Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2024, n. 63
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Testo completo
R.G. n. 1694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. M T Presidente Dott. A P Giudice Relatore
Dott. S F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1694/2023 promossa da:
, nata a BUCURESTI (ROMANIA) il 28 marzo 1987 e residente a Parte_1
Borgo D'Ale (VC), Via Tronzanesa n. 27, Codice Fiscale , titolo di studio C.F._1
diploma di scuola media superiore, operaia, cittadinanza rumena, ammessa al Patrocinio Legale in favore delle ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 11 del Parte_2
17.03.2008, elettivamente domiciliata in Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà n.43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE (Codice Fiscale ), giusta procura ad litem rilasciata C.F._2
in data 21 ottobre 2023 in calce al presente ricorso su foglio a parte inserito nella busta telematica contenente il presente atto e gli allegati. A tutti i sensi ed effetti di legge dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni di cancelleria ex art. 136 cpc ed ex art. 51 DL 112/2008 presso la casella di
Posta elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 DM 7/7/2008 o all'indirizzo di Pec comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax Email_1
0114650050.
ATTORE
contro
pagina 1 di 9
, nato a Medgidia (ROMANIA) il 1 maggio 1980, già detenuto presso la Casa Controparte_1
Circondariale in Belluno, Via Baldenich n.11, ove risultava residente, Codice Fiscale
, cittadinanza romena. C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica, dott. Pierluigi PIANTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini:
“Nel merito:
Dare atto della cessazione della convivenza e di ogni forma di comunione di vita tra i Sigg.ri coniugi
e Parte_1 Controparte_1
Dare atto che ricorrono i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970 (e successive modifiche) art 3, par. 2 b in quanto è intervenuta la separazione tra i coniugi che si è protratta ininterrottamente per oltre
5 anni dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea e i coniugi non si sono più riconciliati.
Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett.b L.898/70, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 21 novembre 2009 in Recoaro Terme (atto n.10, Parte I, Anno
2009).
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza, come previsto con R. D. 09/07/1939 n. 1238.
Dare atto che entrambi i coniugi hanno rilasciato la casa coniugale in Mercenasco (To), Via Vernei n.
1, e che la ricorrente risiede con le figlie in Borgo d'Ale.
Dare atto che il Sig. è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
sulla figlia minore (nata a Cuorgnè il 20 maggio 2013) con provvedimento Persona_1
emesso in data 18 marzo 2021 dal Tribunale dei Minori cron. 2925/2021 RG VG 1941/2019 e conseguentemente Confermare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. CP_1
sulla figlia minore e Affidare la minore in modo esclusivo alla madre Sig.ra
[...] Persona_1
con piena responsabilità genitoriale sulla figlia, che manterrà la residenza Parte_1
anagrafica e dimora abituale presso la madre.
Disporre l'interruzione dei rapporti tra il Sig. e la figlia minore . Controparte_1 Persona_1
Disporre e/o ordinare , che il Sig. corrisponda alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
un contributo al mantenimento della figlia minore , convivente con la madre, nella
[...] Persona_1
misura ritenuta congrua dal Tribunale, da determinarsi in misura minima di almeno 200,00 € mensili, e
pagina 2 di 9
da accreditarsi su un conto corrente della ricorrente e dalla stessa indicando, sino a quando non avrà raggiunto l'autonomia economica;oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 21 dicembre 2018 di concerto dal Tribunale di
Vercelli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.
Org_ Tutti gli importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Disporre che la minore sia posta fiscalmente a carico della madre e che Persona_1
l'assegno unico erogato dall e ogni altra eventuale agevolazione e/o bonus siano percepiti CP_2
esclusivamente dalla stessa.
Disporre che la ricorrente sig.ra possa ottenere il rilascio di qualsiasi Parte_1
documentazione per sé e la figlia , anche valida per l'espatrio, senza necessità Persona_1
di consenso e/o autorizzazione da parte del Sig. Controparte_1
Con ogni opportuna statuizione in favore della minore .” Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e, come tali, meritano accoglimento, ed il convenuto si è opposto alle stesse in quanto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia, presentandosi all'udienza senza un difensore dichiarando di opporsi al divorzio.
Va premesso che e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito civile in Recoaro Terme (VI) il 21 novembre 2009 (iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Recoaro Terme al n. 10, P. I, Anno 2009) in regime patrimoniale di comunione dei beni
(docc.3 e 3 A di parte ricorrente).
