Trib. Latina, sentenza 18/12/2024, n. 89
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Testo completo
p.u. 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore dott. Marco Pietricola - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale della T.C. S.R.L. (P.I. 03122270592).
Visto il ricorso depositato in data 16.10.2024 dalla sig.ra BO TA la quale chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 29 ottobre 2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 lett. c), e 28
CCII, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013;
Cass., SS.UU., 5945/2013;
Cass. 23719/2014;
Cass.
19147/2012;
Cass. 12557/2012;
Cass. 6886/2012;
nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Latina (LT), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr. la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura allegata al ricorso);
risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co.3, c.p.c. applicabile al ricorrente nel procedimento in oggetto;
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto creditrice dell'odierna resistente in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 580/2023 emesso dal Tribunale di Latina – Sezione Lavoro in data 15.12.2023 nell'ambito del giudizio monitorio n. 3675/2023;
risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali (cfr. visura camerale allegata al ricorso), trovano, pertanto, applicazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott.ssa Tiziana Tinessa - Giudice Relatore dott. Marco Pietricola - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale della T.C. S.R.L. (P.I. 03122270592).
Visto il ricorso depositato in data 16.10.2024 dalla sig.ra BO TA la quale chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 29 ottobre 2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 lett. c), e 28
CCII, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013;
Cass., SS.UU., 5945/2013;
Cass. 23719/2014;
Cass.
19147/2012;
Cass. 12557/2012;
Cass. 6886/2012;
nonché, da ultimo, Cass., SS.UU., 5688/2015) sita in Latina (LT), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale (cfr. la Visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura allegata al ricorso);
risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co.3, c.p.c. applicabile al ricorrente nel procedimento in oggetto;
sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto creditrice dell'odierna resistente in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 580/2023 emesso dal Tribunale di Latina – Sezione Lavoro in data 15.12.2023 nell'ambito del giudizio monitorio n. 3675/2023;
risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali (cfr. visura camerale allegata al ricorso), trovano, pertanto, applicazione
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