Trib. Varese, sentenza 08/06/2024, n. 584

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 08/06/2024, n. 584
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 584
Data del deposito : 8 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa E F Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa E D Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.41/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a CASTELLAMMARE DI STABIA Parte_1 C.F._1
(NA) il 10/09/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. MAUCERI ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;

RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a L'AQUILA (AQ) il 15/12/1976, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;

RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 5/6/2024 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito:
1) dato atto della cessazione della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi nonché della ricorrenza delle condizioni previste dalla Legge 898/1970 e ss.mm., dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e il Parte_1 Controparte_1 giorno 8 gennaio 1997, trascritto nei registri Atti di Matrimonio del Comune di Castellammare di
Stabia al n. 4 – parte I – anno 1997 - e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
pagina 1 di 6 del Comune di Castellammare di Stabbia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge;

Per_ 2) disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_ madre, confermando le modalità di vista in atto che comportano la permanenza di presso il padre dal venerdì alla domenica tutte le settimane, salvo diversi accordi che il padre potrà prendere direttamente con la figlia o con la madre. Festività alternate e possibilità di trascorrere periodi di ferie di almeno 2 settimane anche non consecutive che le parti cercheranno di concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
I genitori, in caso di difficoltà, potranno accedere ai

Servizi sociali per ottenere un supporto, stante la dichiarata disponibilità dei Servizi stessi a proseguire il monitoraggio.
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Induno Olona, via Martinelli Foscarini n.
2, alla signora Parte_1
4) confermare l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento della Controparte_1 Per_ figlia minore ( ) mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250,00 soggetto alla rivalutazione Istat come per legge, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF;

5) parte ricorrente rinuncia alla rifusione delle spese legali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere il divorzio nei confronti di in relazione al Controparte_1
matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (Na) in data 8/1/1997, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 4 A, parte I, dell'anno 1997;
da tale unione sono nati i figli: Persona_2
(11/4/1997), (4/9/1999) – entrambe maggiorenni ed autonome - e
[...] Persona_3
(9/6/2011), quest'ultima ancora minorenne. Persona_4
All' udienza del 9/4/2024 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato in consolle il ricorso regolarmente notificato al sig. , il quale si è presentato Controparte_1 personalmente all'udienza dichiarando di nulla opporre alla domanda formulata dalla ricorrente e di aderire alla richiesta di conferma delle condizioni di separazione.
Sentita liberamente la sig.ra ha dichiarato: “Vivo nell'ex casa coniugale Parte_1
Per_ con , di anni 24 e che sta già lavorando anche se in modo precario, e che fa la 3° Per_3 media. A scuola va bene e il prossimo anno farà l'Isis indirizzo turistico. E' una ragazza tranquilla
e serena e ha un buon rapporto con il padre che vede tutti i fine settimana dal venerdì alla Per_ domenica. va dal padre e resta da lui per tutto il fine settimana;
lui abita a Varese. Lavoro come badante part time e ho uno stipendio di circa €. 700/800 al mese, dipende dalle ore che

pagina 2 di 6 faccio. Prendo il 50% dell'AU e cioè €. 100=. Pago un canone di locazione di €. 200 al mese. Il Per_ sig. mi versa ogni mese €. 250 per e le spese straordinarie. CP_1
Abbiamo seguito il percorso e ci siamo molto affidati al che ci ha aiutati;
chiedo che CP_2 venga mantenuto l'affido all'ente perché nel nostro passato ci sono state grosse criticità e penso Per_ che la scelta di restare sotto la supervisione dell'ente sia più tutelante, soprattutto per .”.,

Preso atto delle richieste svolte e delle positive frequentazioni tra la minore e il padre, il Giudice, dopo aver confermato in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione pronunciate con sentenza n. 723/2023 in data 22/6/2023, ha richiesto ai Servizi Sociali del Comune di Induno Olona, ente affidatario della minore (nata a Varese, il 9/6/2010), una relazione di Persona_4
aggiornamento sulla situazione personale, sociale e abitativa della minore, con espressa richiesta di fornire elementi per valutare il permanere delle esigenze che avevano indotto a disporre l'affido di
Per_ all'ente piuttosto che un differente regime di affidamento e collocamento idoneo a garantire le principali esigenze di una serena crescita psicofisica della minore.
Acquisita la relazione, all'udienza del 5/6/2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni come in epigrafe riportato (con modifica del punto 2 relativo all'affido di Per_
e di rimettere la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata quindi discussa ex art.
473-bis.22 cp.c..
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (Na) in data
8/1/1997, tra e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 723/2023 in data 22/6/2023 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 5/10/2022) non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale è comparso alla prima udienza dando atto di nulla opporre alla domanda formulata dalla controparte pur ritenendo di non costituirsi in giudizio, costituisce ulteriore conferma della volontà di entrambe le parti di non voler riprendere/proseguire il rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
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