Dal matrimonio è nata una figlia: , a Cuorgnè (To) il 20 maggio 2013, che vive Persona_1
con la madre e la sorella , nata a Liteni (Romania) il 28 gennaio 2005 da Controparte_3
una precedente relazione della Sig.ra e riconosciuta solo dalla madre (doc.4 Parte_1
di parte ricorrente).
Nel corso del tempo, il Sig. avrebbe mostrato un temperamento piuttosto geloso, Controparte_1
possessivo, iroso, prepotente, ponendo in essere comportamenti aggressivi, violenti, minacciosi e utilizzando una terminologia ingiuriosa e denigratoria nei confronti della moglie.
Le vicende processuali ha, infatti, tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio di tale Controparte_1
gravità ed in conseguenza dei quali si sono instaurati svariati procedimenti penali, tutti definiti con sentenza di condanna.
Detti comportamenti, unitamente alle differenze caratteriali, hanno contribuito inevitabilmente ed irrimediabilmente a deteriorare il rapporto tra i coniugi e, quindi, la Sig.ra Parte_1
pagina 3 di 9
aveva proposto ricorso per separazione avanti al Tribunale di Ivrea in quanto Tribunale competente per territorio (ultima residenza comune dei coniugi a Mercenasco) e, quindi, veniva radicato il procedimento di separazione iscritto con RG n.4428/2019.
Nel procedimento di separazione il Sig. , in allora già ristretto in carcere, ha presenziato CP_1
alla sola udienza presidenziale e non si è mai costituito.
Il procedimento di separazione è stato definito dal Tribunale di Ivrea con sentenza n.938/2019 del 22 ottobre 2019 (RG 4428/2019) (doc. n. 5 di parte ricorrente).
Nella predetta sentenza di separazione, il Tribunale ha così disposto:
“Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio con le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione rigettate, PRONUNCIA la separazione personale tra i
Sigg.ri e ai sensi dell'art 155 comma 2 cc;Parte_1 Controparte_1
Accoglie la domanda di addebito formulata da e per l'effetto dichiara che la Parte_1
Per_ separazione è addebitabile a Affida in via esclusiva la figlia minore alla Controparte_1
madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse siano prese esclusivamente dalla sola
Per_ madre ex art 337 quater c.c.;dispone che la figlia minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;dispone che gli incontri padre-figlia avvengano quando il padre avrà terminato di scontare la pena inflittagli, in luogo neutro alla presenza di un educatore dei Servizi
Sociali e sempre rispettato il gradimento della minore stessa, con prosecuzione del sostegno e monitoraggio del nucleo familiare;dispone che il resistente sia tenuto a versare alla ricorrente per il mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese mediante assegno bancario ovvero in contanti con rilascio di ricevuta, l'importo di 200,00 € fino al raggiungimento della piena autonomia economica della figlia, rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese straordinarie, richiamando sul punto il protocollo d'intesa magistrati/avvocati del Tribunale di Ivrea in data 24.6.2016, e dovendo disporsi che la minore sia posta fiscalmente a carico della madre e che gli assegni familiari Persona_1
e/o ogni altro contributo o agevolazione fiscale o bonus o equipollenti possano essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla Sig.ra Pone a carico del resistente ed a favore della Parte_1
ricorrente le spese di lite nella misura di 4.835,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
IVA e CPA come per legge”.
La sentenza di separazione n. 938/2019 resa dal Tribunale di Ivrea tra i coniugi è ormai passata in giudicato (doc. 5 di parte ricorrente).
Nei confronti del Sig. sono stati aperti i seguenti procedimenti penali: Controparte_1
A)RG NR 1369/2017-RG GIP 1665/2017 avanti al Tribunale di Ivrea, definito con sentenza n. 6/2018 del 12.01.2018 depositata il 17.01.2018 ove il Tribunale ha assunto la seguente decisione: “il Giudice
pagina 4 di 9 per l'udienza preliminare, visti gli artt 542 e 533 cpp dichiara colpevole dei reati al Controparte_1
medesimo ascritti e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, operato l'aumento per la continuazione interna di cui al capo 2) di imputazione e per la continuazione con i reati di cui ai capi 1) e 3) nonché la riduzione per la scelta del rito. Visto l'art 609 nonies cp applica le seguenti sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per anni 5, perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa
, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutore, curatore, e amministratore Parte_1
di sostegno, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione.Visto l'art. 535 cpp condanna
l'imputato al pagamento delle spese processuali, Visto l'art 539, 540 cpp condanna l'imputato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a favore della parte civile costituita, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, liquidando a titolo di provvisionale euro 7.000,00 per i danni non patrimoniali….” (doc. 9 di parte ricorrente).
