Trib. Pisa, sentenza 21/05/2024, n. 237
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 174/2023
Il Giudice L P, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del
21/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, presso lo studio dell'Avv. S P (C.F.: ) e dell'Avv. G C.F._2
L (C.F.: ) che la rappresentano e difendono;
C.F._3
ricorrente contro
(c.f. , in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore e l' Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo Dirigente pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa D T (c.f.
) quale funzionaria delegata dell' C.F._4 Controparte_3
resistente (All. A) ed elettivamente domiciliati presso il convenuto , Controparte_2
CP_ in , Via G. Pascoli n.8;
resistente
OGGETTO: carta docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta per supplenze fino al termine delle attività didattiche innanzi specificati e, per l'effetto, condannare il (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € CP_4
2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma
121 L. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente: “- preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014;
- in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
S.J. Il tutto, con il favore delle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato il 13/2/2023 ha dedotto che è dipendente del Parte_1
, con contratto a tempo indeterminato del Controparte_1
10/3/2023 come docente presso l' di Cascina (PI);
che in Organizzazione_1
passato ha svolto attività di docente, in qualità di supplente, in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato, presso gli istituti ivi indicati:
-. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 18/09/2017, in qualità di docente supplente fino alla nomina dell'avente diritto, con decorrenza dal 18/9/2017 al
21/9/2017 per n. 24 ore settimanali, presso la scuola dell' Org_2 [...]
di Cascina (PI);
Organizzazione_1
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 22/09/2017, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con
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decorrenza dal 22/9/2017 al 30/6/2018 per n. 24 ore settimanali presso la scuola primaria Pascoli dell' di Cascina (PI);
Organizzazione_3
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 11/09/2018, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'11/9/2018 al 30/6/2019 per n. 24 ore settimanali presso la scuola
CP_ primaria dell' di ;
Per_1 Organizzazione_4
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 11/09/2019, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'11/9/2019 al 30/6/2020 per n. 24 ore settimanali presso la scuola CP_ primaria dell' di ;
Per_1 Organizzazione_4
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 22/09/2020, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 22/9/2020 al 30/6/2021 per n. 24 ore settimanali presso la scuola
CP_ primaria dell' di . Per_1 Organizzazione_4
La ricorrente ha aggiunto che, in riferimento ai contratti a tempo determinato come sopra specificati, non ha mai ottenuto il riconoscimento della “Carta Elettronica” per
l'aggiornamento e la forma-zione del personale docente, di cui all'art. 1 della L.
107/2015 e che, con diffida del 19/4/2022, ricevuta il 5/5/2022 dal , ne ha CP_1
rivendicato inutilmente il riconoscimento;
che tale beneficio, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali era riservato, per lo meno fino al 2023, in base alla disciplina vigente, ai docenti di ruolo;
che la mancata corresponsione della Carta Elettronica ex Legge n. 107/2015 si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Ha quindi chiesto l'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati nel ricorso e, per l'effetto, la condanna del al pagamento in suo favore, della Controparte_1 somma di € 2.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo quale contributo alla formazione.
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Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il
[...]
mancato esperimento della negoziazione assistita, e la prescrizione di ogni eventuale credito riferito al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , deducendo che non spetta il beneficio richiesto CP_1
in caso di supplenze brevi e saltuarie. Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 29961 del 27/10/2023. Ha dedotto, inoltre, la parte resistente che la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientra tra le condizioni di impiego per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che la relativa disciplina, lungi dall'attribuire un incremento stipendiale, svolge la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, ma il relativo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituisce “retribuzione accessoria, né reddito imponibile” (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015);
dall'altro che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo, rispetto a quella dei c.d. precari: infatti, con specifico riferimento alla formazione professionale, ai docenti a tempo determinato il datore di lavoro pubblico deve assicurare specifiche occasioni di formazione e crescita all'interno del piano triennale dell'offerta formativa “nella misura del possibile”, come precisato al punto 2 della clausola 6 dell'Accordo CES, ONICE e
CEEP, mentre soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”;
che l'Amministrazione Scolastica, in esplicazione dei doveri di formazione di cui agli artt. 63 e 64 CCNL comparto scuola, ex adverso citati, pone in essere varie occasioni di formazione professionale, da usufruirsi in maniera gratuita da parte di tutto il personale di ruolo e non.
La parte resistente ha aggiunto che la nota sentenza n. 1842/22 del Consiglio di Stato, con la quale è stata riconosciuta la legittimazione di circa 900 docenti precari all'attribuzione del beneficio, ha annullato i provvedimenti amministrativi - D.P.C.M. del 23/09/2015 e nota del n. 15219 del 15/10/2015 – nella parte in cui CP_5
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riaffermavano il dato normativo, nei termini della prevista erogazione del corrispettivo economico ai soli docenti di ruolo, mediante una peculiare interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121-124, e senza, dunque, previamente sollevare un incidente di legittimità costituzionale di quest'ultima disciplina di rango primario. La normativa primaria, tuttavia, della quale i provvedimenti erano mera riproduzione, è rimasta immutata – normativa che, quindi, tutt'ora preclude un automatico riconoscimento in via amministrativa del beneficio in favore di altri docenti nelle medesime condizioni.
Infine, i resistenti hanno dedotto che la richiesta avversaria, formulata in termini di monetizzazione del bonus, è illegittima e arbitraria nella sua richiesta di erogazione, atteso che il bonus per cui è causa ha una veste totalmente elettronica ed è spendibile solo attraverso l'applicazione web “cartadeldocente.istruzione.it”, che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 174/2023
Il Giudice L P, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del
21/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, presso lo studio dell'Avv. S P (C.F.: ) e dell'Avv. G C.F._2
L (C.F.: ) che la rappresentano e difendono;
C.F._3
ricorrente contro
(c.f. , in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore e l' Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo Dirigente pro-tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa D T (c.f.
