Trib. Sassari, sentenza 02/04/2024, n. 171
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Testo completo
N. R.G. 259/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAU MARCELLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRAU MARCELLO
RICORRENTE contro
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede parte ricorrente contro il al fine di sentir Controparte_1 condannare quest'ultimo all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come docente in forza di contratti a tempo determinato ex art. 4 c. 1 e 2 L. 124/1999 alle dipendenze del
convenuto. CP_1
Ha dedotto a sostegno delle proprie domande parte ricorrente la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La causa, dichiarata la contumacia del e documentalmente Controparte_1 istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
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La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), con ciò normando la regola dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio.
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha affermato che: Controparte_1
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAU MARCELLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRAU MARCELLO
RICORRENTE contro
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede parte ricorrente contro il al fine di sentir Controparte_1 condannare quest'ultimo all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come docente in forza di contratti a tempo determinato ex art. 4 c. 1 e 2 L. 124/1999 alle dipendenze del
convenuto. CP_1
Ha dedotto a sostegno delle proprie domande parte ricorrente la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La causa, dichiarata la contumacia del e documentalmente Controparte_1 istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
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La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), con ciò normando la regola dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio.
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha affermato che: Controparte_1
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto
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