Trib. Terni, sentenza 26/04/2024, n. 193

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 26/04/2024, n. 193
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 193
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 620/2023, tra:

FO ON, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv.
Alessandro Marini e dall'avv. ON Cannoletta, elettivamente domiciliato in Terni alla via G. Ferraris n. 1 presso lo studio dell'avvocato Alessandro Marini;
ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 80974, rogito n. 21569, del 21.7.2015 per atto notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, alla via della Stazione n. 5;
resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 agosto 2023, ON FO, deduceva di essere stato dipendente della SGL Carbon S.p.a. di Narni
Scalo con applicazione del CCNL Chimici che prevede l'erogazione della 13^ e 14^ mensilità;
di essere titolare, a decorrere dal novembre
2005, del trattamento pensionistico a decorrere dal 1.07.1999, del trattamento pensionistico n. 10039186 Cat. VO per un importo in pagamento (al giorno del deposito del presente ricorso) di € 2.257,92;
che nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione, malattia e donazione sangue che l'INPS ha computato solo parzialmente ai fini della misura del trattamento pensionistico;
che, in particolare, i periodi di contribuzione figurativa presenti nell'estratto conto analitico e validi ai fini del calcolo pensionistico sono: Anno 1990 (n. 8 settimane di figurativa di cui n. 3 settimane di malattia ad integrazione n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione) Anno 1991 (n. 5 settimane di malattia di cui 3 ad integrazione) Anno 1992 (n. 3 settimane di cassa integrazione)
Anno 1994 (n. 12 settimane di malattia di cui 6 ad integrazione) Anno
1995 (n. 4 settimane di donazione sangue di cui 2 ad integrazione)
Anno 1996 (n. 4 settimane di figurativa di cui n. 2 settimane di malattia ad integrazione n. 2 settimana di donazione sangue ad integrazione) Anno 1997 (n. 6 settimane di figurativa di cui n. 5 settimane di malattia ad integrazione n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione) Anno 1998 (n. 10 settimane di malattia di cui
7 ad integrazione n. 1 settimana di CIG) Anno 1999 (n. 10 settimane di malattia di cui 6 ad integrazione n. 1 settimana di CIG;
che il suddetto trattamento previdenziale è stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto degli art. art. 1, comma 2 e 3 del D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564., art. 8 L.
297/82 e art. 3 D. Lgs. 503/92;
che alla propria pensione avrebbe dovuto essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa ad integrazione, come disciplinato dall'art. 8 della legge n. 155/1981, che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili, contrariamente a quanto stabilito dalla Suprema corte («Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, articolo 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione im- ponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997), più ampia rispetto a quella civilistica” (cfr. Corte di cassazione n. 17502/2009, n. 157/2007, n.
16313/2004).
Ritenendo che gli importi erogati a titolo di contribuzione figurativa per malattia, cassa integrazione e donazione sangue - ricadenti nella base di calcolo del trattamento pensionistico - non risultassero correttamente calcolati sulla media della retribuzione globale, chiedeva allo stesso istituto, in via amministrativa di adeguare la misura della prestazione erogata sulla base dell'applicazione del dettato normativo (art. 8 comma 4 legge 155/81);
che l'istanza veniva rigettata e a nulla era valso il successivo ricorso amministrativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia/donazione sangue e CIG;
- dichiarare che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente per cassa integrazione guadagni, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili;
- dichiarare altresì che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia/donazione sangue non ha computato l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 avendo escluso le c.d. altre competenze;
- conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e malattia/donazione sangue tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso Istituto, alla corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 279,97) ed al pagamento delle somme differenziali dovute nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito
di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e
CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari ”.
Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso, per mancanza della domanda amministrativa, la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47 comma 3° e 6° del D.P.R. 639/70, e comunque la prescrizione dei singoli ratei, quinquennale o decennale. Deduceva nel merito la carenza di un interesse ad agire in capo al ricorrente e
l'infondatezza della domanda, evidenziando che il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è regolato dall'art.
8 legge 155/81
e che l'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, che costituisce la base di calcolo di detta contribuzione figurativa, comprende pacificamente ogni emolumento percepito dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro;
che era peraltro consentita la valorizzazione di contributi figurativi in luogo dei contributi ordinari ma al solo fine di ottenere un incremento del trattamento pensionistico.
Assumeva che il conteggio era erroneo come emergeva dalla reazione del reparto che di seguito che evidenziava “In relazione al ricorso giudiziario si osserva quanto segue: Premesso che l'oggetto del ricorso
è il solito tema delle retribuzioni extra mensili da computare nel valore da attribuire alla contribuzione figurativa ed ai periodi di cig, nella fattispecie, occorre mettere in discussione il calcolo operato dall'avvocato di controparte. Infatti, lo stesso al fine di determinare la differenza sul rateo di pensione da richiedere in sede giurisdizionale, parte da un assunto errato, ossia, come verificabile dall'ultima pagina dei calcoli depositati, l'avvocato indica come importo della pensione alla decorrenza la cifra di € 1463,05 in luogo del dato reale (vedere allegato) di € 1587,43. Inoltre, sempre relativamente ai calcoli, si osserva che la perequazione dell'anno 2023 non è pari al 7,30% visto che la pensione in godimento al ricorrente è superiore a 4 volte
l'importo annuo del trattamento minimo e quindi è stata perequata in base alle disposizioni della L. 297/2022 (legge di stabilità per il 2023). occorre considerare anche l'acconto del 2% che è stato erogato con la mensilità di ottobre 2022. In sintesi, i calcoli prodotti da controparte sono parziali. Partendo dall'importo esatto di € 1587,43 come risulta dall'allegato e applicando per il 2023 la giusta perequazione che, nella
fattispecie, è pari al 6% in luogo del 7,30 calcolato dall'avvocato, la differenza riconoscibile per il ricalcolo della contribuzione figurativa può essere al massimo di € 80,02 in luogo dei 279,57 richiesti dal ricorrente”.
Con le note per la trattazione scritta depositate in data 3 novembre
2023, prendeva atto del conteggio alternativo dell'INPS il quale, nel definire noto “il tema delle retribuzioni extramensili da computare nel valore da attribuire alla contribuzione figurativa ed ai periodi di cig”, quantificava a beneficio del ricorrente la
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