Detta sentenza è stata appellata dal Sig. e la Corte d'Appello di Torino (RG NR Controparte_1
3141/18) con sentenza n. 7882/18 del 13.12.2018 e depositata 18.12.2018 (doc. 10 di parte ricorrente) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
La sentenza non è stata oggetto di ricorso per Cassazione ed è divenuta definitiva in data 15 marzo 2019.
B) RG NR 1586/2018 -1684/2018 RG GIP avanti al Tribunale di Vercelli definito con sentenza
n.321/2018 del 6.11.2018 depositata il 13.11.2018 (doc. 11 di parte ricorrente) ove il Tribunale ha assunto la seguente decisione” Visti gi artt 438 ss, 533, 535 c.p..;Dichiara colpevole Controparte_1
del reato a lui ascritto e, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Visti gli artt 538-539 c.p..;condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in Controparte_1
separato giudizio….”.
Detta sentenza è stata appellata dal Sig. avanti alla Corte d'Appello di Torino (RG Controparte_1
App. 778/19-RG NR 1369/17) che all'esito del procedimento ha emesso la sentenza n. 3051 del
24.04.2019 depositata il 28.05.2019 (docc.12-13 di parte ricorrente) che ha confermatom integralmente la decisione di primo grado.
Il procedimento penale è stato definito con sentenza emessa in data 16 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione
Penale della Suprema Corte di Cassazione (doc.14 di parte ricorrente).
C) In data 2 febbraio 2021 il GUP Tribunale di Vercelli con sentenza n. 43 /2021 (doc. 15 di parte ricorrente) ha disposto: “Visti gli artt 438 e ss, 533, 535 cpp dichiara colpevole Controparte_1
del reato ascritto e, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt 538 e segg. c.p.p. condanna al Controparte_1
pagina 5 di 9 risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determina nella somma di €
5.000,00”. Detta sentenza è stata appellata dal Sig. e la Corte d'Appello di Torino ha Controparte_1
emesso la sentenza n. 5488 del 16.09.2022 (depositata il 19.09.2022)” (doc. 16 di parte ricorrente)
...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. M T Presidente Dott. A P Giudice Relatore
Dott. S F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1694/2023 promossa da:
, nata a BUCURESTI (ROMANIA) il 28 marzo 1987 e residente a Parte_1
Borgo D'Ale (VC), Via Tronzanesa n. 27, Codice Fiscale , titolo di studio C.F._1
diploma di scuola media superiore, operaia, cittadinanza rumena, ammessa al Patrocinio Legale in favore delle ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 11 del Parte_2
17.03.2008, elettivamente domiciliata in Chivasso (To), Via Caduti per la Libertà n.43, presso lo Studio dell'Avv. Rosalba LICCESE (Codice Fiscale ), giusta procura ad litem rilasciata C.F._2
in data 21 ottobre 2023 in calce al presente ricorso su foglio a parte inserito nella busta telematica contenente il presente atto e gli allegati. A tutti i sensi ed effetti di legge dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni di cancelleria ex art. 136 cpc ed ex art. 51 DL 112/2008 presso la casella di
Posta elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 DM 7/7/2008 o all'indirizzo di Pec comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax Email_1
0114650050.
ATTORE
contro
pagina 1 di 9
, nato a Medgidia (ROMANIA) il 1 maggio 1980, già detenuto presso la Casa Controparte_1
Circondariale in Belluno, Via Baldenich n.11, ove risultava residente, Codice Fiscale
, cittadinanza romena. C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica, dott. Pierluigi PIANTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso nei seguenti termini:
“Nel merito:
Dare atto della cessazione della convivenza e di ogni forma di comunione di vita tra i Sigg.ri coniugi
e Parte_1 Controparte_1
Dare atto che ricorrono i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970 (e successive modifiche) art 3, par. 2 b in quanto è intervenuta la separazione tra i coniugi che si è protratta ininterrottamente per oltre
5 anni dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea e i coniugi non si sono più riconciliati.
Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 3 punto 2 lett.b L.898/70, lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 21 novembre 2009 in Recoaro Terme (atto n.10, Parte I, Anno
2009).
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza, come previsto con R. D. 09/07/1939 n. 1238.
Dare atto che entrambi i coniugi hanno rilasciato la casa coniugale in Mercenasco (To), Via Vernei n.
1, e che la ricorrente risiede con le figlie in Borgo d'Ale.
