Trib. Isernia, sentenza 13/08/2024, n. 310

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 13/08/2024, n. 310
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 310
Data del deposito : 13 agosto 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE di ISERNIA

Il Tribunale di Isernia- Sezione unica – composto dai magistrati:
Dott. V C Bi Presidente
Dott.ssa E P Giudice est.
Dott. M P Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 709/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
A P, in virtù di procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Anna CP_1 C.F._2
P, in virtù di mandato in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 24.04.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11.09.2023 la Sig.ra premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il Sig. in data 26.06.2014 in CP_1
Aversa e che dall'unione era nato un figlio tenendo conto delle Persona_1
esigenze di bigenitorialità, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge per responsabilità esclusiva del medesimo, e la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la ricorrente, disoccupata, con figlio a carico. si associava totalmente alla richiesta declaratoria della separazione CP_1
personale dei coniugi e dunque i coniugi giungevano ad un accordo conciliativo con il patrocinio del medesimo avvocato, la quale chiedeva di pronunciare la separazione dei coniugi come delineato in accordo.
Alla udienza del 24.04.2024, la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e senza assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c.

2. A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
2
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le
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