Trib. Termini Imerese, sentenza 06/05/2024, n. 666

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 06/05/2024, n. 666
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 666
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 677/2019
VERBALE D'UDIENZA del 06/05/2024
nella causa promossa da
EUROTRANSPORT S.R.L.
Contro
ENNERRE TRASPORTI SRL
All'udienza del 06/05/2024, alle ore 10.47, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte opponente, l'avv.
Valeria Corbo, per parte opposta, l'avv. Maria Paola Di Fiore.
L'avv. Corbo conclude riportandosi ai propri atti difensivi e, in particolare, alle note depositate il 3.5.2024;
insiste nella prescrizione del credito trattandosi di somme soggette a termine annuale;
contesta, in ogni caso, la stessa esistenza del credito, sfornito di prova scritta nonché l'esecuzione del trasporto;
rileva che sia le fatture che i ddt depositati in questa sede sono difformi rispetto a quelli depositati nel procedimento monitorio, questi ultimi sforniti di sottoscrizione.
L'avv. Di Fiore si riporta alle difese spiegate nei propri atti e insiste nel rigetto dell'opposizione.
I procuratori chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
Dato atto,
rilevato che il Giudice precedente aveva rinviato il presente giudizio per discussione orale ex art. 281 sexies cpc, mentre nel decreto del 28.10.2022 questo Giudice aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni attività di fatto prevista nel successivo decreto del
7.3.2023, ove si fa riferimento a rinvio per la medesima attività -;
ritenuto, tuttavia, che avendo le parti domandato che la causa sia definita con sentenza contestuale ex art. 281 sexies cpc e avendo le stesse discusso in ossequio alla predetta previsione normativa, la causa può essere incamerata nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc;
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 16.40, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 06/05/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies срс, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 677/2019 RG degli affari civili,
TRA
EUROTRANSPORT S.r.l. (p. iva 05553210823), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Corbo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Palermo, via Giuseppina Turrisi Colonna n. 7, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
ENNERRE TRASPORTI S.r.l. (p. iva: 05979160826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola Di Fiore, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria, via Salvatore Paladino n. 10, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);

dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
in accoglimento dell'opposizione proposta da Eurotransport srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2019;
condanna Ennerre Trasporti srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'opponente le spese di lite e le liquida in € 1.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;

e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Eurotransport srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
51/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 10.1.2019, con il quale era stata condannata al pagamento della somma di € 10.910,00, oltre interessi e spese, in favore di
Ennerre Trasporti srl, quale corrispettivo per l'attività di trasporto espletata da quest'ultima in suo favore.
Deduceva, innanzitutto, la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, peraltro sfornito di prova scritta, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso sulla base di fatture emesse da Ennerre Trasporti srl nel 2013 – a corredo delle quali non erano
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