Dare atto che il Sig. è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
sulla figlia minore (nata a Cuorgnè il 20 maggio 2013) con provvedimento Persona_1
emesso in data 18 marzo 2021 dal Tribunale dei Minori cron. 2925/2021 RG VG 1941/2019 e conseguentemente Confermare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. CP_1
sulla figlia minore e Affidare la minore in modo esclusivo alla madre Sig.ra
[...] Persona_1
con piena responsabilità genitoriale sulla figlia, che manterrà la residenza Parte_1
anagrafica e dimora abituale presso la madre.
Disporre l'interruzione dei rapporti tra il Sig. e la figlia minore . Controparte_1 Persona_1
Disporre e/o ordinare , che il Sig. corrisponda alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
un contributo al mantenimento della figlia minore , convivente con la madre, nella
[...] Persona_1
misura ritenuta congrua dal Tribunale, da determinarsi in misura minima di almeno 200,00 € mensili, e
pagina 2 di 9
da accreditarsi su un conto corrente della ricorrente e dalla stessa indicando, sino a quando non avrà raggiunto l'autonomia economica;oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 21 dicembre 2018 di concerto dal Tribunale di
Vercelli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.
Org_ Tutti gli importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Disporre che la minore sia posta fiscalmente a carico della madre e che Persona_1
l'assegno unico erogato dall e ogni altra eventuale agevolazione e/o bonus siano percepiti CP_2
esclusivamente dalla stessa.
Disporre che la ricorrente sig.ra possa ottenere il rilascio di qualsiasi Parte_1
documentazione per sé e la figlia , anche valida per l'espatrio, senza necessità Persona_1
di consenso e/o autorizzazione da parte del Sig. Controparte_1
Con ogni opportuna statuizione in favore della minore .” Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande sono fondate e, come tali, meritano accoglimento, ed il convenuto si è opposto alle stesse in quanto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia, presentandosi all'udienza senza un difensore dichiarando di opporsi al divorzio.
Va premesso che e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito civile in Recoaro Terme (VI) il 21 novembre 2009 (iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Recoaro Terme al n. 10, P. I, Anno 2009) in regime patrimoniale di comunione dei beni
(docc.3 e 3 A di parte ricorrente).
Dal matrimonio è nata una figlia: , a Cuorgnè (To) il 20 maggio 2013, che vive Persona_1
con la madre e la sorella , nata a Liteni (Romania) il 28 gennaio 2005 da Controparte_3
una precedente relazione della Sig.ra e riconosciuta solo dalla madre (doc.4 Parte_1
di parte ricorrente).
Nel corso del tempo, il Sig. avrebbe mostrato un temperamento piuttosto geloso, Controparte_1
possessivo, iroso, prepotente, ponendo in essere comportamenti aggressivi, violenti, minacciosi e utilizzando una terminologia ingiuriosa e denigratoria nei confronti della moglie.
Le vicende processuali ha, infatti, tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio di tale Controparte_1
gravità ed in conseguenza dei quali si sono instaurati svariati procedimenti penali, tutti definiti con sentenza di condanna.
Detti comportamenti, unitamente alle differenze caratteriali, hanno contribuito inevitabilmente ed irrimediabilmente a deteriorare il rapporto tra i coniugi e, quindi, la Sig.ra Parte_1
pagina 3 di 9
aveva proposto ricorso per separazione avanti al Tribunale di Ivrea in quanto Tribunale competente per territorio (ultima residenza comune dei coniugi a Mercenasco) e, quindi, veniva radicato il procedimento di separazione iscritto con RG n.4428/2019.
Nel procedimento di separazione il Sig. , in allora già ristretto in carcere, ha presenziato CP_1
alla sola udienza presidenziale e non si è mai costituito.
Il procedimento di separazione è stato definito dal Tribunale di Ivrea con sentenza n.938/2019 del 22 ottobre 2019 (RG 4428/2019) (doc. n. 5 di parte ricorrente).
