Trib. Bari, sentenza 28/08/2024, n. 3678
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione mono- cratica, nella persona del giudice Carlotta Soria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163/2017 r.g. da
CC NC, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paoloandrea Mon- ticelli e Fortunato Annunziata, domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Carlo IAni, in virtù di procura in atti
CC ON, CC TO e CC AN, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paoloandrea Monticelli e Fortunato Annunziata, domiciliati in Bari presso lo studio dell'Avv. Carlo IAni, giusta mandato in atti
DE IO IA IS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paoloan- drea Monticelli e Fortunato Annunziata, domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. Carlo IAni, in virtù di procura in atti
-attori- contro
WEALTH ASSURANCE AG, in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentata e difesa dagli Avv.ti Alberto IA Fornari e Gaetano Io- rio Fiorelli, domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. Seba- stiano Costa, in virtù di procura in atti
-convenuta-
Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono ripro- dotte.
MOTIVI
I.- Le contrapposte posizioni sostanziali delle parti, per quan- to strettamente rileva ai fini del decidere, possono riepilogarsi come segue.
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I.1.- CU NC ha dedotto che:
- quale consumatore, aveva sottoscritto in data 24/11/2011, me- diante un broker assicurativo italiano, presso il proprio domicilio in Bari, una proposta di polizza per una assicurazione sulla vita recante n. 39.000.093 con la società EA AN AG, con sede in Liechtenstein, collocata in Italia mediante il sistema della li- bera prestazione dei servizi, versando il premio di €250.000,00;
- nella proposta aveva dichiarato di voler perseguire la fina- lità della “protezione del capitale” diretta alla propria “pianifi- cazione successoria” e che, al verificarsi dell'evento,
l'assicuratore sarebbe stato obbligato a pagare all'assicurato o ai suoi beneficiari l'importo corrispondente al 101% del capitale inve- stito;
- a seguito dell'invio della proposta, l'istante aveva ricevuto al proprio domicilio, mediante il broker italiano, in data
26/3/2012, l'accettazione, datata 12/1/2012, con la quale la società aveva dichiarato di aver ricevuto il versamento del premio di
€250.000,00 e che il contratto si era perfezionato, anteriormente alla comunicazione dell'accettazione e dell'invio della stessa, non tenendo conto del termine di sospensione in favore del consumatore per le ipotesi di contratti conclusi fuori dai locali aziendali;
- dalla lettura del contratto concluso tra le parti era emerso che lo stesso aveva una causa concreta, funzione e oggetto diversi da quello assicurativo, non consentendo il raggiungimento della fun- zione tipica dello scopo di “protezione del capitale” e diretta alla sua “pianificazione successoria”, nonché non determinando, al veri- ficarsi dell'evento assicurato, l'effettivo obbligo di pagamento all'assicurato ovvero ai suoi beneficiari dell'importo corrisponden- te al 101% del capitale investito;
- sebbene l'attore avesse inteso concludere una polizza di as- sicurazione sulla vita, manifestando la volontà di perseguire la
“pianificazione successoria” e la “protezione del capitale”, il con- tratto concluso successivamente prevedeva che il valore del capitale da restituire al verificarsi dell'evento morte fosse collegato a quello di uno strumento finanziario di tipo altamente speculativo in cui era stato investito il premio, difformemente dal fine manifesta- to dal risparmiatore;
strumento inappropriato e inadeguato rispetto alle condizioni soggettive del consumatore, nonché incoerente con
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l'obiettivo dichiarato di protezione del capitale;
- non era stato correttamente avvisato di tali condizioni, né aveva acconsentito a tale diversa operatività e la società non lo aveva concretamente informato in ordine alla inidoneità del prodotto finanziario rispetto agli obiettivi perseguiti;
- le condizioni generali, cui la polizza faceva espresso rinvio per l'esecuzione del rapporto, mai da lui ricevute e sottoscritte per adesione, prevedevano che il contratto assicurativo fosse una polizza vita del tipo “united linked” e che il valore della obbliga- zione dell'assicuratore fosse integralmente collegato al risultato dell'investimento finanziario sottostante, in esplicito contrasto con il fine di “protezione del capitale” e della “pianificazione successoria”;
- le condizioni generali prevedevano, altresì, che il contraen- te avrebbe potuto scegliere l'investimento sottostante alla polizza in una lista di prodotti finanziari gestiti da un intermediario fi- nanziario, le cui caratteristiche, per effetto della disciplina vi- gente e degli obblighi di protezione e comportamentali, avrebbero dovuto essere coerenti, ossia adeguate e appropriate rispetto alle condizioni soggettive e all'obiettivo che l'assicurato aveva manife- stato di voler perseguire all'atto delle fornite informazioni;
- le condizioni generali prevedevano che, al verificarsi dell'evento assicurato, ossia della morte, o in caso di recesso an- ticipato, il valore di riscatto della polizza vita sarebbe stato collegato al “prezzo di riacquisto o al valore di mercato di tutti gli investimenti presenti in portafoglio” in cui era impegnato il premio incassato e che l'assicuratore era esonerato dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'assicurazione, ossia non avrebbe adempiuto alla polizza in caso di default degli strumenti finanziari in cui era investito il premio;
- nel corso del rapporto, la società di assicurazioni aveva co- municato che la crisi finanziaria aveva ridotto sino ad annullarlo il valore dello strumento finanziario in cui era stato investito il premio della polizza che l'assicuratore era obbligato a restituire alla data di scadenza e al verificarsi dell'evento assicurato.
