Trib. Parma, sentenza 23/05/2024, n. 470
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Testo completo
R.G. 96/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 96/2024
RG., promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
e rappresentata e difesa, giusta delega apposta in
[...] Parte_13
calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Palermo, n. 2;
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Bologna (BO), Via Alfredo Testoni
n. 6;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.01.2024 e ritualmente notificato, ricorrenti indicati in epigrafe, in servizio presso la negli anni Controparte_1
scolastici analiticamente dedotti in ricorso, adivano l'intestato Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, al fine di far accertare, in primo luogo, il loro diritto a percepire la retribuzione spettante al personale docente delle ed in Org_1
secondo luogo, l'illegittimità della riduzione del 25% di tale retribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della in data 8 aprile 2013 per Controparte_1
coloro che avevano assunto servizio dal 1° settembre 2013, con conseguente condanna alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive rispetto alla retribuzione in godimento, per un ammontare complessivo di Euro 520.097,46, oltre rivalutazione ed interessi.
I ricorrenti, in particolare, agivano giudizialmente deducendo l'illegittimità della Contr decurtazione retributiva operata dalla e rivendicando il diritto a percepire il trattamento economico indicato, sulla base della qualifica rivestita, dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare:
• disapplicare, se occorre, l'art. 6, comma 7, lett. e) del D.M. n. 138/2010 nella parte Contr in cui attribuisce al Consiglio di Amministrazione di la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché l'art.24, comma 8 del D.M. n.
138/2010 nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente e/o connesso quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013 nella parte in cui decurta del 25% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M. 138/2010 nonché la delibera del CDA del 18/5/2022 che decurta del 2,80% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M.
138/2010;
2. nel merito:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla CP_1
di Parma a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art.
[...]
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata Contr presso la dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I e cioè quella prevista dalla tabella A del D.I. 138/2010;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo secondario e primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo secondario o primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del Contr personale della che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata
a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella
A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• condannare la di Parma a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso e comunque fino al 31/12/2023, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 30.277,88 Parte_1
€ 3.135,44 Parte_2
€29.172,42 Parte_3
€15.196,86 Parte_14
€144.368,04 Parte_5
€21.031,86 Parte_6
€51.955,53 Parte_15
€55.520,05 Parte_8
€14.002,44 Parte_9
€38.453,92 Parte_10 €39.136,32 Parte_16
€38.798,95 Parte_12
39.097,75 Parte_13
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente degli accessori da calcolarsi ex art.
22 comma 36 della Legge 724/1994 da dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
1.2. Con memoria depositata in data 25.03.2024, si costituiva in giudizio rilevando
l'infondatezza delle domande attore, di cui chiedeva la reiezione.
In particolare - richiamata la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.I. n.
138/2010, che attribuisce al CdA della Scuola per l'Europa la facoltà di determinare
“in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante” - sosteneva la legittimità della riduzione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 ad opera della delibera del consiglio di amministrazione della scuola assunta in data 08.04.2013.
Rilevava, in particolare, che l'art. 1, comma 11 L. n. 115/2009 – il quale consacrava il principio di equiparazione della retribuzione del personale della SEP a quella delle
Scuole europee di tipo I – da un lato, non cristallizzava la retribuzione per l'eternità, dal momento che la retribuzione delle Scuole europee di Tipo I vengono modificate dal Consiglio delle Scuole europee, e, dall'altro, non comportava un'equiparazione
“secca”, essendo la struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali delle
Scuole europee di tipo I non compatibile con una equiparazione, la quale, dunque, non poteva che essere solo tendenziale.
Rilievi, questi, alla stregua dei quali doveva concludersi che “l'importo annuale pro capite “lordo Stato” indicato per ciascuna categoria di personale nella Tabella A allegata al D.I. 138/2010 costituiva la misura massima della retribuzione, come disposto nel sopra citato art. 6, comma 7, lettera e) e che tale misura potesse
(dovesse) essere diminuita al diminuire di quella europea”.
Evidenziava, poi, come, alla stregua della documentazione prodotta, fosse possibile evincersi il taglio retributivo disposto nel 2011, in ambito europeo, sugli emolumenti corrisposti e come, dunque, la riduzione contestata fosse stata effettuata al fine di mantenere l'equiparazione di legge con le retribuzioni stabilite per il personale delle
Scuole Europee di tipo I.
Infine, sottolineava la spontanea sottoscrizione da parte degli odierni ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2013, la quale aveva, appunto, stabilito un trattamento economico, per il personale ATA, ridotto del 25% rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al
d.m. n. 138/2010.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale richiesta dalle parti.
