Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 4
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2911/2023 R.G. promossa da:
NT ND, nato a [...] il [...] (C.f. [...]) elettivamente domiciliato a Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Ada
Salibra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
AUTOVIP S.r.l. (c.f. 00384830899) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Siracusa in via Unione sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Fontana che la rappresenta e difende come da procura in atti
KIA ITALIA S.R.L. (c.f. e p. iva 07369940965) elettivamente domiciliata a Siracusa in via
Montedoro n. 18 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Romano che la difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Lucia Secco e all'avv. Lorenzo Lucchini come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione del contratto – vendita di beni mobili
All'udienza del 14/11/2024 la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ER NO conveniva in giudizio Autovip s.r.l.
e Kia Italia s.r.l. e, premesso che con contratto n. C000261970 del 01/02/2022 aveva acquistato, presso la concessionaria Autovip s.r.l., l'automobile Kia mod. X-CEED 1.0 GPL, tg GH509CT, per la somma complessiva pari ad €. 28.800,00, deduceva che in data 09/12/2022, dopo pochi mesi dalla consegna (avvenuta il 15/02/2022) e dopo appena un mese dal controllo manutentivo effettuato, l'auto si era spenta improvvisamente richiedendo il necessario intervento dei meccanici dell'azienda venditrice, che dopo averla presa in consegna e traportata in officina, non avevano più comunicato nulla sullo stato del guasto e sulla possibile soluzione.
Lamentava, pertanto, la mancata risoluzione del problema entro un lasso di tempo ragionevole, precisando che in tale arco temporale, pur non disponendo dell'auto, aveva continuato a pagare le
rate del finanziamento, la tassa di circolazione e l'assicurazione - che non aveva potuto sospendere stante la mancata comunicazione sui tempi necessari per la riparazione – e di aver altresì sopportato un costo per l'auto di cortesia maggiore del 60% rispetto a quella dell'auto acquistata pari ad €.
1.000,00
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che l'autovettura presentava gravissimi vizi che la rendevano inidonea all'uso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1490 c.c. e, chiedeva la risoluzione del contratto;
in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno, da quantificarsi in €. 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva Autovip s.r.l. che non contestando la presenza di un malfunzionamento alla centralina elettronica e l'avvenuto ricovero in officina della vettura, faceva rilevare di aver prontamente segnalato il guasto alla Kia Italia s.r.l. e provveduto alla consegna di una vettura di cortesia, dei cui costi si era fatta carico Kia Italia.
Deduceva che parte attrice non aveva diritto alla risoluzione del contratto di vendita della vettura, alla restituzione della somma pagata né tanto meno al risarcimento del danno lamentato, avendo tenuto un comportamento assolutamente conforme al dettato normativo.
Deduceva altresì il proprio diritto ad essere garantita da qualsivoglia pregiudizio economico, essendo la Kia società responsabile ai sensi dell'art. 116 del codice del consumo e chiedeva di essere manlevata al fine di essere tenuta indenne dal pagamento di qualsiasi somma di denaro.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e in subordine, di ritenere e dichiarare che Kia Italia s.r.l., era obbligata a manlevare e tenere indenne Autovip s.r.l. dal pagamento delle somme che era tenuta a corrispondere all'attore in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice e, conseguentemente, procedere alla relativa condanna. Con vittoria di spese
e compensi.
Si costituiva in giudizio Kia Italia s.r.l. contestando la fondatezza della domanda.
Deduceva la propria estraneità alla vicenda oggetto di giudizio non essendo venditrice della automobile ma esclusivamente l'importatrice, privo di un contatto diretto con il cliente, motivo sicchè nessuna domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme poteva essere azionata nei propri confronti non avendole mai incassate.
Precisava di essere obbligata esclusivamente a tenere indenne il cliente finale dei costi delle riparazioni che rientrano nell'alveo della garanzia, come da condizioni riportate nel libretto consegnato e di fatto poste in essere, sopportando anche i costi di noleggio della macchina sostituiva.
Deduceva infine che la vettura era stata riparata e risultava idonea all'uso come da missiva del 6 ottobre 2023 inviata da Autovip s.r.l. all'attore e con la quale comunicava altresì la diponibilità al ritiro.
