Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2024, n. 312

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 09/04/2024, n. 312
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 312
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. L G, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3582/2016 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, c.f. Parte_1
, con sede in alla Via Malta n. 106, in persona del P.IVA_1 Pt_1 legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato in VIALE
SANTA PANAGIA n. 136/O, presso lo studio dell'avv. MASSIMO CARPINO, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. ANGELA BARONE (c.f. ) C.F._1 ricorrente-opponnete

contro nato a CATANIA il 24/01/1961, c.f. Controparte_1
;
elettivamente domiciliato in CORSO GAETANO C.F._2
D'AGATA n. 47, AVOLA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE RIZZA (c.f. ), che lo rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente-opposto
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1
termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del giugno 2016 CP_1 ha esposto:
[...]
• di essere dipendente, con la qualifica di Dirigente – Avvocato, del giusto contratto Parte_1 individuale di lavoro del 26.03.2013, stipulato con la
[...]
– a cui poi è succeduto il Organizzazione_1 [...]
opponente;
Parte_1
• che al è stato conferito mandato difensivo in CP_1 centinaia di procedimenti giudiziari – anche in considerazione della circostanza che era l'unico dipendente dell'Ente inquadrato con la qualifica di avvocato;

• che l'art. 2 del contratto di lavoro prevedeva, in caso di definizione dei procedimenti giudiziari con esito favorevole all'Ente, una quota parte della retribuzione maturata a titolo di onorari per l'attività professionale svolta dall'avvocato interno nell'interesse dell'Ente così definita: a) nella misura corrispondente agli importi liquidati dall'Autorità Giudiziaria a seguito di condanna della parte avversa;
b) nella misura pari ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali in caso di sentenza favorevole per l'Ente con compensazione totale o parziale delle spese di giudizio;

• che sebbene per tutta una serie di procedimenti (specificati nel ricorso monitorio) era da tempo maturata tale causale di retribuzione, per essa il non aveva riscosso nulla;
CP_1
• che, inoltre, per l'esercizio dell'attività professionale forense nell'esclusivo esercizio della Organizzazione_1
(poi ha dovuto sostenere i costi Parte_1 delle tasse di iscrizione all' annesso all'Albo Org_2
2
degli Avvocati, che avrebbero in realtà dovuto gravare sull'Ente. E' stato, quindi, emesso il decreto ingiuntivo n. 640/2016, del 16.09.2016 e notificato a mezzo il 31.10.2016, con il quale è stato ingiunto al opponente il pagamento in favore dell'avv. Parte_1 CP_1
della complessiva somma di € 78.225,93, oltre alla maggior
[...] somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre alle spese legali liquidate in € 379,50 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi, oltre CPA ed IVA, e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo il Parte_1
ha proposto opposizione con ricorso del 9.12.2016;
nel ricorso
[...] in opposizione l'Ente opponente ha esposto quanto segue:
• che l'avv. è stato dipendente del CP_1 Parte_1 opponente, con la qualifica di Dirigente – Avvocato, sino al
29.07.2016, momento in cui con determinazione dirigenziale
n. 127 di pari data, è data dichiarata la nullità, per violazione di norme imperative di legge, della determinazione dirigenziale n. 67 del 26.03.2013 di assunzione dell'opposto e di autorizzazione alla stipula del relativo contratto di lavoro, nonché del detto contratto individuale di lavoro del 26 marzo
2013;

• che presupposto per l'adozione della predetta dichiarazione di nullità è stata la sentenza della Corte dei Conti per la regione
Siciliana n. 602 del 21.07.2016, con la quale è stato statuito che la determinazione n. 67 del 2013 di assunzione dell'opposto era stata posta in essere in violazione del vincolo ex art. 76, comma 7 del D.L. n. 78 del 2010, e che la violazione del divieto di assunzioni costituiva un comportamento non solo illegittimo, ma anche illecito;

• che da tale momento in poi l'opposto non ha più svolto mansione alcuna in favore del Libero Consorzio opponente;

• che in precedenza, come emerge dalla predetta determinazione n. 67 del 2013, l'opposto stipulava contratto di lavoro a tempo determinato, con riconoscimento della qualifica dirigenziale;

• che tutte le pretese vantate dall'avv. e poste a CP_1 fondamento del decreto opposto erano insussistenti e/o inammissibili e errate negli importi;

3
• che nessuna pretesa di pagamento diretto poteva avanzare l'opposto, a ciò ostando le previsioni contenute negli articoli
176/9 e 176/10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, introdotti con delibera GP n. 200 del 2010, che prevedevano
l'accantonamento delle somme di condanna delle controparti in apposito fondo di bilancio, e successiva ripartizione a tutti i componenti del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito per la trattazione di ciascun giudizio;

• che nessuna pretesa poteva avanzare l'opposto in relazione al rimborso spese forfettarie, disciplinato dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, atteso che tale compenso spettava solo agli avvocati del libero foro, a rimborso delle spese di struttura e personale sostenute per lo svolgimento dell'attività professionale, mentre nessun costo del genere grava in capo all'avvocato dipendente di ente locale, quale era
l'opposto al tempo dell'espletamento di tutti gli incarichi professionali i cui compensi sono oggetto del presente giudizio;

• che nessuna pretesa poteva avanzare l'opposto di rimborso delle spese sostenute per i visti parcelle, sia perché era mancata la pregressa fase conciliativa, sia perché in ogni caso le pretese al pagamento dei compensi professionali, nel caso specifico dell'avvocato - dipendente di ente locale, hanno natura contrattuale - retributiva, e trovano fondamento sui rispettivi atti regolamentari, mentre la previsione relativa al visto attiene esclusivamente al rapporto avvocato del libero foro – cliente.
Ferme restando tutte le superiori eccezioni, comuni a tutte le richieste di compensi professionali poste a fondamento del decreto opposto, il Libero Consorzio opponente entrava nel merito dei singoli importi dei compensi pretesi dal contestandoli specificamente;
infine, CP_1 eccepiva, con riferimento, agli oneri relativi alla iscrizione all'Albo
Avvocati e Giurisdizioni superiori, che stante l'intervenuta dichiarazione di nullità dell'atto di assunzione dell'opposto quale dirigente avvocato, per violazione di norma imperativa di legge, nulla era dovuto a tale titolo dal
Libero Consorzio opponente.
4
Si è costituito in giudizio con memoria Controparte_1 responsiva del
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