1.4. All'udienza del 23.05.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della motivazione.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
2.1. Con la Delibera dell'8 aprile 2013 (cfr. doc. 18 fasc. parte ricorrente), il
Consiglio di Amministrazione della Scuola convenuta ha deciso di ridurre del 25% il
trattamento economico/retributivo previsto dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010 del personale che avrebbe preso servizio dall'1.09.2013.
Il personale che è stato assunto, sia con contratti biennali che di prestazione d'opera, con presa di servizio dal 1.9.2013, ha, dunque, percepito una retribuzione ridotta del
25% rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010. Tale decurtazione non è stata, invece, applicata ai docenti già titolari di contratti biennali stipulati in epoca antecedente (settembre 2011) e rinnovati nel 2013.
I ricorrenti contestano la legittimità di tale delibera e dell'art. 6, comma 7, lett. e) - sui cui la medesima delibera si fonda - ritenendo che le predette disposizioni ministeriali ed il conseguente provvedimento amministrativo siano viziati per c.d.
“eccesso di delega” rispetto alle previsioni della L. n. 115 del 2009.
Al fine di comprendere e valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, occorre preliminarmente illustrare
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 96/2024
RG., promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
e rappresentata e difesa, giusta delega apposta in
[...] Parte_13
calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Palermo, n. 2;
RICORRENTI contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Bologna (BO), Via Alfredo Testoni
n. 6;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 29.01.2024 e ritualmente notificato, ricorrenti indicati in epigrafe, in servizio presso la negli anni Controparte_1
scolastici analiticamente dedotti in ricorso, adivano l'intestato Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, al fine di far accertare, in primo luogo, il loro diritto a percepire la retribuzione spettante al personale docente delle ed in Org_1
secondo luogo, l'illegittimità della riduzione del 25% di tale retribuzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della in data 8 aprile 2013 per Controparte_1
coloro che avevano assunto servizio dal 1° settembre 2013, con conseguente condanna alla corresponsione in loro favore delle differenze retributive rispetto alla retribuzione in godimento, per un ammontare complessivo di Euro 520.097,46, oltre rivalutazione ed interessi.
I ricorrenti, in particolare, agivano giudizialmente deducendo l'illegittimità della Contr decurtazione retributiva operata dalla e rivendicando il diritto a percepire il trattamento economico indicato, sulla base della qualifica rivestita, dalla tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. n. 115 del 2009, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare:
• disapplicare, se occorre, l'art. 6, comma 7, lett. e) del D.M. n. 138/2010 nella parte Contr in cui attribuisce al Consiglio di Amministrazione di la facoltà di determinare le retribuzioni del personale della Scuola, nonché l'art.24, comma 8 del D.M. n.
138/2010 nonché di ogni altro atto successivo e/o conseguente e/o connesso quali ad esempio la delibera del CDA dell'8/4/2013 nella parte in cui decurta del 25% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M. 138/2010 nonché la delibera del CDA del 18/5/2022 che decurta del 2,80% la retribuzione prevista dalla tabella A del D.M.
138/2010;
2. nel merito:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla CP_1
di Parma a partire dal 1° settembre 2010 in quanto non ha applicato l'art.
[...]
1, comma 11 della L. n. 115/2009;
• accertare e dichiarare il diritto delle/i ricorrenti di percepire per l'attività prestata Contr presso la dal 1° settembre 2010 in avanti una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle Scuole Europee di tipo I e cioè quella prevista dalla tabella A del D.I. 138/2010;
• accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 24 comma 8 DM 138/2010, il diritto dei docenti del ciclo secondario e primario, assunti con contratto di prestazione d'opera, di percepire una retribuzione parametrata a quella prevista per
i docenti del ciclo secondario o primario dalla tabella A del DI 138/2010 commisurata all'orario di insegnamento contrattualmente pattuito, anziché quella dei docenti dell'infanzia;
• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 25% della retribuzione del Contr personale della che ha preso servizio successivamente al 1/9/2013 così come prevista dalla delibera del CDA dell'8/4/2013 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per gli anni scolastici 2013/2014 e seguenti alla retribuzione europea parametrata a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• accertare e dichiarare illegittima la riduzione del 2,80% della retribuzione del personale della SEP che ha preso servizio successivamente al 1/9/2022 così come prevista dalla delibera del CDA dell'18/5/2022 e che quindi le/i ricorrenti hanno diritto anche per l'anno scolastico 2022/2023 alla retribuzione europea parametrata
a quella prevista per i docenti del ciclo secondario, primario e materno dalla tabella
A del D.I.138/2010 senza alcuna decurtazione;
• condannare la di Parma a corrispondere alle/ai ricorrenti a Controparte_1
Contr titolo di differenze retributive per il lavoro prestato presso la , per i periodi indicati in ricorso e comunque fino al 31/12/2023, le seguenti somme lorde (lordo dipendente):
€ 30.277,88 Parte_1
€ 3.135,44 Parte_2
€29.172,42 Parte_3
€15.196,86 Parte_14
€144.368,04 Parte_5
€21.031,86 Parte_6
€51.955,53 Parte_15
€55.520,05 Parte_8
€14.002,44 Parte_9
€38.453,92 Parte_10 €39.136,32 Parte_16
€38.798,95 Parte_12
39.097,75 Parte_13
o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente degli accessori da calcolarsi ex art.