) quale funzionaria delegata dell' C.F._4 Controparte_3
resistente (All. A) ed elettivamente domiciliati presso il convenuto , Controparte_2
CP_ in , Via G. Pascoli n.8;
resistente
OGGETTO: carta docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta per supplenze fino al termine delle attività didattiche innanzi specificati e, per l'effetto, condannare il (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro-tempore, alla corresponsione della somma complessiva di € CP_4
2.000,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma
121 L. 107/2015.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per la parte resistente: “- preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014;
- in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata;
S.J. Il tutto, con il favore delle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato il 13/2/2023 ha dedotto che è dipendente del Parte_1
, con contratto a tempo indeterminato del Controparte_1
10/3/2023 come docente presso l' di Cascina (PI);
che in Organizzazione_1
passato ha svolto attività di docente, in qualità di supplente, in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato, presso gli istituti ivi indicati:
-. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 18/09/2017, in qualità di docente supplente fino alla nomina dell'avente diritto, con decorrenza dal 18/9/2017 al
21/9/2017 per n. 24 ore settimanali, presso la scuola dell' Org_2 [...]
di Cascina (PI);
Organizzazione_1
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 22/09/2017, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con
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decorrenza dal 22/9/2017 al 30/6/2018 per n. 24 ore settimanali presso la scuola primaria Pascoli dell' di Cascina (PI);
Organizzazione_3
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 11/09/2018, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'11/9/2018 al 30/6/2019 per n. 24 ore settimanali presso la scuola
CP_ primaria dell' di ;
Per_1 Organizzazione_4
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 11/09/2019, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'11/9/2019 al 30/6/2020 per n. 24 ore settimanali presso la scuola CP_ primaria dell' di ;
Per_1 Organizzazione_4
• Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 22/09/2020, in qualità di docente supplente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 22/9/2020 al 30/6/2021 per n. 24 ore settimanali presso la scuola
CP_ primaria dell' di . Per_1 Organizzazione_4
La ricorrente ha aggiunto che, in riferimento ai contratti a tempo determinato come sopra specificati, non ha mai ottenuto il riconoscimento della “Carta Elettronica” per
l'aggiornamento e la forma-zione del personale docente, di cui all'art. 1 della L.
107/2015 e che, con diffida del 19/4/2022, ricevuta il 5/5/2022 dal , ne ha CP_1
rivendicato inutilmente il riconoscimento;
che tale beneficio, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali era riservato, per lo meno fino al 2023, in base alla disciplina vigente, ai docenti di ruolo;
che la mancata corresponsione della Carta Elettronica ex Legge n. 107/2015 si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Ha quindi chiesto l'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati nel ricorso e, per l'effetto, la condanna del al pagamento in suo favore, della Controparte_1 somma di € 2.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo quale contributo alla formazione.
Pag. 3 di 14
Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il
[...]
mancato esperimento della negoziazione assistita, e la prescrizione di ogni eventuale credito riferito al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , deducendo che non spetta il beneficio richiesto CP_1
in caso di supplenze brevi e saltuarie. Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 29961 del 27/10/2023. Ha dedotto, inoltre, la parte resistente che la “carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientra tra le condizioni di impiego per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che la relativa disciplina, lungi dall'attribuire un incremento stipendiale, svolge la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, ma il relativo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituisce “retribuzione accessoria, né reddito imponibile” (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015);
dall'altro che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo, rispetto a quella dei c.d. precari: infatti, con specifico riferimento alla formazione professionale, ai docenti a tempo determinato il datore di lavoro pubblico deve assicurare specifiche occasioni di formazione e crescita all'interno del piano triennale dell'offerta formativa “nella misura del possibile”, come precisato al punto 2 della clausola 6 dell'Accordo CES, ONICE e
CEEP, mentre soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”;
che l'Amministrazione Scolastica, in esplicazione dei doveri di formazione di cui agli artt. 63 e 64 CCNL comparto scuola, ex adverso citati, pone in essere varie occasioni di formazione professionale, da usufruirsi in maniera gratuita da parte di tutto il personale di ruolo e non.
La parte resistente ha aggiunto che la nota sentenza n. 1842/22 del Consiglio di Stato, con la quale è stata riconosciuta la legittimazione di circa 900 docenti precari all'attribuzione del beneficio, ha annullato i provvedimenti amministrativi - D.P.C.M. del 23/09/2015 e nota del n. 15219 del 15/10/2015 – nella parte in cui CP_5
Pag. 4 di 14
riaffermavano il dato normativo, nei termini della prevista erogazione del corrispettivo economico ai soli docenti di ruolo, mediante una peculiare interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121-124, e senza, dunque, previamente sollevare un incidente di legittimità costituzionale di quest'ultima disciplina di rango primario. La normativa primaria, tuttavia, della quale i provvedimenti erano mera riproduzione, è rimasta immutata – normativa che, quindi, tutt'ora preclude un automatico riconoscimento in via amministrativa del beneficio in favore di altri docenti nelle medesime condizioni.
Infine, i resistenti hanno dedotto che la richiesta avversaria, formulata in termini di monetizzazione del bonus, è illegittima e arbitraria nella sua richiesta di erogazione, atteso che il bonus per cui è causa ha una veste totalmente elettronica ed è spendibile solo attraverso l'applicazione web “cartadeldocente.istruzione.it”, che
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