Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 2146
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Testo completo
N. R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata da/presso avv. Katia MARINI in virtù di delega in atti;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. );
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO in Sede;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo [e da ultima memoria depositata, che si ha qui per integralmente richiamata], ovvero:
“disporre i più opportuni provvedimenti ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione;
2. la figlia minore (C.F. ) verrà affidata alla madre Persona_1 C.F._3 considerato che il padre vive attualmente all'estero. La collocazione e residenza della minore sarà presso la madre, in Ancona, alla Via della Montagnola n. civ. 111.
pagina 1 di 7 Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese autonomamente dai genitori (il padre quando sarà presente in Italia) mentre le questioni di straordinaria amministrazione verranno prese dalla madre, ma di comune accordo con il padre se sarà possibile.
Non avendo notizie certe in merito alle decisioni del padre la frequentazione con la bambina in linea di massima potrebbe essere la seguente:
3. FREQUENTAZIONE
pagina 2 di 7 Quando il padre sarà in Italia, potrà tenere con sé la figlia ogni volta che potrà compatibilmente con gli impegni della bambina.
Pertanto qualora il padre tornasse due volte l'anno per le vacanze natalizie, vacanze pasquali e/o per le vacanze estive il calendario potrebbe esser il seguente:
- Relativamente al periodo natalizio, il giorno 24/12 la bambina lo trascorrerà con la madre ed il 25/12 con il padre e viceversa per l'anno successivo, mentre i restanti giorni verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo degli stessi.
- Per le vacanze pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi dell'Angelo con la madre;
mentre gli altri giorni di vacanze scolastiche, sempre relative al periodo pasquale, saranno trascorse in giorni uguali con il padre e con la madre, salvo diverso accordo dei genitori.
- Per il periodo estivo entrambi i genitori avranno infine diritto-dovere di tenere la figlia durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, ma comunque non frazionabili in più di due periodi. Le date delle vacanze che ciascun genitore vorrà trascorrere con la figlia dovranno essere concordate tra le parti entro la fine del mese di giugno di ogni anno e/o nel diverso lasso temporale concordato dalle parti.
Resta inteso che tutte le predette modalità di visita e permanenza della minore presso ciascun genitore, potranno essere modificate, previo accordo, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi delle parti oltre che delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
5. MANTENIMENTO
Si fa presente che il Sig. nel mese di settembre ha versato la modesta somma di € CP_1
150,00 e nel mese di ott 00, a novembre con ritardo (fine dicembre) ha versato € 150,00. Nel mese di gennaio ha versato la somma di € 200,00 per il mese di dicembre, per il mese di gennaio non ha versato nulla. Inoltre la figlia pratica lo sport del basket e per tale attività la somma richiesta è pari a € 330,00 per la quale il sig. aveva contribuito con € 70,00. CP_1
Pertanto dovrà versare la sua quota di spettanza p 00 (così ottenuta € 330,00:2= 165,00-70).
La bambina dalla data della partenza del padre (settembre 2023) è stata sempre con la madre, dunque si ritiene congrua, a titolo di mantenimento, la somma pari a € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo la variazione degli indici Istat, dal momento che la minore permane esclusivamente con la madre, da versarsi a mezzo bonifico sul c/c che la stessa sig.ra
Pt_1
Si chiede, altresì, che il Sig. venga condannato al versamento delle somme arretrate CP_1 per la differenza del contributo non versato da settembre alla data del presente ricorso pari a € 1.750,00 (differenza per il mese di settembre €
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata da/presso avv. Katia MARINI in virtù di delega in atti;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. );
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO in Sede;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo [e da ultima memoria depositata, che si ha qui per integralmente richiamata], ovvero:
“disporre i più opportuni provvedimenti ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione;
2. la figlia minore (C.F. ) verrà affidata alla madre Persona_1 C.F._3 considerato che il padre vive attualmente all'estero. La collocazione e residenza della minore sarà presso la madre, in Ancona, alla Via della Montagnola n. civ. 111.
pagina 1 di 7 Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese autonomamente dai genitori (il padre quando sarà presente in Italia) mentre le questioni di straordinaria amministrazione verranno prese dalla madre, ma di comune accordo con il padre se sarà possibile.
Non avendo notizie certe in merito alle decisioni del padre la frequentazione con la bambina in linea di massima potrebbe essere la seguente:
3. FREQUENTAZIONE
pagina 2 di 7 Quando il padre sarà in Italia, potrà tenere con sé la figlia ogni volta che potrà compatibilmente con gli impegni della bambina.
Pertanto qualora il padre tornasse due volte l'anno per le vacanze natalizie, vacanze pasquali e/o per le vacanze estive il calendario potrebbe esser il seguente:
- Relativamente al periodo natalizio, il giorno 24/12 la bambina lo trascorrerà con la madre ed il 25/12 con il padre e viceversa per l'anno successivo, mentre i restanti giorni verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo degli stessi.
- Per le vacanze pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi dell'Angelo con la madre;
mentre gli altri giorni di vacanze scolastiche, sempre relative al periodo pasquale, saranno trascorse in giorni uguali con il padre e con la madre, salvo diverso accordo dei genitori.
- Per il periodo estivo entrambi i genitori avranno infine diritto-dovere di tenere la figlia durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, ma comunque non frazionabili in più di due periodi. Le date delle vacanze che ciascun genitore vorrà trascorrere con la figlia dovranno essere concordate tra le parti entro la fine del mese di giugno di ogni anno e/o nel diverso lasso temporale concordato dalle parti.
Resta inteso che tutte le predette modalità di visita e permanenza della minore presso ciascun genitore, potranno essere modificate, previo accordo, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi delle parti oltre che delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
5. MANTENIMENTO
Si fa presente che il Sig. nel mese di settembre ha versato la modesta somma di € CP_1
150,00 e nel mese di ott 00, a novembre con ritardo (fine dicembre) ha versato € 150,00. Nel mese di gennaio ha versato la somma di € 200,00 per il mese di dicembre, per il mese di gennaio non ha versato nulla. Inoltre la figlia pratica lo sport del basket e per tale attività la somma richiesta è pari a € 330,00 per la quale il sig. aveva contribuito con € 70,00. CP_1
Pertanto dovrà versare la sua quota di spettanza p 00 (così ottenuta € 330,00:2= 165,00-70).
La bambina dalla data della partenza del padre (settembre 2023) è stata sempre con la madre, dunque si ritiene congrua, a titolo di mantenimento, la somma pari a € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo la variazione degli indici Istat, dal momento che la minore permane esclusivamente con la madre, da versarsi a mezzo bonifico sul c/c che la stessa sig.ra
Pt_1
Si chiede, altresì, che il Sig. venga condannato al versamento delle somme arretrate CP_1 per la differenza del contributo non versato da settembre alla data del presente ricorso pari a € 1.750,00 (differenza per il mese di settembre €
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