Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5553

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5553
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5553
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3133/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pregno Marco, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Cardona Maurizio, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente il 16.10.2024 e il 17.10.2024
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
FOGGIA il 22/12/1999.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.06.2005 e il Persona_1 Persona_2
22.01.2007.
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Con ricorso depositato il 20/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e di regolamentare i rapporti economici fra i coniugi nonché l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Con memoria difensiva depositata il 17.9.2024, dava atto che le parti Controparte_1 avevano, nelle more, raggiunto un accordo e intendevano perciò addivenire ad una separazione consensuale.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza congiunte.
Nel termine assegnato le parti rassegnavano conclusioni conformi e il Giudice Relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità
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