Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2024, n. 879

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2024, n. 879
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 879
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 3000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3000/2023, in materia di disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Clara Venturini

- ricorrente -

contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Corbetta
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 27.11.2023.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Alessandria, contrariis rejectis, previe le declaratorie ritenute più opportune , presa visione della documentazione allegata, a modifica di quanto statuito e concordemente assunto dai genitori, nella scrittura privata di agosto 2022, - in
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via principale, dichiarare affidamento super - esclusivo dei minori in favore del padre, Parte_1
oppure in alternativa e/o in subordine affidamento esclusivo in favore del padre,
[...]
, e in ogni ipotesi conferma della collocazione dei figli minori presso la Parte_1
residenza paterna in Alessandria Via della Chiatta 40;
- [rinunciata];
- sempre in via principale, determinare l'assegno di mantenimento dei minori a carico della madre, pari ad euro 200,00 per ciascun minore, ovvero euro 400,00 complessivi mensili, e/o comunque altra somma meglio vista e ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria, e della situazione reddituale che verrà depositata, oltre al
50% delle spese straordinarie dei minori;
- sempre in via principale, dichiarare il IG. Parte_1
unico beneficiario dell'assegno unico erogato dallo Stato in favore dei minori e/o altro
[...]
contributo che verrà previsto in favore delle famiglie e dei figli;
- in ogni ipotesi, con vittoria di spese , diritti ed onorari con per legge”.
Conclusioni della resistente: “contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, per le motivazioni di cui in premessa, affidamento, collocazione e regime di frequentazione come da conclusioni del
CTU, salve videochiamate libere madre – figli con frequenza bisettimanale della durata di un'ora
(18:30-19:30) e in assenza del padre, che non le potrà neppure registrare, possibilità di una settimana di vacanze estive coi nonni materni, porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di Euro 200,00
(Euro 100,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. Spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE

1. Con ricorso in data 15.11.2023, il IG. ha rappresentato: che, dal 2015, ha Parte_1
convissuto more uxorio, in Limone Piemonte, con la IG.ra ;
che, dalla loro Controparte_1
unione, sono nati i figli (Cuneo, 11.10.2016) e (Cuneo, 28.4.2020);
che è Per_1 Per_2
agente della Polizia di Stato;
che, nel febbraio del 2019, è stato trasferito da Limone Piemonte
a Genova;
che, nel settembre del 2021, ha deciso di cessare la convivenza more uxorio;
che, nell'agosto del 2022, i genitori hanno stipulato un accordo prevedendo, per quanto ancora rileva, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, il regime di frequentazione padre/figli e l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, come da accordo, la IG.ra , insieme ai figli Controparte_1
minori, si è trasferita in Ventimiglia, ospite dei suoi genitori;
che, a seguito di un infortunio sul lavoro, occorsogli in data 25.10.2022, non ha potuto frequentare i figli per circa due mesi;

