Trib. Monza, sentenza 19/07/2024, n. 2039
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. L G Presidente dott. C C G Rel dott. E A G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2872/2022 R.G. promossa da:
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a DESIO (MB) il 07/06/1992, con il patrocinio dell'avv. GALETTO ROBERTO, presso il cui studio in Solaro, corso Europa n.64 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro:
( ) nata a DESIO (MB) il 26/04/1990 con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_2 dell'avv. GALETTO ROBERTO presso il cui studio in Solaro, corso Europa n.64 è elettivamente domiciliata;
e nei confronti di
(C.F. ) nato a Desio il 17 maggio 2021 con Controparte_2 CodiceFiscale_3
il Curatore Speciale avv. con studio in Monza, piazza G. Garibaldi n. 2, Controparte_3
come da provvedimento di nomina in data 12.1.2024
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
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PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
- INTERVENUTO-
Oggetto: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 21 maggio 2024 hanno concordato per l'accoglimento del ricorso ed hanno precisato come in atti con rinunzia ai termini per conclusionali e repliche.
- accertare e dichiarare che il Signor come in epigrafe meglio generalizzato non Parte_1
è il padre di C.F. , nato a Desio (MB) il 17 maggio Controparte_2 C.F._4
2021;
- ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesano Maderno di eseguire la relativa annotazione nell'atto di nascita del minore C.F. , Controparte_2 C.F._4
nato a Desio (MB) il 17 maggio 2021.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 14 febbraio 2023, nulla opponendo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2022 il sig. ha citato in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Monza la signora , per sentir accertare e dichiarare di non essere padre CP_1 del minore , ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire le Controparte_2
conseguenti annotazioni.
In punto di fatto, parte attrice ha dedotto che è nato il 17 maggio 2021, in Controparte_2
costanza del matrimonio contratto con la signora il 28 settembre 2019 nel Comune di CP_1
Cesano Maderno, ed è stato denunziato come figlio legittimo di e Parte_1 CP_1
.
[...]
Ha inoltre dedotto di avere effettuato test comparativo del DNA, assieme al sig. , a Persona_1
seguito della confessione di adulterio da parte della moglie e che l'esito del test ha evidenziato la incompatibilità genetica tra sé e il minore.
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La moglie sig.ra si è costituita in giudizio tramite il medesimo difensore aderendo alla CP_1
domanda proposta dal marito e confermando i fatti posti alla base della stessa.
Su richiesta di entrambe le parti è stato nominato curatore speciale l'avv. la Controparte_3
quale all'udienza del 21 maggio 2024 ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Il curatore speciale del minore ha concluso per l'accoglimento del ricorso dichiarando l'esclusione di paternità del Signor nei confronti del minore Parte_1 Controparte_2
La domanda merita accoglimento.
Il test comparativo era stato svolto dalle parti presso con tampone Parte_2
buccale. Ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di disporre un accertamento tramite Consulente
Tecnico nominato d'ufficio, è stato conferito il relativo incarico al CTU dott. il quale, Persona_2
prelevati personalmente due tamponi salivari delle parti ed eseguito duplice accertamento con due diverse metodiche, ha concluso senza alcun dubbio per l'esclusione del rapporto di paternità fra e Pt_1
. Controparte_2
Nell'interesse del minore, prevale senza dubbio, in concreto nel caso in esame, il favor veritatis non essendosi ancora, data la sua tenera età, formata una sua convinzione circa l'identità del proprio padre.
In altri termini, non si è ancora formata una “verità sociale” circa la paternità del minore, meritevole di tutela giuridica.
Se è vero che, come sottolineato dal Curatore speciale, il disconoscimento comporta la perdita di una figura genitoriale, tuttavia la durata brevissima della convivenza della coppia con il figlio, la spontanea confessione di adulterio da parte della madre, la conoscenza del padre naturale sono tutti elementi che concorrono nel senso dell'accoglimento della domanda, anche nell'interesse del minore. Inoltre, la presente azione di disconoscimento della paternità è pregiudiziale rispetto a quella di riconoscimento da parte del padre naturale (che risulta già individuato) e sussiste l'interesse del minore a rimuovere tale vincolo di pregiudizialità.
Il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità prevista all'art.231 c.c., che attribuisce al marito la paternità dei figli nati in costanza di matrimonio.
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La presunzione di paternità si ricollega strettamente all'art.143 c.c. dove è annoverato, tra i doveri derivanti dal matrimonio, anche quello alla fedeltà intesa nell'accezione più ristretta di dovere di esclusività del coniuge nei rapporti sessuali.
L'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dalla madre o dal padre, è assoggettata ad un primo termine decadenziale, che nel caso in esame è di un anno dalla conoscenza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento (combinato disposto degli artt.235, 243-bis e 244 c.c.). Nel caso in esame, la moglie ha espressamente ammesso di avere tenuto celato al marito l'adulterio e non ha contestato di avere rivelato solo successivamente alla nascita (17 maggio 2021) i propri dubbi circa la paternità ed è documentale che il marito si sia sottoposto al test comparativo del DNA il 7.12.2021 e che la citazione sia depositata in data 7.04.2022, a meno di un anno dalla nascita. Deve pertanto ritenersi rispettato il relativo termine.
E' inoltre rispettato il secondo termine decadenziale stabilito all'art.244, quarto comma c.c., non essendo trascorsi cinque anni dal giorno della nascita (17 maggio 2021).
Le spese di lite vanno dichiarate compensate e le spese di CTU sono poste a definitivo carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna, ritenuto satisfattivo il fondo spese di €1.600,00 disposto a verbale in data 23 febbraio 2023.
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