Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 89
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa AR Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 15226/19, cui riuniti i giudizi 39456/19, 78394/19, 5538/21, 2827/22 e 39201/23 del Ruolo Generale degli Affari Civili
TRA
IE NA, CF [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Serrone n. 15 presso il suo studio, rappresentata e difesa in proprio e dall' avv.ta Chiara Gelsumino giusta procura in atti ATTRICE CONTRO
CONDOMINIO VIA MONTE SERRONE N. 15 cf. 96247400581 AN OR cf. [...]IL UC cf. [...]LA NO cf. [...]MA TT SO cf. [...]ER DI cf. [...]OB DI LI cf. [...]elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 150 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI E CA IS cf. [...]elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n 1/A presso lo studio dell'Avv. Marco Annecchino, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atti di citazione ritualmente notificati l'attrice in epigrafe -nella sua qualità di condomina di 39 mq dello stabile sito in Via Monte Serrone n.15 dal 1997- conveniva innanzi al Tribunale di Roma il predetto condominio, nonché i comproprietari del medesimo edificio ed in particolare i sig.ri LL RE, AR LI CA, RT PA, RT Di IO, AT CI e LA ET per accertare la nullità delle tabelle millesimali del 27.6.09 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere dell'assemblea condominiale del 24.4, 7.6 e 21.11.18 (rg.n. 15226/19), del 22.1.19 (rg.n. 39456/19), del'11.09.19 (rg.n. 78394/19), del 20.7.20 (rg.n. 5538/21), de 21.09.21 (rg.n. 2827/22) e del 4.4.e 20.4.23 (rg.n.39201/23). In detti giudizi la istante ha allegato come le originarie tabelle millesimali del 97 erano nulle, e come anche le modifiche apportate nel 2009 contenessero errori essenziali invalidanti:
in particolare (rg.n. 15226/19) ha dedotto come le tabelle di proprietà generale, le tabelle delle scale e dell'ascensore fossero prive dei requisiti tecnico giuridici a rapporto con l'intero edificio in funzione del diverso utilizzo con i beni comuni, mancando la tabella relativa alla copertura della terrazza condominiale del torrino non che quella relativa al terrazzo di uso esclusivo di proprietà dei condomini Di IO - PA, come mancasse l'allegazione di riparto relativa al consuntivo 2017 nel verbale del 7.6.18, come vi fossero vizi di convocazione relativamente alle delibere del 24.4, del 7.6 e del 21.11.18, come l'architetto IN incaricato per la verifica delle tabelle millesimali avesse presentato diverse integrazioni si dà perdere credibilità, come la delibera del 21.11.18 avesse limitato l'utilizzo di beni comuni spostando le piante condominiali;
analogamente (rg. n. 39456/19;
78394/19) ha mosso le medesime censure impugnando a cascata la delibera del 22.1.19, del 11.9.19 anche per difetto di adeguata informazione e aggiornamento de punto 1 odg, del 20.7.20 (rg.n. 5538/21) per difetto di convocazione in quanto avvenuta come ordinaria e non straordinaria senza trasmissione del preventivo di spesa per la nomina di amministratore e per affermazione mendace al punto 4 odg in cui affermata la proprietà CA all'interno 1 bis seppure abusiva, del 21.09.21 (rg.n. 2827/22) ed infine del 4.4.e 20.4.23.
Nei diversi giudizi si è costituito il Condominio ed i condomini evocati resistendo, e deducendo in particolare come le Tabelle vigenti erano state rifatte in data 23.6.2003 ed approvate all'unanimità da tutti condomini ivi compresa
Il Giudice, in persona della dott.ssa AR Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 15226/19, cui riuniti i giudizi 39456/19, 78394/19, 5538/21, 2827/22 e 39201/23 del Ruolo Generale degli Affari Civili
TRA
IE NA, CF [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Serrone n. 15 presso il suo studio, rappresentata e difesa in proprio e dall' avv.ta Chiara Gelsumino giusta procura in atti ATTRICE CONTRO
CONDOMINIO VIA MONTE SERRONE N. 15 cf. 96247400581 AN OR cf. [...]IL UC cf. [...]LA NO cf. [...]MA TT SO cf. [...]ER DI cf. [...]OB DI LI cf. [...]elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 150 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI E CA IS cf. [...]elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n 1/A presso lo studio dell'Avv. Marco Annecchino, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atti di citazione ritualmente notificati l'attrice in epigrafe -nella sua qualità di condomina di 39 mq dello stabile sito in Via Monte Serrone n.15 dal 1997- conveniva innanzi al Tribunale di Roma il predetto condominio, nonché i comproprietari del medesimo edificio ed in particolare i sig.ri LL RE, AR LI CA, RT PA, RT Di IO, AT CI e LA ET per accertare la nullità delle tabelle millesimali del 27.6.09 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere dell'assemblea condominiale del 24.4, 7.6 e 21.11.18 (rg.n. 15226/19), del 22.1.19 (rg.n. 39456/19), del'11.09.19 (rg.n. 78394/19), del 20.7.20 (rg.n. 5538/21), de 21.09.21 (rg.n. 2827/22) e del 4.4.e 20.4.23 (rg.n.39201/23). In detti giudizi la istante ha allegato come le originarie tabelle millesimali del 97 erano nulle, e come anche le modifiche apportate nel 2009 contenessero errori essenziali invalidanti:
in particolare (rg.n. 15226/19) ha dedotto come le tabelle di proprietà generale, le tabelle delle scale e dell'ascensore fossero prive dei requisiti tecnico giuridici a rapporto con l'intero edificio in funzione del diverso utilizzo con i beni comuni, mancando la tabella relativa alla copertura della terrazza condominiale del torrino non che quella relativa al terrazzo di uso esclusivo di proprietà dei condomini Di IO - PA, come mancasse l'allegazione di riparto relativa al consuntivo 2017 nel verbale del 7.6.18, come vi fossero vizi di convocazione relativamente alle delibere del 24.4, del 7.6 e del 21.11.18, come l'architetto IN incaricato per la verifica delle tabelle millesimali avesse presentato diverse integrazioni si dà perdere credibilità, come la delibera del 21.11.18 avesse limitato l'utilizzo di beni comuni spostando le piante condominiali;
analogamente (rg. n. 39456/19;
78394/19) ha mosso le medesime censure impugnando a cascata la delibera del 22.1.19, del 11.9.19 anche per difetto di adeguata informazione e aggiornamento de punto 1 odg, del 20.7.20 (rg.n. 5538/21) per difetto di convocazione in quanto avvenuta come ordinaria e non straordinaria senza trasmissione del preventivo di spesa per la nomina di amministratore e per affermazione mendace al punto 4 odg in cui affermata la proprietà CA all'interno 1 bis seppure abusiva, del 21.09.21 (rg.n. 2827/22) ed infine del 4.4.e 20.4.23.
Nei diversi giudizi si è costituito il Condominio ed i condomini evocati resistendo, e deducendo in particolare come le Tabelle vigenti erano state rifatte in data 23.6.2003 ed approvate all'unanimità da tutti condomini ivi compresa
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