Trib. Perugia, sentenza 20/05/2024, n. 805

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 20/05/2024, n. 805
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 805
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo

N. 2491/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/05/2024, alle ore 11.03, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
APORTI SRL
- ATTORE/TRICE
E
RL AL
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Papi, per delega dell'Avv. PATALINI LUCA, si riporta alle memorie istruttorie depositate ed insiste per le richieste istruttorie formulate e in subordine per l'accoglimento della domanda.
l'Avv. Giovanni Pellicano per il convenuto, per delega dell'Avv. Luca Pellicano, il quale si riporta agli atti, ribadendo l'accettazione dell'eredità devoluta.
Il Giudice, dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'irrilevanza delle prove orali richieste alla luce del materiale documentale, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art.
281sexies c.p.c.
, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
1

TRIBUNALE DI PERUGIA II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2491/2023 tra
APORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. e per, essa la sua mandataria
AREC NEPRIX SPA, in persona del legale rappresentante p.t.;

Rappresentato e difeso dall'avv. Luca Patalini ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via
Baglioni n.24, nonché con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16sexies del d.l. 18.10.12
n. 179
e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata luca.patalini@avvocatiperugiapec.it, giusta delega in atti;

Attore
CONTRO
TT OS;

Rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pellicano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Via Campo di Marte, n. 14/H, il quale ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni, gli avvisi e le comunicazioni, relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luca.pellicano@avvocatiperugiapec.it, giusta delega in atti;

Convenuto
E CONTRO
RL AL, TT IO, TT GO,
TT RE, TT IA,
Convenuti Contumaci
2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., la società Aporti s.r.l. si è rivolta al Tribunale di Perugia onde ottenere, in contraddittorio con tutti i convenuti
l'accertamento della loro qualità di eredi della sig.ra DA AR, deceduta il
13.04.2010 nonché del sig. LO RC, deceduto, invece, il 23.10.1993 nonché del sig.
CE RC, deceduto il 24.09.2010 da parte dei soli sig.ri ON TI, AR
RC e DI RC, in tutti i casi in forza di accettazione tacita ai sensi dell'art.
476 c.c.

1.1. Espone, in particolare, la società attrice che la Banca Monte dei Paschi di Siena aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 787/2019 nei confronti della sig.ra
OR RC, quale titolare dell'impresa individuale Nuova Glory, unitamente al sig.
ND NI, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 178.036,98.
La ricorrente, ancora, ha rappresentato di avere sottoposto, in mancanza di pagamento, ad esecuzione i beni immobili di proprietà dei debitori, avviando la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.Es.Imm n. 107/2022 in seno alla quale è, tuttavia, emerso che
i beni oggetto di espropriazione sono pervenuti alla sig.ra OR RC in virtù delle successioni ereditarie dei Sigg.ri RC CE, nato a [...] il [...] e deceduto il 24.09.2010, della Sig.ra AR DA, nata a [...] il [...] e deceduta il 13.04.2010 e del Sig. RC LO, nato a [...] il [...] e deceduto il
23.10.1993.
Ha, quindi, rappresentato che in riferimento agli immobili siti in Torgiano e distinti al
NCEU di detto Comune al foglio 28, particella 108, subalterno 1, cat. C/3, 40 mq ed al foglio 28, particella 108, subalterno 2, cat. A/4, 5 vani, risultanti di proprietà della Sig.ra
RC OR nella misura di 12/48 risulta:
- dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Perugia in data

9.03.2011 denuncia n. 545 volume 9990/11 e trascritto presso l'Agenzia del
Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Perugia il 27.05.2011 al n. 9518 di formalità, a favore del coniuge: TI ON nata a [...] l'[...], per i diritti di 1/12 di piena proprietà e dei figli RC AR, nato a
Marsciano il 1.12.1977 per i diritti di 1/12 di piena proprietà e RC DI nato a [...] il [...] per i diritti di 1/12 di piena proprietà;

contro

: TT CE, nato a [...] il [...] e deceduto il 24.09.2010 per i diritti di ¼ di piena proprietà (all. 6);

