Trib. Como, sentenza 07/12/2024, n. 1279

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 07/12/2024, n. 1279
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 1279
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 2013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2013/2021 promossa da:
), nato il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Graziella Foti
RICORRENTE contro
( ), nata il [...] a [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Emanuele Rosapinta
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
Per entrambe le parti: <Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex artt. 708 e 711 c.p.c. senza alcun obbligo di mantenimento a carico del sig. . Con la compensazione delle spese Pt_1
di lite>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Vertemate con OP (CO) in data 5.12.2015 (trascrizione: anno 2015;
numero 8;
parte I;
ufficio 1). Dall'unione non sono nati figli.
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 17.5.2021, il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dalla moglie.
Con memoria difensiva, depositata in data 27.9.2021, la ricorrente ha aderito alla domanda di separazione chiedendo un assegno di mantenimento per sé.
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore
All'udienza presidenziale del 12.10.2021, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, con
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