Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 632
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Testo completo
N. R.G. 6564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6564/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.so Giovanni Parte_1 C.F._1
Lanza n. 14/A, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Palmieri n. 17/E, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CORSINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 CP_1
05/09/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/10/2010 e il 19/09/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere già paritariamente suddiviso gli importi giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso il Credito Cooperativo.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a suddividere tra loro il ricavato della polizza n. 890810, accesa presso Allianz in data 23.03.2010, intestata a per il caso morte e con beneficiaria CP_1 la IG In occasione della suddivisione dell'importo, la IG riconoscerà Parte_1 Pt_1 Co a favore del marito la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento/00);
il SI. si impegna pertanto a fare domanda di riscatto/disinvestimento della suddetta polizza entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6564/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.so Giovanni Parte_1 C.F._1
Lanza n. 14/A, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Palmieri n. 17/E, CP_1 C.F._2
Torino presso lo studio dell'avv. CORSINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in ALMESE il Parte_1 CP_1
05/09/2009.
Dal matrimonio sono nate le figlie: l'08/10/2010 e il 19/09/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di avere già paritariamente suddiviso gli importi giacenti sul conto corrente cointestato acceso presso il Credito Cooperativo.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a suddividere tra loro il ricavato della polizza n. 890810, accesa presso Allianz in data 23.03.2010, intestata a per il caso morte e con beneficiaria CP_1 la IG In occasione della suddivisione dell'importo, la IG riconoscerà Parte_1 Pt_1 Co a favore del marito la somma di € 2.900,00 (duemilanovecento/00);
il SI. si impegna pertanto a fare domanda di riscatto/disinvestimento della suddetta polizza entro cinque giorni dal deposito del presente ricorso.
PRENDE ATTO che
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