- dichiarazione di successione devoluta per legge, presentata all'Ufficio del registro di Perugia in data 1.03.2011 denuncia n. 461 volume 9990/11 e
3

trascritto presso l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Perugia il 25.05.2011 al n. 9260 di formalità, a favore dei figli: RC
CE, nato a [...] il [...] per i diritti di 2/24 di piena proprietà,
RC OR, nata a [...] il [...] per i diritti di 2/24 di piena proprietà, RC RE nata a [...] il [...] per i diritti di 2/24 di piena proprietà e RC OS, nata a [...] il [...] per i diritti di 2/24 di piena proprietà;

contro

: AR DA, nata a [...] il
27.08.1922 e deceduta il 13.04.2010 per i diritti di 2/6 di piena proprietà (all. 7);

- dichiarazione di successione devoluta per legge, presentata all'Ufficio del registro di Perugia i dat 22.04.1994 denuncia n. 95/831 e trascritto presso
l'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicit Immobiliare di Perugia il 6.05.1995 al n. 6928 di formalità, a favore del coniuge: AR DA, nata a [...] il
27.08.1922 e deceduta il 13.04.2010 per i diritti di 2/6 di piena proprietà e dei figli: RC CE, nato a [...] il [...] per i diritti di 1/6 di piena proprietà, RC OR, nata a [...] il [...] per i diritti di
1/6 di piena proprietà, RC RE nata a [...] il [...] per i diritti di 1/6 di piena proprietà e RC OS, nata a [...] il
22.11.1944 per i diritti di 1/6 di piena proprietà;

contro

: RC LO, nato a
Torgiano il 5.06.1921 e deceduto il 23.10.1993 per l'intera piena proprietà.
1.2. La ricorrente ha, quindi, rappresentato che il giudice dell'esecuzione, prendendo atto della assenza di atti di accettazione espressa o tacita idonei alla trascrizione, ha assegnato all'attore termine per depositare prova dell'avvenuta trascrizione ovvero prova dell'introduzione di un procedimento volto ad ottenerla entro il 12/6/2023.
1.3. Sicché, evidenziato nello specifico che a) il Sig. RC LO, nato a [...] il

5.06.1921 era coniugato con la Sig.ra AR DA, nata a [...] il [...] (cfr. all.ti 10-11);
b) che i Sigg.ri RC OR, RC RE, RC CE
e RC OS sono figli di RC LO e AR DA (cfr. all.ti 12-15);
e c) che il Sig. RC CE e TI ON sono coniugi e genitori di RC
AR e RC DI (cfr. all. 16), ha allegato l'esistenza di atti e comportamenti che depongono per l'intervenuta accettazione tacita di eredità di: a) del Sig. RC LO da parte della moglie AR DA e dei figli RC CE, RC OR,
RC RE e RC OS;
b) della Sig.ra AR DA da parte dei figli
RC CE, RC OR RC RE e RC OS;
c) del
Sig. RC CE da parte della moglie TI ON e dei figli RC DI
e RC AR.
4
1.4. Integrato il contraddittorio, si è costituita unicamente la sig.ra OS RC, nella contumacia, invece, di tutti gli altri resistenti;
la sig.ra OS RC ha depositato costituzione formale, nella quale, contestata l'improcedibilità della domanda quanto alla devoluzione dell'eredità paterna, ha documentato l'intervenuta accettazione dell'eredità della sig.ra DA AR e non ha contestato alcuna delle circostanze dedotte dal ricorrente, dando atto, anzi, di accettare la predetta quota ereditaria del de cuius Sig.
RC LO, dichiarando, pertanto, di non opporsi alla domanda.
1.5. Disposta la trattazione della domanda ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., onde consentire al ricorrente di documentare più compiutamente gli atti di accettazione tacita anche in ragione delle plurime posizioni dedotte all'interno dello stesso procedimento, all'esito, essendo la causa chiaramente istruita sulla scorta del solo materiale documentale, all'udienza odierna, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. sicché le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante la discussione orale della lite.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Giova, per vero, premettere che la presente azione è stata introdotta al fine di ottenere
l'accertamento della qualità di erede, nell'ottica della procedura esecutiva in seno alla quale
è stato poi introdotto un procedimento di divisione;
sussiste, pertanto, certamente
l'interesse ad agire al fine di ottenere l'accertamento della qualità di erede in capo al debitore esecutato ed al comproprietario.
2.1. Tanto premesso, si osserva quanto segue, in punto di diritto.
Giova ricordare che secondo il costante orientamento della S.C. “…nell'ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette non al semplice chiamato all'eredità, bensì all'erede - tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per
l'acquisto di tale qualità, nemmeno nell'ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale
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