Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/09/2024, n. 2452

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/09/2024, n. 2452
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2452
Data del deposito : 5 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE REL.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5717/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: separazione contenziosa, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torre Annunziata, al Corso Umberto I n. 208, presso lo studio dell'avv. Ciro Falanga che la rappresenta e difende come da procura in atti;

RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (CF: e Controparte_1 C.F._2 residente in Bruxelles(Belgio)alla Place FA , elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla via Carlo Poerio,11 presso lo studio dell'avvocato Maria Pirozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2024, i coniugi, comparsi personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di aver determinato e definito in via consensuale le condizioni della separazione e ne chiedevano il recepimento in sentenza.
Il P.M., in data 11.07.2024, concludeva esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con recepimento degli accordi raggiunti fra i coniugi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Trecase in data 30 luglio 1994 optando per il regime della separazione dei beni, con addebito a quest'ultimo.
La ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, era nata in data [...] in
Napoli una figlia, oggi maggiorenne e di professione medico, quindi Per_1 economicamente indipendente;
che l'unione inizialmente felice, si era incirnata a causa di incompatibilità caratteriali e di profonde diverge fra i coniugi afferenti l'organizzazione
e gestione della vita familiare, allorquando il - nell'anno 2013, - decideva di CP_1 accettare un'offerta di lavoro in Ankara, ritenendo che tale lavoro costituisse un'opportunità per assicurare alla moglie ed alla figlia una migliore situazione economica;
che, invero, anche di prima di trasferirsi ad Ankara, il aveva vissuto CP_1 all'estero per motivi di lavoro (Brasile, Washington, Londra) e tale distanza aveva di fatto già pregiudicato il rapporto fra i coniugi, definitivamente messo in crisi con il trascorrere del tempo e con la lontananza;
che, infatti, qualche tempo dopo il trasferimento ad
Ankara, nell'anno 2017, i coniugi decidevano di sperarsi di fatto e da allora non si sono mai più riconciliati, conducendo vite del tutto autonome senza, tuttavia, mai formalizzare la rottura dell'unione;
che il di professione ingegnere alle dipendenze della società CP_1
Leonardo Spa con un guadagno mensile di 8.000,00 euro, attualmente viveva per motivi di lavoro in Belgio, a Bruxelles, ed era proprietario di un immobile in Torre del Greco, alla via Vesuvio n.17;
che la di professione insegnante, aveva un guadagno mensile di Pt_1
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