Trib. Foggia, sentenza 16/01/2024, n. 119
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915\2023 promossa da:
Di LE AN (c.f.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe De Luca (cod. fisc.: [...]), presso il cui studio sito in SA
IC AN (FG) alla via SA Giuseppe n.7 è elettivamente domiciliata;
Opponente contro
ON HE (C.F.: [...]) e SC CO
(C.F.:[...]) quali titolari dello “Studio Commerciale CON.FI.LAV. di ON M. & SC C.”, con sede in SAnicandro AN (FG) alla Via Dei
Dauni n. 5, (Cod.Fisc./P.Iva 01906440712), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo
Vocino (C.F.:[...]), presso il cui studio sito in SA IC
AN (FG) al Viale V. Veneto n. 39, sono elettivamente domiciliati;
Opposti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6
Con atto di citazione del 06\02\2023, notificato in data 28\03\2023, AN Di LE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 2055/2022 del 28/11/2022, non provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Foggia aveva ingiunto a “A
Natural Beauty s.n.c. di LI ON e AN Di LE” di pagare in favore di
HE ON e SC CO, nella loro qualità di titolari dello “Studio
Commerciale CON.FI.LAV. di ON M. & SC C.”, la somma di €. 13.680,00 oltre oneri e interessi legali dalla domanda sino al saldo nonché euro 497,00 per spese ed euro 567,00 per onorari di avvocato, oltre IVA a CPA come per legge.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto:
- di essere socia della NATURAL BEAUTY S.N.C. di LI ON e AN Di
LE”;
- la nullità del decreto ingiuntivo per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
- la nullità, inefficacia e inesistenza del contratto di affidamento di incarico professionale datato 03/07/2015 e del contratto di consulenza fiscale e del lavoro del
17/05/2017;
- la nullità, annullabilità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza e illegittimità della pretesa creditoria;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- la responsabilità aggravata dell'amministratore p.t. della società.
Ha, quindi, chiesto:
-in via preliminare: 1) la sospensione del decreto ingiuntivo opposto n. 2055/2022 notificato in data 27/12/2022;
2) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa della NATURAL BEAUTY SNC di LI ON e AN Di
LE, nonché della socia amministratrice FA LI;
3) il rigetto del decreto ingiuntivo opposto per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
- nel merito:
pagina 2 di 6
a) in via principale: 1) il rigetto dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2055/2022 per nullità, inefficacia e inesistenza del contratto di affidamento di incarico professionale sottoscritto in data 03/07/2015, nonché del contratto di consulenza fiscale e del lavoro del 17/05/2017, nonché per indeterminatezza e illegittimità della pretesa creditoria, per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché per intervenuta prescrizione;
2) l'accertamento della responsabilità aggravata dell'amministratrice p.t. ON LI, e, conseguentemente, l'estromissione dell'opponente nonché della Società NATURAL BEAUTY SNC di LI ON e
AN Di LE da ogni pagamento e pretesa creditoria vantata dagli opposti col decreto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915\2023 promossa da:
Di LE AN (c.f.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe De Luca (cod. fisc.: [...]), presso il cui studio sito in SA
IC AN (FG) alla via SA Giuseppe n.7 è elettivamente domiciliata;
Opponente contro
ON HE (C.F.: [...]) e SC CO
(C.F.:[...]) quali titolari dello “Studio Commerciale CON.FI.LAV. di ON M. & SC C.”, con sede in SAnicandro AN (FG) alla Via Dei
Dauni n. 5, (Cod.Fisc./P.Iva 01906440712), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo
Vocino (C.F.:[...]), presso il cui studio sito in SA IC
AN (FG) al Viale V. Veneto n. 39, sono elettivamente domiciliati;
Opposti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6
Con atto di citazione del 06\02\2023, notificato in data 28\03\2023, AN Di LE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 2055/2022 del 28/11/2022, non provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Foggia aveva ingiunto a “A
Natural Beauty s.n.c. di LI ON e AN Di LE” di pagare in favore di
HE ON e SC CO, nella loro qualità di titolari dello “Studio
Commerciale CON.FI.LAV. di ON M. & SC C.”, la somma di €. 13.680,00 oltre oneri e interessi legali dalla domanda sino al saldo nonché euro 497,00 per spese ed euro 567,00 per onorari di avvocato, oltre IVA a CPA come per legge.
A sostegno della domanda, l'opponente ha dedotto:
- di essere socia della NATURAL BEAUTY S.N.C. di LI ON e AN Di
LE”;
- la nullità del decreto ingiuntivo per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
- la nullità, inefficacia e inesistenza del contratto di affidamento di incarico professionale datato 03/07/2015 e del contratto di consulenza fiscale e del lavoro del
17/05/2017;
- la nullità, annullabilità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza e illegittimità della pretesa creditoria;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
- la responsabilità aggravata dell'amministratore p.t. della società.
Ha, quindi, chiesto:
-in via preliminare: 1) la sospensione del decreto ingiuntivo opposto n. 2055/2022 notificato in data 27/12/2022;
2) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa della NATURAL BEAUTY SNC di LI ON e AN Di
LE, nonché della socia amministratrice FA LI;
3) il rigetto del decreto ingiuntivo opposto per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
- nel merito:
pagina 2 di 6
a) in via principale: 1) il rigetto dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2055/2022 per nullità, inefficacia e inesistenza del contratto di affidamento di incarico professionale sottoscritto in data 03/07/2015, nonché del contratto di consulenza fiscale e del lavoro del 17/05/2017, nonché per indeterminatezza e illegittimità della pretesa creditoria, per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché per intervenuta prescrizione;
2) l'accertamento della responsabilità aggravata dell'amministratrice p.t. ON LI, e, conseguentemente, l'estromissione dell'opponente nonché della Società NATURAL BEAUTY SNC di LI ON e
AN Di LE da ogni pagamento e pretesa creditoria vantata dagli opposti col decreto
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