Trib. Marsala, sentenza 24/05/2024, n. 435

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 24/05/2024, n. 435
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 435
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2517 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
LA IN, C.F. [...]rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci (con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalemusumeci@pec.giuffre.it)
APPELLANTE
E
FIDES - ENTE COMMISSIONARIO PER FACILITAZIONI RATEALI AI
LAVORATORI S.P.A., C.F./P.I. 00667720585, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Paoletti e Maddalena Marchesi (con i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: lucapaoletti@ordineavvocatiroma.org e maddalenamarchesi@ordineavvocatiroma.org)
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni per la parte appellante:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 63 pubblicata in data 26 aprile 2022 dal Giudice di Pace di Castelvetrano, in persona del Dr.ssa Montericcio Giuseppina, nel giudizio rubricato con numero di R.G.
529/2021;

2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
1

- con statuizione senza efficacia di giudicato, il diritto di parte istante ex art.125 del
Testo Unico Bancario, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, per tutte le ragioni esposte in narrativa, secondo la esplicita quantificazione effettuata in domanda nei limiti di competenza per valore del Giudice adito;

- per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura cd. recurring nella loro interezza con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi pagati in anticipo;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice a percepire dalla odierna convenuta il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari, ivi compresi i ratei residui di premio assicurativo, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo stipulato con la odierna convenuta società, quantificati in € 2.691,11, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo nonché la somma che verrà ritenuta di ragione nel limite di competenza per valore del Giudice adito;

- per l'effetto, condannare la convenuta società FI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
2.691,11, o alla somma che ritenesse congrua;

- accertare e dichiarare che vi è stata malafede della odierna convenuta nella predisposizione e nella esecuzione del contratto stante l'inserimento della clausola rubricata
“Estinzione anticipata” perché espressamente volta a violare o ad aggirare norme imperative dettate a tutela del consumatore, con espressa pronuncia sul punto;

- in via del tutto subordinata, alla luce di quanto esposto, in precedenza, dichiarare il diritto dell'istante di ottenere le somme suindicate a titolo di risarcimento dei danni per illecito contrattuale commesso dalla odierna convenuta, secondo la medesima quantificazione di cui al punto precedente (€ 2.691,11);

- per l'effetto, per quanto esposto in merito all'assimilazione della disciplina restitutoria a quella della ripetizione di indebito, condannare la convenuta società FI
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di stipula del contratto, il tutto entro
i limiti della propria competenza per valore;

2 - solo in via subordinata, qualora l'On. Magistrato non ritenga di poter dare applicazione alla disciplina dell'indebito oggettivo, condannare la convenuta società FI
S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma su indicata oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto
- condannare altresì la società FI S.p.A al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo
Conclusioni per la parte appellata:
Voglia la S.V. Ill.ma adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello proposto dal Sig. NE in quanto privo delle specificazioni richieste dall'art. 434 c.p.c., e per l'effetto confermarsi la
Sentenza n. 63/2022 del Giudice di Pace di Castelvetrano;

- sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità delle domande nuove proposte dal Sig. LO in grado di appello per violazione dell'art. 345 1° co. c.p.c., e per
l'effetto confermarsi la Sentenza n. 63/2022 del Giudice di Pace di Castelvetrano;

- nel merito rigettare l'avverso atto di appello infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare la Sentenza n. 63/2022 del Giudice di Pace di Castelvetrano, dichiarando che FI spa non è tenuta a restituire alcuna somma al Sig. NE;

- condannare il Sig. NE al pagamento delle spese di causa del doppio grado di giudizio
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 63/2022 del 26.4.2022 il Giudice di Pace di Castelvetrano, decidendo sulle domande avanzate da NE NZ nei confronti della società FI
s.p.a. – tese (i) ad accertare il diritto dell'istante ex art.125 sexies TUB, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato il diritto dello stesso di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. recurring, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo
n. 724574 estinto anticipatamente, nonché (ii) ad accettare il diritto dell'attore, stante la poca chiarezza utilizzata del contratto di mutuo n. 724574 nel distinguere i costi cd. upfront da quelli cd. recurring, di ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi del credito ulteriori agli interessi, facendo applicazione dell'art. 35 comma 2 del codice del consumo e, dunque, (iii) in base al metodo pro rata temporis e, secondo la quantificazione effettuata, la condanna della
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convenuta alla restituzione di detti costi nella misura di € 2.691,11, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (Euro 437,76), oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto – respingeva le dette istanze, compensando tra le parti le spese di lite.

2. Ha interposto gravame NE NZ.
L'appellante, ripercorse le difese svolte nel pregresso grado e richiamati i presupposti di fatto già enunciati, vale a dire, la stipula in data 2.8.2013 con la società di intermediazione
FI S.p.A. del contratto di mutuo n. 724574 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione e la corresponsione anticipata, al momento della conclusione del contratto, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, delle commissioni di intermediazione (€ 3.985,20), commissioni di attivazione
(€ 500,00) e costo ente previdenziale (€ 729,60), non integralmente rimborsati dall'istituto erogante al momento dell'estinzione anticipata:
- contesta innanzi tutto (v. il punto III dell'atto di appello) le argomentazioni adottate dal Giudice di prime cure in merito alla domanda inerente alla disapplicazione della clausola con la quale veniva escluso o limitato il rimborso dei costi del credito;
assume che il Giudice
a quo avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola relativa ai rimborsi dei costi del credito del contratto di finanziamento, oltre a dichiarare la rimborsabilità di detti costi, in caso di anticipata estinzione, a motivo della relativa natura e per la mancata specificazione degli stessi all'interno del contratto, soprattutto con riferimento alle commissioni volte a remunerare la filiera degli intermediari del credito (€ 3.985,20), la cui attività prestata non è chiara né comprensibile al mutuatario-consumatore;
aggiunge che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della giurisprudenza e delle norme volte alla tutela del contraente debole
(il consumatore), in particolare, l'art. 1341 c.c. e il Codice del Consumo (d.lg. n. 206/2005) che agli artt. 33 e 34 sanziona con la nullità, a vantaggio del consumatore e rilevabile
d'ufficio, delle clausole abusive;
sostiene che la clausola inserita nel contratto di finanziamento, la quale escluda la debenza di rimborsi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve ritenersi illegittima, in quanto altresì contraria alla norma imperativa di cui all'art. 125 T.U.B.;

- censura inoltre la sentenza impugnata (v. il punto IV dell'atto di appello) là dove ha ritenuto non applicabile al caso in esame l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'U.E. in merito alla direttiva 2008/48/CE (sentenza dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18);
reitera, sul punto, la tesi della nullità e/o comunque inefficacia di ogni previsione contrattuale volta, nell'ipotesi di anticipata estinzione del contratto, ad escludere o limitare il diritto del
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mutuatario / consumatore di ottenere un'equa riduzione del costo del credito, in quanto contraria al combinato disposto di norme imperative, rappresentato in via diretta dall'art.125 sexies del T.U.B. quale norma ricognitiva della sua previgente formulazione espressa dall'art.
125 comma 2 del T.U.B.
, nonché da
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