Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2024, n. 68

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2024, n. 68
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 68
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa M
C, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 7698/2022, promossa da
rappresentata, difesa e domiciliata, come in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato, difeso e domiciliato, come in atti;
Controparte_1
resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, la ricorrente esponeva:
- di aver lavorato dal 3.4.2018 al 10.5.2022, h 24, sette giorni su sette, alle dipendenze del resistente, come badante della madre non autosufficiente;

- di essere stata inquadrata nel livello CS del CCNL - collaboratori domestici e di aver svolto le mansioni di assistente familiare di persona non autosufficiente
(alimentazione, cura, igiene personale, ecc.) e di addetta alla casa
(approvvigionamento e preparazione dei pasti, riassetto e pulizia degli ambienti, ecc.), secondo le direttive del datore di lavoro;

- di aver ricevuto una retribuzione inferiore al minimo contrattuale, pari ad € 700,00 mensili, oltre a vitto e alloggio;

1 - di non aver percepito la tredicesima e il TFR e di non aver goduto delle ferie, delle festività e del riposo infrasettimanale;

- che, inoltre, non risultano versati i contributi previdenziali ed assistenziali;

- che, secondo il D.P.R. n. 1403/1971 - Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali dei lavoratori domestici e familiari, la retribuzione oraria deve comprendere la quota di gratifica natalizia e di retribuzione in natura;

- che, ex art. 10, co. 4, del D.P.R. cit., al lavoratore che effettui presso uno stesso datore di lavoro un numero di ore lavorative superiore alle 60 settimanali spetta il contributo corrispondente a tale numero di ore;

- che, ex art. 2115 c.c., “è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza”;

- che, l'art. 9 bis, co. 2, del D.L. n. 510/96, come modificato dall'art. 1, co. 1180, D.lgs.
n. 296/1006 stabilisce che in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ivi inclusi quelli di lavoro domestico, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione;
tali obblighi sono assolti, ai sensi del comma 11, dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, con la presentazione all' della comunicazione di assunzione;
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- che, l'art. 116, commi da 8 a 10, della Legge n. 388/2000, stabilisce che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti, in caso di evasione connessa a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% e non superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora;

2 Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 03.04.2018 al 10.05.2022, della durata di h 24, ciascuna delle quali retribuite con la retribuzione mensile effettiva di
€ 700,00;
b) condannare il convenuto a versare all' e all' i contributi Org_1 CP_2

determinati, in relazione al precedente punto a), limitatamente a quelli non prescritti;

a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza;
c) condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente la complessiva somma di € 44.954,00 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi
”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il resistente deducendo l'inammissibilità del ricorso e della prova testimoniale;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente ex art. 96, c. 3, c.p.c. in ragione della scarsa chiarezza dell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 11.10.2023, il Giudice, attesa l'impossibilità di conciliare la lite, in ragione della mancata volontà delle parti, dichiarava con ordinanza l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla ricorrente e rinviava per la discussione cartolare all'udienza 11.12.2023 assegnando alle parti termine per note scritte di trattazione fino alla stessa data.
All'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva, quindi, decisa sulla base della documentazione in atti, mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato in quanto parte ricorrente non ha assolto
l'onere probatorio posto a suo carico ex art 2697 c.c.
Ed invero, il sistema delle preclusioni nel rito del lavoro impone ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In tal modo il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
In tal modo il giudice è in grado di conoscere la causa prima dell'udienza,
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tendenzialmente unica e, quindi, può espletare con cognizione il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio delle parti, l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, oppure la decisione della causa stessa. Proprio perché questo rigido sistema di preclusione che è uno dei tratti caratterizzanti del processo del lavoro, introdotto per esigenze che trascendono l'interesse delle parti attenendo allo stesso funzionamento del processo, si ritiene che neppure l'accettazione del contraddittorio possa legittimare la
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