Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2024, n. 1100
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati: dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857\2023 R.G. vertente tra:
, c.f.: nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/11/1979, elettivamente domiciliata in via Del Mare n. 34, Barcellona Pozzo di
Gotto, presso lo studio dell'avv. Alosi Massimo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, C.F.: , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 5/04/1967, ed elettivamente domiciliato in via Med. D'Oro Stefano Cattafi n. 27,
Barcellona P.G. presso lo studio dell'avv. Aveni Angelina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni
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come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2023, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con _1
, in data 3/08/2007, nel Comune di Bacoli, regolarmente trascritto, e
[...]
che dal matrimonio è nata la figlia il 19.11.2008. Ha adito questo Tribunale Per_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso della figlia, con collocazione della stessa presso la propria abitazione;
che il resistente fosse onerato al pagamento di un contributo per il proprio mantenimento della somma di €.400,00 e per quello della figlia di importo non inferiore ad €.800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore;
che fosse a lei assegnata la casa coniugale e i beni mobili ivi presenti.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi da addebitare alla moglie. Ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo della minore o, in subordine, l'affido condiviso con collocamento della figlia presso di sé;
l'assegnazione della casa coniugale e di disporre a carico della
un assegno di mantenimento nei confronti della figlia dell'importo di Pt_1
€.400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore.
Con ordinanza del 20.10.2023, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 973/2023 del 25.10.2023, pubblicata il
26.10.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori
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questioni.
Nelle more del giudizio, la ha chiesto di onerare il datore di lavoro Pt_1
del resistente a provvedere direttamente al versamento del mantenimento in favore della richiedente, stante il mancato regolare versamento del contributo da parte del
. _1
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Il ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito _1
alla , per avere ella intrattenuto una relazione adulterina, violando Pt_1
l'obbligo di fedeltà previsto dall'art.143 c.c. Diversamente, la ha rilevato Pt_1
l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le parti.
Come è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006).
Inoltre, "in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito
l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza." (Cass. n. 16691/2020) e
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una
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motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014;
Cass. n. 9877/2006).
Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che, "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione,
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo." (Cass.
n. 20866 del 21/07/2021)
Ciò posto, nella vicenda che ci occupa, il ha chiesto la _1
pronuncia dell'addebito della separazione adducendo che la ha Pt_1
intrattenuto una relazione adulterina con un altro uomo, ovvero con il legale della società Noi 3 Design srls, così determinando il naufragio del rapporto coniugale.
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Quanto affermato dal in merito alla relazione extraconiugale _1
intrattenuta dalla ricorrente ha trovato riscontro nella prova orale istruita in corso di causa, ove la teste ha riferito “Risponde al vero la circostanza Testimone_1
h)” della memoria ex art. 473 bis.17 co 2 c.p.c. del resistente, ovvero che “in data
13.08.2021 la sig.ra veniva vista scambiarsi effusioni intime con il Sig. Pt_1
presso la sede della ditta Noi 3 Design srls, in Via Antonello da Persona_2
Messina 56 di Villafranca Tirrena” e, in particolare “Ricordo che quel giorno mio fratello è uscito con la sua bici e verso le 10,00 mi ha chiamato perché c'era stato un guasto al mezzo. Io ero a San Pier Niceto, non ero a lavoro, non era il mio turno in quanto era agosto, ho raggiunto mio fratello che si trovava fermo vicino il luogo di lavoro della moglie ed una volta scesa dalla macchina, mentre aprivo il cofano io
e mio fratello abbiamo visto la macchina di che io ben conosco, Persona_2
fermarsi davanti al negozio, lui è sceso, mia cognata è uscita, si è fermata sulla soglia, il le ha consegnato un pacchettino regalo e si sono baciati sulle Per_2
labbra, lei ha guardato a destra ed a sinistra ed ha fatto entrare il ed ha Per_2
chiuso la porta” (v. processo verbale del 22.02.2024). Tale dichiarazione è idonea a dimostrare che, nell'anno 2021 e, dunque, in costanza del matrimonio con il
, la ha intrattenuto una relazione extraconiugale con il _1 Pt_1
Tanto che, di lì a breve, nel mese di ottobre del 2021, il ha Per_2 _1
ricevuto la lettera del legale della moglie, con la quale gli è stata comunicata la volontà della di intraprendere le pratiche della separazione (v. all. 3 della Pt_1
costituzione del resistente).
Di contro, la ha sostenuto che le asserite presunte relazioni “in Pt_1
realtà, sono posteriori all'abbandono del tetto coniugale integrato da mio marito e, peraltro, sono relazioni lavorative” (v. processo verbale del 20.10.2023) e che, in ogni caso, la suddetta relazione non avrebbe avuto efficacia causale rispetto alla crisi coniugale, trattandosi di rapporto già compromesso da tempo. Segnatamente, ella ha dichiarato che già “ad agosto 2020, a seguito dell'ennesimo episodio litigioso, (i coniugi) hanno determinato di vivere separati ed il sig. si è trasferito _1
Pag. 5 a 18 nell'appartamento posto al piano terra del medesimo stabile ove è ubicata la casa familiare”. Al riguardo, la ricorrente ha allegato in atti una scrittura privata firmata dal e dal suo procuratore, con cui le parti hanno dato atto _1
dell'impossibilità di
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