Nella predetta sentenza di separazione, il Tribunale ha così disposto:
“Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio con le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione rigettate, PRONUNCIA la separazione personale tra i
Sigg.ri e ai sensi dell'art 155 comma 2 cc;Parte_1 Controparte_1
Accoglie la domanda di addebito formulata da e per l'effetto dichiara che la Parte_1
Per_ separazione è addebitabile a Affida in via esclusiva la figlia minore alla Controparte_1
madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse siano prese esclusivamente dalla sola
Per_ madre ex art 337 quater c.c.;dispone che la figlia minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;dispone che gli incontri padre-figlia avvengano quando il padre avrà terminato di scontare la pena inflittagli, in luogo neutro alla presenza di un educatore dei Servizi
Sociali e sempre rispettato il gradimento della minore stessa, con prosecuzione del sostegno e monitoraggio del nucleo familiare;dispone che il resistente sia tenuto a versare alla ricorrente per il mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese mediante assegno bancario ovvero in contanti con rilascio di ricevuta, l'importo di 200,00 € fino al raggiungimento della piena autonomia economica della figlia, rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese straordinarie, richiamando sul punto il protocollo d'intesa magistrati/avvocati del Tribunale di Ivrea in data 24.6.2016, e dovendo disporsi che la minore sia posta fiscalmente a carico della madre e che gli assegni familiari Persona_1
e/o ogni altro contributo o agevolazione fiscale o bonus o equipollenti possano essere richiesti e percepiti esclusivamente dalla Sig.ra Pone a carico del resistente ed a favore della Parte_1
ricorrente le spese di lite nella misura di 4.835,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
IVA e CPA come per legge”.
La sentenza di separazione n. 938/2019 resa dal Tribunale di Ivrea tra i coniugi è ormai passata in giudicato (doc. 5 di parte ricorrente).
Nei confronti del Sig. sono stati aperti i seguenti procedimenti penali: Controparte_1
A)RG NR 1369/2017-RG GIP 1665/2017 avanti al Tribunale di Ivrea, definito con sentenza n. 6/2018 del 12.01.2018 depositata il 17.01.2018 ove il Tribunale ha assunto la seguente decisione: “il Giudice
pagina 4 di 9 per l'udienza preliminare, visti gli artt 542 e 533 cpp dichiara colpevole dei reati al Controparte_1
medesimo ascritti e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, operato l'aumento per la continuazione interna di cui al capo 2) di imputazione e per la continuazione con i reati di cui ai capi 1) e 3) nonché la riduzione per la scelta del rito. Visto l'art 609 nonies cp applica le seguenti sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per anni 5, perdita del diritto agli alimenti e esclusione dalla successione della persona offesa
, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutore, curatore, e amministratore Parte_1
di sostegno, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione.Visto l'art. 535 cpp condanna
l'imputato al pagamento delle spese processuali, Visto l'art 539, 540 cpp condanna l'imputato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a favore della parte civile costituita, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, liquidando a titolo di provvisionale euro 7.000,00 per i danni non patrimoniali….” (doc. 9 di parte ricorrente).
Detta sentenza è stata appellata dal Sig. e la Corte d'Appello di Torino (RG NR Controparte_1
3141/18) con sentenza n. 7882/18 del 13.12.2018 e depositata 18.12.2018 (doc. 10 di parte ricorrente) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.
La sentenza non è stata oggetto di ricorso per Cassazione ed è divenuta definitiva in data 15 marzo 2019.
B) RG NR 1586/2018 -1684/2018 RG GIP avanti al Tribunale di Vercelli definito con sentenza
n.321/2018 del 6.11.2018 depositata il 13.11.2018 (doc. 11 di parte ricorrente) ove il Tribunale ha assunto la seguente decisione” Visti gi artt 438 ss, 533, 535 c.p..;Dichiara colpevole Controparte_1
del reato a lui ascritto e, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Visti gli artt 538-539 c.p..;condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in Controparte_1
separato giudizio….”.
Detta sentenza è stata appellata dal Sig. avanti alla Corte d'Appello di Torino (RG Controparte_1
App. 778/19-RG NR 1369/17) che all'esito del procedimento ha emesso la sentenza n. 3051 del
24.04.2019 depositata il 28.05.2019 (docc.12-13 di parte ricorrente) che ha confermatom integralmente la decisione di primo grado.
Il procedimento penale è stato definito con sentenza emessa in data 16 febbraio 2023 dalla Quinta Sezione
Penale della Suprema Corte di Cassazione (doc.14 di parte ricorrente).
C) In data 2 febbraio 2021 il GUP Tribunale di Vercelli con sentenza n. 43 /2021 (doc. 15 di parte ricorrente) ha disposto: “Visti gli artt 438 e ss, 533, 535 cpp dichiara colpevole Controparte_1
del reato ascritto e, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt 538 e segg. c.p.p. condanna al Controparte_1
pagina 5 di 9 risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si determina nella somma di €
5.000,00”. Detta sentenza è stata appellata dal Sig. e la Corte d'Appello di Torino ha Controparte_1
emesso la sentenza n. 5488 del 16.09.2022 (depositata il 19.09.2022)” (doc. 16 di parte ricorrente)
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