Trib. Genova, sentenza 08/05/2024, n. 516

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 08/05/2024, n. 516
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 516
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. F M P ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da

Parte_1
a Genova, in Vico Falamonica 1/13, presso lo studio dell'Avv. P L (CF: , fax. N° C.F._1
010.2465430, PEC: che lo assiste e difende, per mandato in atti;
Email_1
ricorrente contro

, Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. CP_2
( ) dal dirigente dell , C.F._2 Controparte_3 galmente domicil A n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – per le comunicazioni con il Tribunale PEC: - il codice fiscale dell' Email_2 [...]
è , e quello dell' Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
[...] P.IVA_2
convenuto
Motivazione

Con ricorso depositato il 20.10.2023 ha convenuto in Parte_2
giudizio il , allegando di aver svolto attività di docente in virtù di 10 contratti a tempo determinato, stipulati con il convenuto a partire dall'a.s. 2013/2014 CP_1
sino all'ultimo , relativo all'a.s. 2023/2024 .
1
Di tali contratti i primi 5 sono stati stipulati sino al 30 Giugno di ogni anno scolastico ( ovvero ai sensi dell'art 4 comma 2 l.124/99), gli ultimi 6 sino al 31 agosto (ex art 4 comma 1 L. 124/99).
Il ricorrente ha chiesto di accertare che la reiterazione di tali contratti, protratti complessivamente per oltre dieci anni al fine di colmare gravi lacune di organico cui il
faceva fronte con la stipula di reiterati rapporti di lavoro a termine, CP_1
costituisce violazione dei principi comunitari in materia di contratto di lavoro a termine tempo determinato e così ottenere il risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità ai sensi dell'art 32 comma 5 L. 183/2010, individuato dalla Corte di
Cassazione , ma anche da larga parte della giurisprudenza interna di merito quale parametro di riferimento.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso .
In particolare il rilevava che, a partire dal 2015, aveva proceduto a CP_1
migliaia di stabilizzazioni dei precari del settore scuola, procedendo alla loro assunzione in ruolo a tempo indeterminato e aveva indetto numerosi concorsi per evitare l'illegittima reiterazione di contratti a termine sanzionata dalla Corte di Giustizia, dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione fino anche alla legge 107/2015 che stabiliva il limite massimo dei trentasei mesi.
Ne conseguiva che alcun danno poteva ravvisarsi in capo al ricorrente, il quale aveva scelto di non partecipare a detti concorsi sebbene in parte riservati ai precari e in alcuni casi con percorsi più rapidi ( sola prova orale) per chi vantava una notevole anzianità di servizio.
Sulla base di tali difese , la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria.
La questione in diritto sottesa alla domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente può infatti essere decisa con l'applicazione dei principi espressi in materia di contratti a
2
termine nel comparto scuola sia dalla Corte di Giustizia che dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione .
Con sentenza 15 giugno 2016 n 187 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro
a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Tale statuizione ha costituito corollario del verdetto della Corte di Giustizia (sentenza
) del 26 novembre 2014 , investita dalla Corte Costituzionale della questione Per_1
pregiudiziale, per accertare se l'art 5 della direttiva 1999 osta ad una normativa che autorizzi il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di docenti ed ATA, senza indicare tempi certi di espletamento delle procedure di concorsuali di assunzione ed escludendo la possibili à di risarcimento del danno .
Con sentenza 7 novembre 2016 n 22552 la Corte di Cassazione ( ma anche in sentenza 23 novembre 2016 23867) ha conseguentemente stabilito i seguenti principi principi:
• La legge 124 /1999 costituisce un corpus speciale non derogabile dalla legge successiva sui contratti di lavoro a termine rappresentata dal Dlgs 368/2001 quanto ai requisiti firma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi;

• Il legislatore con legge 124/1999 ha tipizzato ex ante le ragioni diverse tipologie di supplenze ed ha considerato nella disciplina di proroghe e rinnovi, oltre che la peculiarità dell'esistenza di un doppio canale di assunzione ,anche le esigenze di continuità didattica ;

• deve considerarsi condizione limite del rinnovo dei contratti a termine il termine triennale per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti di cui all'art
400 TU come modificato dall'art 1 legge 124/1999;

non c' è abuso se non si supera il limite dei 36 mesi dal 10.7.2001 in avanti ;

• occorre prendere in considerazioni reiterazioni successive al 10.7 2001 , essendo questo il termine previsto dall'art 2 della direttiva per l'adozione da parte da parte 3
degli stati membri per l'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva;

• deve essere esclusa quale sanzione la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato ex art 36 dlgs 165/2001 (Corte Costituzionale
89/2003 e Corte di Giustizia e 7 settembre 2006 Per_2 Per_3 Per_4
;

[...]
• l'illecito è sanato sia per l'immissione in ruolo ex lege 107/2015 sia per previgenti immissioni in ruolo, perché si ottiene il bene della vita che si richiedeva ,misura ben più satisfattiva del ristoro per equivalente e quindi da considerarsi proporzionata, effettiva e sufficientemente energica a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione;

• costituisce misura idonea anche la certezza di fruire in tempi certi e ravvicinati un accesso privilegiato al pubblico impiego rappresentato dalla tempo compreso sino al totale scorrimento della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi