Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2024, n. 331

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2024, n. 331
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 331
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo

n. 3218/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Maurizio Barbarisi Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Elena Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3218/2020 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza del
28/11/2023, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabrina Grelli del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Viale Ugo Foscolo n. 8/L;

RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Romina Lanzotti del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fucecchio, Piazza dei Seccatoi n. 4;

RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni di parte attrice:
- come da verbale di udienza del 28/11/2023:
“l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni contraria istanza, nel superiore interesse della minore Persona_1
nel merito:
1 R.G. 3218/2020 1) accertata la autosufficienza economica dei Sigg.ri e e la idoneità delle Parte_1 CP_1
loro risorse economiche a consentire agli stessi di condurre, da ora in avanti, una vita decorosa ed indipendente, Voglia disporre che nessun mantenimento sia dovuto dall'un coniuge nei confronti dell'altro, con conseguente rigetto della domanda avversaria di erogazione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra ;
CP_1

2) in ordine all'affidamento della minore, tenuto conto della sua età e del fatto che la stessa a breve diventerà maggiorenne, nonché delle sue dichiarazioni rese in sede di audizione, seppure il padre ritenga che tali dichiarazioni non siano frutto della libera determinazione della figlia, si chiede di mantenere l'attuale regime di affidamento condiviso, rimettendosi per il resto alla determinazione del Tribunale;

3) Voglia disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la corresponsione della somma mensile di € 500,00;

4) Voglia disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie utili e necessarie per la figlia come individuate e regolamentate nell'art. 6 del
Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Pistoia e dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 01/01/2018;

5) comunque con vittoria di spese e compensi di causa;

In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta:
- come da verbale di udienza del 28/11/2023:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, anche istruttoria e d'urgenza,
2) accertata la sussistenza dei presupposti di legge, prevedere a carico del nonché a Parte_1 favore della un assegno divorzile di importo pari ad € 300,00 o di diverso importo, in CP_1
linea con le risultanze istruttorie;

3) disporre a carico del un contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 studentessa liceale, che ad agosto andrà a compiere quindici anni, di € 650,00 oltre al 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) secondo le prassi applicative di questo tribunale, che le consenta il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso importo, secondo le risultanze istruttorie;

4) confermare l'affido condiviso di prevedendo la sua stabile collocazione presso la madre, Per_1
con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per la minore, secondo
l'accertamento dei fatti che si farà nel corso del giudizio. In ipotesi subordinata, se lo stesso risultasse preferibile per la minore, all'esito delle ulteriori indagini da esperire, disporre l'affido
2 R.G. 3218/2020 esclusivo alla madre, con stabile collocazione presso la stessa. Ci si oppone ad ogni modo, decisamente alla richiesta di controparte di collocazione della minore in una "casa famiglia" ritenendo la stessa insensata, nonché sicuramente dannosa per la minore.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria: omissis”.
FATTO E DIRITTO
1. I IG.ri e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Pistoia il 03/09/2005 e dall'unione è nata la figlia (il 04/08/2006);
con Per_1
sentenza n. 1262/2015 del 21/12/2015 il Tribunale di Pistoia pronunciava la separazione dei coniugi.
2. Nel presente procedimento il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: disporsi, in via d'urgenza, l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali e la sua collocazione presso una “casa famiglia”, con previsione di un percorso terapeutico da parte della IG.ra , a quest'ultima ascrivendo la responsabilità di CP_1
aver costantemente operato al fine di allontanare sia fisicamente che psicologicamente la ragazza dal padre sì da precludere l'effettiva ripresa di qualsivoglia rapporto tra i due, onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 500,00-, spese straordinarie al 50% tra i due genitori, alcun assegno divorzile in favore della IG.ra in CP_1
quanto economicamente indipendente.
2.1. Costituendosi in giudizio la IG.ra nulla ha opposto alla pronuncia Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia alle seguenti condizioni: assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili, contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di €
650,00 mensili, spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori o in subordine affidamento esclusivo alla madre.
3. All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, senza nulla prevedere circa tempi e modalità di frequentazione del padre, l'onere a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensile oltre rivalutazione Istat, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, spese straordinarie come da Protocollo COA- Tribunale di Pistoia del 2018 al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, un assegno divorzile in favore della IG.ra di € CP_1
200,00 mensili oltre rivalutazione Istat.
4. Rimessa la causa innanzi al Giudice Istruttore, in data 13/01/2022 è stata pubblicata sentenza non
3 R.G. 3218/2020
definitiva n. 20/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ai sensi dell'art. 4, co. XII, l. 898/70 e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria per decidere sulle questioni ancora controverse.
4.1. Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale e audizione della minore con Per_1
l'ausilio della consulente dott.ssa Persona_2
Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sull'affidamento della figlia Per_1
Ad oggi non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della figlia presso il domicilio Per_1
materno, valorizzate in tal senso le stesse conclusioni rassegnate dalle parti in occasione dell'udienza del 28/11/2023, giustificate soprattutto dall'età della figlia, prossima alla maggiore età
( compirà 18 anni nell'agosto del 2024);
età della minore che esclude altresì la necessità Per_1
di regolamentare in maniera puntuale il diritto di visita padre- figlia, che viene pertanto rimesso agli accordi direttamente presi tra i due.
Sull'assegno di mantenimento alla figlia
Il IG. ha chiesto quantificarsi il contributo a suo carico per il mantenimento della
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