Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 632

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 632
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 632
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 6564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6564/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.so Giovanni Parte_1 C.F._1
Lanza n. 14/A, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Palmieri n. 17/E, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CORSINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 CP_1
05/09/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/10/2010 e il 19/09/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere già paritariamente suddiviso gli importi giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso il Credito Cooperativo.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a suddividere tra loro il ricavato della polizza n. 890810, accesa presso Allianz in data 23.03.2010, intestata a per il caso morte e con beneficiaria CP_1 la IG In occasione della suddivisione dell'importo, la IG riconoscerà Parte_1 Pt_1 Co a favore del marito la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento/00);
il SI. si impegna pertanto a fare domanda di riscatto/disinvestimento della suddetta polizza entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO che
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