Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2024, n. 721

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2024, n. 721
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 721
Data del deposito : 27 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 3293/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3293/2023
Oggi 27 giugno 2024 alle ore 11:20 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per SI OL l'avv. Daniele Busani Per l'Azienda USL l'avv. Chiara Bicocchi
Le parti chiedono l'accoglimento delle conclusioni di cui ai propri atti introduttivi.
L'avv. Bicocchi si richiama alla propria memoria di costituzione, contesta l'eccezione di incompetenza e specifica che il contratto depositato dal ricorrente con riferimento all'attività lavorativa della sig. RU ha scadenza al 19/9/2019 senza possibilità di rinnovo mentre la proroga di lavoro a tempo determinato porta la data del 18/10/2019 e non precisa il rapporto di lavoro a cui si riferisce. Pertanto al momento del controllo del 7/11/2019 l'unica documentazione che attestava l'incarico di responsabile tecnico era riferibile alla sig. De
UM;
anche in ragione di ciò la presa d'atto del Comune di Correggio assume valenza costitutiva ed è successiva all'accertamento. L'avv. Busani contesta quanto ex adverso dedotto, rilevando che la proroga per definizione riguarda l'intero contratto alle medesime condizioni. Rileva infine che AUSL come previsto nel Regolamento del Comune di Correggio ha un potere di vigilanza e non sanzionatorio, che spetta solo al Comune
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3293/2023 promossa da:
SS GO in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di
ESTETICA BLUE SUN SRL (C.F./P.I. 01765270358), rappresentato e difeso dall'Avv.
DANIELE BUSANI (C.F. [...]) del Foro di Modena
ATTORE contro
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Danilo Salvaggio (C.F. [...]) e dall'Avv. CHIARA BICOCCHI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in
Reggio Emilia, via Amendola 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
SI OL, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di Estetica
Blue Sun S.r.l., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 2022/95471 del 26/7/2022, emessa dall'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia– Dipartimento di Sanità Pubblica, per la somma di € 955,50 quale sanzione per la violazione amministrativa di cui all'art. 12 co. 1 L. n. 1 del 4/1/1990 oltre €
86,00 per spese procedurali ex Delibera D.G. Azienda USL- RE n. 158/2016 ed € 9,50 per spese di Legge previste per la notificazione dell'atto per “aver consentito di esercitare
l'attività di estetista solarium presso l'attività commerciale denominata “Estetica Blue Sun”
… senza la presenza del responsabile tecnico”.
La controversia, previamente instaurata innanzi al Giudice di Pace di Reggio, Emilia è stata riassunta innanzi all'intestato Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza del primo
Giudice.
Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, in estrema sintesi ha dedotto innanzitutto
l'incompetenza assoluta dell'ente che ha emesso l'ordinanza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi