Trib. Trento, sentenza 27/06/2024, n. 128
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa G P, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 108/2023 RG vertente: TRA (C.F. Parte_1 all'Avv. C.F._1
e lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, sito in Trento, alla Via Petrarca, n. 8,
- Ricorrente - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, in Via Solteri 74, non comparsa, né costituita,
- Resistente contumace -
**** Oggetto: azione di accertamento e di condanna al pagamento delle retribuzioni e dell'indennità di fine rapporto.
Causa decisa all'esito dell'udienza del 27 Giugno 2024, a seguito della discussione e mediante lettura, per come disposto dall'art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna e dai precedenti atti di causa.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso, ha Parte_1 dedotto: a) che, ha prestato attività lavorativa in favore della resistente dal giorno 1.7.2022 al giorno 16.8.2022, in qualità di operaio manovale con applicazione del CCNL Edili Industria e Contratto integrativo provinciale Edili industria;
b) che, il ricorrente non ha ricevuto l'integrale pagamento delle retribuzioni di Luglio 2022 e di Agosto 2022 ivi comprese le indennità di fine rapporto;
c) che, gli importi dovuti (al netto di trattenute previdenziali al lordo di IRPEF) sono i seguenti, come da allegata busta paga di Luglio 2022 e conteggi elaborati da del CP_2
Trentino sulla base sei CCNL e CIP s per l'importo di Euro 3.304,25, con detrazione degli acconti di Euro 900,00 complessivi;
d) che, nessun effetto ha avuto l'intimazione di pagamento inviata a mezzo pec il giorno 7.10.2022 da del CP_2
Trentino. Sulla scorta di tali assunti, la parte ricorrente ha chiesto quanto di seguito testualmente riportato: “Per l'effetto condannarsi c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Trento, Via Solteri 74, al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
della somma di E
[...]
,97 per T.F.R. dalla quale detrarre, in sede di pagamento, la somma netta di Euro 900,00 già versata”.
2. Non si è costituita in giudizio la parte resistente, nonostante la ritualità della notifica, e questo Giudice ne ha dichiarato la contumacia con provvedimento a verbale dell'8 Giugno 2023.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali. Questo Giudice con ordinanza del 28 Luglio 2023 ha ammesso la prova per interpello e quella testimoniale articolate
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dalla parte ricorrente, fissando l'udienza del 26 Ottobre 2023 per l'espletamento del relativo incombente istruttorio. All'udienza del 26 Ottobre 2023, il legale rappresentante della Società resistente, nonostante la regolarità della citazione in giudizio, non è comparso e non ha giustificato la propria assenza, contrariamente alla teste che ha motivato il proprio impedimento a comparire. All'udienza del 22 Febbraio 2024, all'esito della prova testimoniale, questo Giudice ha rinviato per la discussione all'udienza del 27 Giugno 2027, concedendo termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni. Nelle note conclusive autorizzate del 7 Giugno 2024, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso e ha dichiarato che, in ragione degli acconti versati, il residuo da pagare ammonta ad Euro 635,13 netti, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Tanto premesso, la domanda è fondata e risulta suscettiva di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Sempre in punto di riparto dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni Unite della Cassazione, in una
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