Ha, pertanto, concluso:
- per la nullità della polizza per violazione degli obblighi di for- ma, per violazione della funzione tipica, per violazione della causa
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concreta, per impossibilità dell'oggetto e per la assoluta inidonei- tà del prodotto commercializzato e, per l'effetto, per la condanna della convenuta alla restituzione del capitale investito, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dall'investimento;
- per l'annullamento del contratto per vizi del consenso e per vizi del prodotto e, per l'effetto, per la condanna della convenuta alla restituzione del premio incassato pari a €250.000,00, oltre a inte- ressi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dall'investimento, ovvero della somma maggiore o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per la nullità per violazione della forma scritta e/o per
l'accertamento degli inadempimenti agli obblighi di correttezza e buona fede, a quelli legali e comportamentali, anche in tema di in- termediazione finanziaria e, per l'effetto, per la risoluzione del contratto e per la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme ricevute e/o al risarcimento del danno corrispondente al capi- tale investito di €250.000,00, oltre a interessi e danno da svaluta- zione monetaria a decorrere dall'investimento, ovvero della somma maggiore o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per l'invalidità e l'inefficacia delle clausole limitative dei di- ritti del consumatore e, in accoglimento di tutti i motivi indicati
e per gli inadempimenti contestati, per la condanna della convenuta alla restituzione del premio incassato di €250.000,00, ovvero della somma maggiore o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per la nullità delle clausole limitative dell'obbligo di restitu- zione del capitale versato come premio, alla scadenza ovvero medio tempore, per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 24
e ss. del d.lgs. n. 174/1995 e, in particolare, dell'art. 30, nonché dell'art. 2740 c.c., ovvero per la inefficacia delle stesse clausole poiché vessatorie, non approvate e abusive ai sensi degli artt. 33-
38 del d.lgs. n. 206/2005 e, per l'effetto, per la condanna della convenuta alla restituzione del premio versato di €250.000,00, oltre
a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dall'investimento, ovvero della somma maggiore o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per la nullità della polizza per mancanza di causa, per impossibi- lità e illiceità della causa o dell'oggetto, per illiceità poiché in
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frode alla legge, per esercizio abusivo dell'attività di intermedia- zione finanziaria e, per l'effetto, per la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito di €250.000,00, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dall'investimento, atte- sa la manifesta mala fede dell'accipiens, ovvero della somma maggio- re o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per la qualificazione della natura e della funzione del contratto
e per la condanna della convenuta alla ripetizione ovvero al risar- cimento dei danni per la nullità di cui all'art. 23 TUF e per gli inadempimenti illustrati, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., liqui- dandoli nella somma di €250.000,00, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dall'investimento, ovvero nella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per l'accertamento del conflitto di interessi e, comunque, per
l'inadeguatezza e l'inappropriatezza dell'operazione sia nel caso in cui la polizza fosse considerata come prodotto finanziario, sia nell'ipotesi in cui la stessa fosse considerata come prodotto assi- curativo, ovvero come prodotto misto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del premio, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria a decorrere dal versamento, ovvero della som- ma maggiore o minore risultante all'esito dell'accertamento;
- per l'annullamento della polizza ex artt. 1394 e 1395 c.c. per conflitto di interessi, per