Trib. Bari, sentenza 30/10/2024, n. 4124
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa E
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2664/2018 R.G. - cui sono stati riuniti i giudizi iscritti ai nn.
2665/2018 R.G., 2666/2018 R.G., 2667/2018 R.G., 2668/2018 R.G., 2669/2018 R.G.,
2670/2018 R.G., 2671/2018 R.G. e 2672/2018 R.G. - chiamato all'udienza del
30/10/2024, promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Caputo Pt_1
Opponente
C O N T R O
(c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._4 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._7 Controparte_8
), (c.f. ), rappresentati e C.F._8 CP_9 C.F._9 difesi dall'avv. A. Mele
Opposti
Oggetto: opposizione a decreti ingiuntivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/2/2018 l' proponeva opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 272/2018, emesso dal Giudice del Lavoro di Bari, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in solido con la la somma di € 10.260,04 in CP_10
favore di a titolo di retribuzioni dovute alla lavoratrice dalla Controparte_1
società ma non pagate, relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2017, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierna opposta rappresentava di essere dipendente Contro a tempo pieno e indeterminato della accreditata con il SSN per la gestione del presidio di riabilitazione “Padre Pio”. Secondo la prospettazione dell'allora ricorrente in sede monitoria, accolta dal Giudice del Lavoro, l' era committente ed aveva Pt_1
acquistato prestazioni dalla GSM S.p.A. dal 2005, in virtù di specifiche convenzioni sottoscritte anno per anno;
di conseguenza, l' era debitrice, nei confronti della Pt_1
Contro
per i servizi sanitari di riabilitazione acquistati dalla prima ed erogati dalla seconda da luglio del 2017. Infatti, lamentava la ricorrente, che, pur avendo regolarmente prestato l'attività lavorativa, non aveva percepito le retribuzioni relative ai mesi da luglio ad ottobre del 2017, per la cui rivendicazione riteneva di poter intentare autonome azioni dirette sia nei confronti del datore di lavoro, ex art. 2099 c.c., sia nei
Parte confronti della committente ex art. 1676 c.c. Tali azioni, affermava l'opposta, erano esperibili anche nel caso di “concessione pubblica”.
Premessi i fatti e le questioni in diritto sottese al decreto ingiuntivo emesso, avverso il predetto la sola proponeva opposizione deducendo: Pt_1
1) l'estraneità dell'opponente al rapporto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e
l'infondatezza delle avverse pretese e quantificazioni;
2) l'assenza dei presupposti per l'esigibilità del credito, in ragione di un presunto impedimento legale al pagamento della lavoratrice per essere la datrice in CP_10
concordato preventivo;
3) l'esistenza di una cessione pro solvendo del credito della datrice nei CP_10 confronti dell' , in favore della Banca Popolare di Bari;
Pt_1
4) il difetto di legittimazione passiva per inoperatività dell'art. 1676 c.c., per assenza di un contratto di appalto o di un rapporto concessorio di servizi pubblici.
Adiva, pertanto, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
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Contro
Si costituiva l'ex dipendente della invocando la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero l'emissione di ordinanza ex art. 423
c.p.c., il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di discussione del 22/11/2018, il Tribunale riuniva al giudizio n.
2664/2018 R.G. i giudizi proposti dall' nei confronti di altri lavoratori, Pt_1
segnatamente, , , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, e con autonomi CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
ricorsi in opposizione a decreto ingiuntivo, tutti depositati in data 23/2/2018, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Tali procedimenti, invero, avevano ad oggetto le opposizioni spiegate dall' nei confronti dei decreti ingiuntivi nn. Pt_1
273/2018, 270/2018, 267/2018, 268/2018, 266/2018, 269/2018, 274/2018 e 271/2018, portanti rispettivamente le seguenti somme: - € 8.226,09 in favore di ;
- Controparte_2
€ 6.887,88 in favore di ;
- € 8.697,60 in favore di ;
- € CP_3 CP_4
8.046,08 in favore di ;
- € 10.014,86 in favore di ;
- Controparte_5 CP_6
€ 9.749,12 in favore di ;
- € 9.684,93 in favore di ;
- Controparte_7 Controparte_8
€ 8.359,85 in favore di (per le medesime causali di cui al ricorso avverso CP_9
la , il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese dei procedimenti monitori. CP_1
Sciogliendo la riserva assunta alla medesima udienza del 22/11/2018, il G.L. rigettava
l'istanza di provvisoria esecuzione e rinviava la causa per la discussione.
Istruita la causa con la produzione documentale e giurisprudenziale, all'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa, previa discussione orale, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a fondamento della pronuncia n. 1346/2021, emessa dal Tribunale di Bari in data
29/4/2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4592/2018 in una fattispecie speculare
a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi: “Appare doveroso, al fine di delineare un corretto iter motivazionale, partire dall'applicabilità dell'art. 1676 c.c. in caso di rapporto in convenzione.
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Dispone la suddetta disposizione che "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Detta norma "attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato.
Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n.
12784). L'azione persegue il fine di attribuire ai dipendenti dell'appaltatore un eccezionale mezzo di tutela dei loro crediti, da far valere nei confronti del committente il quale, pur estraneo al loro rapporto di lavoro, si è comunque avvalso dell'opera da essi prestata. Si tratta di azione diretta, ha natura sostitutoria, ed è distinta dall'azione surrogatoria". La giurisprudenza ha riconosciuto l'applicabilità di detta disposizione anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2014, n. 15432).
La Cassazione, nella predetta sentenza, ha precisato che:
"a) l'art. 1676 c.c. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto" - si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nella L. 20 marzo 1865 n. 2248 , all. F, art. 357), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze;
b) peraltro, l'azione diretta proposta dal dipendente dell'appaltatore contro il committente per conseguire quanto gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della proposizione della domanda, è prevista dall'art. 1676 c.c. con riferimento al solo credito maturato dal lavoratore in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, e non anche con riferimento ad ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Cass. 19 novembre 2010, n. 23489).
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Ne consegue che il ricorso all'applicazione dell'art. 1676 c.c., pur non consentendo necessariamente un completo ristoro del credito vantato dal lavoratore - a differenza della disciplina prevista dal codice degli appalti (art. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 n.d.r.) - comunque risponde ad una logica simile a quella della disciplina speciale - diversa, invece, da quella sottesa al D.Lgs. n. 279 del 2003, art. 29, comma 2, - in base alla quale il lavoratore agisce direttamente contro il committente per il pagamento delle retribuzioni dovutegli, sia pure su basi diverse e con differenti effetti" (così, testualmente, Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2014, n. 15432).
Da queste premesse può evincersi che la disposizione contenuta nel codice civile si inserisce nell'ambito della legislazione volta alla tutela dei lavoratori (cfr. ad es. l'art.
29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ("Legge Biagi") e successive modificazioni richiamata dalla Cassazione nella sentenza citata in precedenza, artt. 4 e
5 del Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti, d.P.R. n. 207/2010 in precedenza richiamati, che prevedono l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore): detta normativa di favore assolve alla finalità di moltiplicare i centri di responsabilità a garanzia dei diritti dei lavoratori, sottraendoli alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore (Cass., 6 marzo 1985, n. 1857).
Proprio perché diretta alla tutela dei lavoratori si registra in giurisprudenza la tendenza ad
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