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Kia Italia
s.r.l. e, nel merito, di rigettare le domande proposte da parte attrice e la domanda di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2911/2023 R.G. promossa da:
NT ND, nato a [...] il [...] (C.f. [...]) elettivamente domiciliato a Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Ada
Salibra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
AUTOVIP S.r.l. (c.f. 00384830899) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Siracusa in via Unione sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Fontana che la rappresenta e difende come da procura in atti
KIA ITALIA S.R.L. (c.f. e p. iva 07369940965) elettivamente domiciliata a Siracusa in via
Montedoro n. 18 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Romano che la difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Lucia Secco e all'avv. Lorenzo Lucchini come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione del contratto – vendita di beni mobili
All'udienza del 14/11/2024 la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ER NO conveniva in giudizio Autovip s.r.l.
e Kia Italia s.r.l. e, premesso che con contratto n. C000261970 del 01/02/2022 aveva acquistato, presso la concessionaria Autovip s.r.l., l'automobile Kia mod. X-CEED 1.0 GPL, tg GH509CT, per la somma complessiva pari ad €. 28.800,00, deduceva che in data 09/12/2022, dopo pochi mesi dalla consegna (avvenuta il 15/02/2022) e dopo appena un mese dal controllo manutentivo effettuato, l'auto si era spenta improvvisamente richiedendo il necessario intervento dei meccanici dell'azienda venditrice, che dopo averla presa in consegna e traportata in officina, non avevano più comunicato nulla sullo stato del guasto e sulla possibile soluzione.
Lamentava, pertanto, la mancata risoluzione del problema entro un lasso di tempo ragionevole, precisando che in tale arco temporale, pur non disponendo dell'auto, aveva continuato a pagare le
rate del finanziamento, la tassa di circolazione e l'assicurazione - che non aveva potuto sospendere stante la mancata comunicazione sui tempi necessari per la riparazione – e di aver altresì sopportato un costo per l'auto di cortesia maggiore del 60% rispetto a quella dell'auto acquistata pari ad €.
1.000,00
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che l'autovettura presentava gravissimi vizi che la rendevano inidonea all'uso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1490 c.c. e, chiedeva la risoluzione del contratto;
in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno, da quantificarsi in €. 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva Autovip s.r.l. che non contestando la presenza di un malfunzionamento alla centralina elettronica e l'avvenuto ricovero in officina della vettura, faceva rilevare di aver prontamente segnalato il guasto alla Kia Italia s.r.l. e provveduto alla consegna di una vettura di cortesia, dei cui costi si era fatta carico Kia Italia.
Deduceva che parte attrice non aveva diritto alla risoluzione del contratto di vendita della vettura, alla restituzione della somma pagata né tanto meno al risarcimento del danno lamentato, avendo tenuto un comportamento assolutamente conforme al dettato normativo.
Deduceva altresì il proprio diritto ad essere garantita da qualsivoglia pregiudizio economico, essendo la Kia società responsabile ai sensi dell'art. 116 del codice del consumo e chiedeva di essere manlevata al fine di essere tenuta indenne dal pagamento di qualsiasi somma di denaro.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e in subordine, di ritenere e dichiarare che Kia Italia s.r.l., era obbligata a manlevare e tenere indenne Autovip s.r.l. dal pagamento delle somme che era tenuta a corrispondere all'attore in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice e, conseguentemente, procedere alla relativa condanna. Con vittoria di spese
e compensi.
Si costituiva in giudizio Kia Italia s.r.l. contestando la fondatezza della domanda.
Deduceva la propria estraneità alla vicenda oggetto di giudizio non essendo venditrice della automobile ma esclusivamente l'importatrice, privo di un contatto diretto con il cliente, motivo sicchè nessuna domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme poteva essere azionata nei propri confronti non avendole mai incassate.
Precisava di essere obbligata esclusivamente a tenere indenne il cliente finale dei costi delle riparazioni che rientrano nell'alveo della garanzia, come da condizioni riportate nel libretto consegnato e di fatto poste in essere, sopportando anche i costi di noleggio della macchina sostituiva.
Deduceva infine che la vettura era stata riparata e risultava idonea all'uso come da missiva del 6 ottobre 2023 inviata da Autovip s.r.l. all'attore e con la quale comunicava altresì la diponibilità al ritiro.
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Kia Italia
s.r.l. e, nel merito, di rigettare le domande proposte da parte attrice e la domanda di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi