Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3167

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3167
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3167
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 11330/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 03/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 11330/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: 04KWON4 con il patrocinio dell'Avv. RAMACCIOTTI MARTINA RICORRENTE contro
Controparte_1

[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia il Tribunale di Bologna: nel merito, riconoscere al sig. nato a Gujrat in [...] il [...] - CF. Parte_1 C.F._1
– residente Castiglione dei Pepoli (BO), in via Dante Alighieri n. 23, accertata la condizione di cui agli artt. 19 co. 1 e 1.1 TU 286/98, ordinando alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per il resistente: “voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 04.08.2024, il ricorrente, cittadino del Pakistan, nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli in data 11.07.2024. CP_1
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, in cui si legge: “…rilevato che nel caso di specie l'istante risulta giunto in Italia nel 2012 e aver presentato una domanda di protezione internazionale rigettata nel 2013 dalla competente Commissione territoriale;
ha poi presentato una domanda di protezione internazionale reiterata nel 2014, dichiarata inammissibile nel 2015;
risulta ospite di un connazionale, presunto fratello (non allega documentazione comprovante la parentela), è rimasto per anni in Italia privo di regolare titolo di soggiorno e non ha legami stabili in Italia o elementi attestanti integrazione sul territorio italiano;
dal 2024 lavora come stiratore di tintoria a tempo parziale;

ritenuto che

la mancata produzione di elementi, stanti i 12 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio. Per quanto riguarda i legami familiari, il richiedente non risulta aere legami sul territorio suscettibili di essere attinti da un eventuale provvedimento di rimpatrio, e anche la situazione lavorativa non risulta caratterizzata da una stabilità tale da configurare integrazione sul territorio italiano. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU
”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata per come esercitata in Italia negli oltre quindici anni di assenza dal Paese di origine e oltre dodici anni di permanenza sul territorio italiano, in condizioni di regolarità dall'anno 2014 senza soluzione di continuità e caratterizzata dallo svolgimento di attività lavorativa dall'anno 2015.
4. In data 06.08.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 3/12/2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 12 anni 4 mesi. Vengo da CP_2 in Pakistan. Là è rimasta mia moglie, tre figlie, un figlio. Da 15 anni non vedo la mia famiglia. Perché prima sono stato in Grecia. L'ultimo figlio aveva tre mesi quando sono partito. Riesco a mandare soldi a casa. Adesso sto lavorando”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto, previa conferma del provvedimento di sospensiva, l'accoglimento del ricorso. Il Giudice, confermato il provvedimento di sospensiva emesso inaudita altera parte, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.l. n. 130/2020 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso,
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