Trib. Milano, sentenza 11/11/2024, n. 1812

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/11/2024, n. 1812
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 1812
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. 8940/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel Est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte 2
Nato a Milano il 24.06.1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Federica Varlotta del Foro di Busto Arsizio presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23.06.2001
(anno 2001 atto n. 598 reg. R03 parte II, serie A) In separazione dei beni.


con i seguenti figli: PEsona_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano nata a [...] il [...], cittadina italiana e PEsona 2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:

1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;

DEI FIGLI DELLA COPPIA

2. La figlia minore ER, oramai prossima alla maggiore età, sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte di volta in volta dal genitore che ha la figlia con sé. Le decisioni di maggior interesse per la vita di ER (istruzione, educazione, salute, sport, tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della ragazza.

3. I genitori concordano che ER verrà collocata in via prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica. 4. Stante l'età di PE 1 e Per 2 i genitori concordano che non venga disposta una rigida calendarizzazione dei momenti d'incontro padre/figli: il padre potrà direttamente mettersi d'accordo con loro, in base ai loro impegni e alle loro necessità per concordare i momenti da trascorrere insieme.

5. I genitori concordano che ciascuno di essi terrà a proprio esclusivo carico il mantenimento diretto di PE 1 е ER quando i figli saranno presso di loro, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Milano e, dunque:
5A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

5B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;

5C) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza
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