22 comma 36 della Legge 724/1994 da dì del dovuto al saldo
Con vittoria di spese di lite oltre Rimb. Forf. spese generali, CPA e Iva da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
1.2. Con memoria depositata in data 25.03.2024, si costituiva in giudizio rilevando
l'infondatezza delle domande attore, di cui chiedeva la reiezione.
In particolare - richiamata la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, del D.I. n.
138/2010, che attribuisce al CdA della Scuola per l'Europa la facoltà di determinare
“in concreto le retribuzioni del personale della Scuola mediante l'equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle Scuole Europee sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante” - sosteneva la legittimità della riduzione del 25% delle retribuzioni indicate nella tabella A allegata al D.M. n. 138 del 2010 ad opera della delibera del consiglio di amministrazione della scuola assunta in data 08.04.2013.
Rilevava, in particolare, che l'art. 1, comma 11 L. n. 115/2009 – il quale consacrava il principio di equiparazione della retribuzione del personale della SEP a quella delle
Scuole europee di tipo I – da un lato, non cristallizzava la retribuzione per l'eternità, dal momento che la retribuzione delle Scuole europee di Tipo I vengono modificate dal Consiglio delle Scuole europee, e, dall'altro, non comportava un'equiparazione
“secca”, essendo la struttura della retribuzione e degli oneri previdenziali delle
Scuole europee di tipo I non compatibile con una equiparazione, la quale, dunque, non poteva che essere solo tendenziale.
Rilievi, questi, alla stregua dei quali doveva concludersi che “l'importo annuale pro capite “lordo Stato” indicato per ciascuna categoria di personale nella Tabella A allegata al D.I. 138/2010 costituiva la misura massima della retribuzione, come disposto nel sopra citato art. 6, comma 7, lettera e) e che tale misura potesse
(dovesse) essere diminuita al diminuire di quella europea”.
Evidenziava, poi, come, alla stregua della documentazione prodotta, fosse possibile evincersi il taglio retributivo disposto nel 2011, in ambito europeo, sugli emolumenti corrisposti e come, dunque, la riduzione contestata fosse stata effettuata al fine di mantenere l'equiparazione di legge con le retribuzioni stabilite per il personale delle
Scuole Europee di tipo I.
Infine, sottolineava la spontanea sottoscrizione da parte degli odierni ricorrenti di un contratto di lavoro richiamante la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8.04.2013, la quale aveva, appunto, stabilito un trattamento economico, per il personale ATA, ridotto del 25% rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al
d.m. n. 138/2010.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale richiesta dalle parti.
1.4. All'udienza del 23.05.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della motivazione.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
2.1. Con la Delibera dell'8 aprile 2013 (cfr. doc. 18 fasc. parte ricorrente), il
Consiglio di Amministrazione della Scuola convenuta ha deciso di ridurre del 25% il
trattamento economico/retributivo previsto dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010 del personale che avrebbe preso servizio dall'1.09.2013.
Il personale che è stato assunto, sia con contratti biennali che di prestazione d'opera, con presa di servizio dal 1.9.2013, ha, dunque, percepito una retribuzione ridotta del
25% rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138 del 2010. Tale decurtazione non è stata, invece, applicata ai docenti già titolari di contratti biennali stipulati in epoca antecedente (settembre 2011) e rinnovati nel 2013.
I ricorrenti contestano la legittimità di tale delibera e dell'art. 6, comma 7, lett. e) - sui cui la medesima delibera si fonda - ritenendo che le predette disposizioni ministeriali ed il conseguente provvedimento amministrativo siano viziati per c.d.
“eccesso di delega” rispetto alle previsioni della L. n. 115 del 2009.
Al fine di comprendere e valutare la fondatezza delle domande proposte nel ricorso, occorre preliminarmente illustrare
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