Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 322
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2521 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Rizzo, n. 19, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio,
n. 21, presso lo studio dell'avv. DI BELLA CONCETTA (C.F.:
), fax: 090.711583, pec: che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato ad [...] il Parte_2
08/01/1973, C.F.: , residente in [...]
Cecilia, n. 187, elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo, n.
6, presso lo studio dell'avv. CURRO' CARMELA (C.F.:
), fax: 090/716524, pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura in Email_2
atti;
RICORRENTI
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/07/2024, i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato Parte_2
ad AC (VENEZUELA) il 08/01/1973, premesso di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Messina il 22.10.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 958, parte 2, serie A, anno 1997;
che dall'unione erano nati due figli: nato a Persona_1
Messina il 13.12.2001 e nata a [...] il Persona_2
03.03.2009;
che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Messina n. 863/2024 del 09.04.2024;
che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“A) circa l'affidamento, il diritto di visita e l'esercizio della responsabilità genitoriale. -- Quanto all'affido della figlia minore si Persona_2
statuisce la collocazione della stessa presso il padre, nonché in riferimento alla regolamentazione degli altri punti e dei tempi di permanenza con la madre si conferma sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale del 10/07/2022 (Doc.5 –Ordinanza Presidenziale e art 708 cpc) che qui in punto si riporta: ““ … con riferimento all'affidamento della figlia minore
, va applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter Persona_2
2
c.c. introdotto dal d. lgs. n. 154/2013, che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona della prole minorenne, avendo il Consultorio familiare dato conto di una seppur modesta capacità genitoriale materna (che andrebbe supportata attraverso l'avvio di un percorso di specifica formazione da parte dell'interessata) e di una piena e completa capacità di accudimento e di cura del padre che, pertanto, potrebbe adeguatamente sollecitare la , sostenendola nella condivisione dell'affidamento CP_1
nell'interesse dei figli (cfr. relazione del consultorio familiare depositata in data 10 giugno 2022);
che, quanto alla individuazione del genitore presso il quale la minore dovrà essere domiciliata, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole al padre che ha dato prova di occuparsi effettivamente, da tempo, in via esclusiva dei bisogni dei figli e di essere in grado di farsi carico efficacemente delle loro esigenze materiali
e affettive;
la domiciliazione prevalente presso il padre consentirà ai figli della coppia di proseguire la propria