Trib. Chieti, sentenza 21/11/2024, n. 439

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 21/11/2024, n. 439
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 439
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 21.11.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
n. 959/2024;

TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Orecchioni;

RICORRENTE
E in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 24.09.2024 la ricorrente, docente a tempo determinato in servizio alle dipendenze del (fino al Controparte_1
30.06.2025), premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del
convenuto negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023 e 2023/2024, in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di aver diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di 500 euro annui, istituita con la legge n. 2017/2015 e corrisposta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato, e chiedeva di accertare il diritto alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di condannare il a corrispondere Controparte_1
il suddetto beneficio economico.
La parte resistente non si costituiva in giudizio.


Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del Controparte_1
che, pur avendo ricevuto valida notifica a mezzo pec del ricorso in data
[...]
25.09.2024, non si è costituito in giudizio.
***

2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

2.1. La ricorrente, docente a tempo determinato attualmente (fino al 30/06/2025) in servizio alle dipendenze del , rivendica, in Controparte_1
relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il
[...]
, nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. Controparte_1
107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.

2.2. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
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