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che “nel periodo dell'infortunio ha avuto enormi difficoltà a mantenere i contatti con i minori, addirittura telefonando presso la scuola elementare per sentire il proprio figlio, e chiamando
i nonni materni per avere una conversazione telefonica con il piccolo, ”;
che “anche Per_2
i nonni materni iniziavano a lamentare un difficile rapporto con la figlia”;
che “in seguito alla ripresa fisica dall'infortunio, il IG. è stato reintegrato presso il reparto Parte_1 mobile di Genova”;
che la IG.ra ha svolto lavori occasionali presso bar e Controparte_1 ristoranti e abusa di sostanze alcoliche;
che “ricevendo comunque risposte vaghe dai nonni materni, i quali non erano in grado di riferire cosa facesse e dove andasse la IG.ra
tutto il giorno, non avendo un'attività lavorativa, incaricava un investigatore CP_1
privato, IG. , a Ventimiglia, al fine di seguire la ex compagna e capire dove Persona_3
trascorresse le giornate: il IG. veniva, così, a conoscenza che la IG.ra Parte_1
trascorreva intere giornate in un locale di Via Roma in Ventimiglia, a bere e CP_1
incontrare persone poco raccomandabili, in particolare tossicodipendenti e pregiudicati, con precedenti arresti per aggressioni e risse, oltre che reati per uso e spaccio di sostanze stupefacenti”;
che “nel corso del mese di giugno 2023 erano intervenute le Forze dell'Ordine di Ventimiglia, per uno stato alterato della IG.ra che si trovava fuori casa, CP_1 all'orario di cena, con il figlio , circostanza poi appresa per il tramite degli Per_2 assistenti sociali di Ventimiglia”;
che “veniva contattato dagli Assistenti Sociali di Cuneo –
Borgo San Dalmazzo, i quali erano stati allertati dai Servizi di Ventimiglia, questi allertati dalle Forze dell'Ordine intervenute in seguito agli episodi di giugno 2023: in detta occasione veniva chiesto al IG. se fosse nella volontà di dare il benestare per iscrizione dei Parte_1 minori presso la scuola elementare e materna presso Limone Piemonte”;
che “il IG. si rese favorevole all'inserimenti dei minori presso gli istituti scolastici presenti a Parte_1
Limone Piemonte a patto che il nucleo famigliare fosse monitorato dai Servizi competenti”;
che “la IG.ra veniva fermata una prima volta dai Carabinieri di Limone CP_1
Piemonte, in data 18 agosto 2023, in stato alterato e portata in Ospedale, il tutto alla presenza dei minori: madre e minori sono stati trattenuti per la notte presso l'Istituto
Ospedaliero e dimessi il giorno successivo”;
che “la IG.ra veniva nuovamente CP_1
fermata dai Carabinieri di Limone Piemonte, alle 22:30 del 7 settembre 2023, e denunciata in quanto in stato di ubriachezza molesta in luogo pubblico, nuovamente alla presenza dei minori: in tale occasione, dati i precedenti, i bambini venivano portati in luogo protetto a
Cuneo (casa famiglia) e avvisato l'esponente il quale, il giorno successivo, si recava dagli
Assistenti Sociali di Borgo San Dalmazzo (CN) per un colloquio e presa incarico dei minori”;
che “al colloquio con gli Assistenti Sociali di Borgo San Dalmazzo (CN) l'esponente veniva a
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conoscenza di tutte le vicende della ex compagna e si dichiarava disponibile immediatamente per prendere con se i minori e portarli a vivere ad Alessandria, dove si era già organizzato con alloggio e attività lavorativa idonea a seguire i minori” e che la IG.ra Controparte_1
“utilizzava il cellulare per mandare messaggi di insulti e volgarità all'esponente che è stato costretto a bloccare il contatto della ex compagna”.

2. Con memoria difensiva in data 26.1.2024, la IG.ra ha rappresentato: che Controparte_1
“è stato il signor a disinteressarsi degli apporti famigliari in termini non solo Parte_1
affettivi - collaborativi ma anche economici a soltanto per due/quattro giorni al mese nel periodo di maggior bisogno della , in concomitanza con la nascita del CP_1 secondogenito”;
che “dalla definitiva rottura della relazione risalente a novembre 21 a causa della scoperta dei continui tradimenti del e dall'allontanamento dalla famiglia, Parte_1 alla derivarono problematiche personali legati ad attacchi di panico”;
che il CP_1 padre “ebbe a pianificare l'allontanamento graduale dei figli dalla madre, avvalendosi di persone appunto vicine quali ad es. la signora ovvero a mezzo di infondate e Pt_2
pretestuose segnalazioni sul conto della conchiudente al personale docente della scuola materna”;
che “ci si riferisce inoltre alle ripetute incursione da parte dele Forze dell'Ordine
Locali sulla vita privata della allorchè si trovava in momenti di aggregazione CP_1
post lavoro con i figli in compagnia di amiche e coetanei dei minori stessi, etc., come ad es. ad episodio accaduto nell'agosto 2023 durante il quale la Pattuglia dei Carabinieri di
Limone Piemonte ebbe a fermare la signora mentre si stava dirigendo a casa a piedi pretendendo di effettuare l'alcol test asserendo presunte segnalazioni di terzi di suo disturbo, chiamando il 118 per condurla presso l'ospedale di Cuneo, piantonandola sino a tarda ora, senza alcuna motivazione, palesando abuso di potere, apprendendo come dietro a tali agiti si celasse la mano del ;
che l'“episodio che si ripeteva con le stesse modalità il Parte_1
7/10/23, con le medesime modalità ed input dei Carabinieri di Limone che si concluse con
l'allontanamento dei figli dalla conchiudente con pretesti insussistenti al fine di trasferirli immediatamente presso il padre ad Alessandria dove tuttora si trovano”;
che “il Parte_1
durante una vacanza con i figlia riferiva ad di aver reperito una nuova figura materna, Per_1 tale , tant'è che al rientro a più riprese si rivolgeva alla conchiudente chiamandola Per_4
“ ””;
che “il pagava l'affitto le utenze e le spese scolastiche, ad agosto 22, Per_4 Parte_1
dopo la firma scrittura corrispondeva la somma di euro 900,00 mensile fino ad aprile 23 e successivamente pagava solo 500,00 mensili (omettendo il pagamento degli assegni famigliari con pretesti infondati)”;
che “da Pasqua 2023 a giugno 2023 il spariva Parte_1 di fatto anche dalla vita dei figli” e che “ha reperito da novembre 23 attività lavorativa
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presso noto Hotel
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