Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2769
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Testo completo
N. 4863/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4863 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06.11.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti
TRA
cf: , elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
VIA APPULO SANNITICA, N.83 LUCERA presso lo studio dell'Avv.
NICOLA BIANCHI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA P_ C.F._2
ENRICO TOTI, N.30 LUCERA, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO
FERNANDO MONTUORI, c.f.: dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 07/10/2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 21/08/1975 e che da tale unione sono nati tre figli: P_
(n.ta a CE il 23/04/1976), (n.ta a CE il 12/08/1977) _1 Per_2
e (n.to a CE il 28/05/1983), maggiorenni e ancora conviventi con Per_3
la madre;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n.169/2003 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, che, per quanto qui ancora interessa, aveva previsto la corresponsione da parte del di un Parte_1
assegno di mantenimento a favore dei figli e della per la somma P_ complessiva di € 750,00 mensili;
che dalla separazione è trascorso il tempo necessario per la pronuncia di divorzio, senza che siano ripresi rapporti o frequentazioni e stante l'impossibilità di una riconciliazione;
che il figlio
oramai ha 41 anni e, asseritamente, non si sarebbe attivato per la Per_3
ricerca di un lavoro;
che non riceverebbe più benefici economici da Per_2 parte dell'INPS, pertanto, secondo la propria ricostruzione, il suo grado di invalidità “non è più esistente o, se lo è, non ha un grado di gravità tale da impedirle di cercarsi un impiego e rendersi autonoma”;
che è _1 portatrice di “handicap grave”, ma, secondo la propria tesi, è autosufficiente economicamente, perché percepisce una pensione di invalidità di € 1.227,34
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mensili;
che non ha diritto alla corresponsione di un assegno di P_
mantenimento, perché sempre secondo la propria ricostruzione, lui le avrebbe trasferito “gratuitamente” pro quota la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, come “pagamento satisfattivo una tantum” dell'assegno divorzile;
che lui è “invalido totale con necessità di accompagnamento per via delle lesioni patite in conseguenza di un incidente sul lavoro occorsogli nel 1993 e di altre sopraggiunte patologie”, a causa delle quali risulta essere “allettato” e bisognoso di “assistenza domiciliare continuativa”, che le viene prestata anche dai nipoti e Antonio;
che percepisce una pensione di Persona_4 invalidità di circa € 555,00 mensili a cui va aggiunta una rendita a CP_2 causa del patito infortunio di circa € 2.500,00 mensili e circa € 75,00 dalla
Cassa Svizzera di Compensazione a titolo di rendita per l'attività lavorativa svolta;
che deve sostenere continue spese sia per la propria assistenza sia derivanti da canone di locazione, utenze domestiche e alimenti, per tutte le quali afferma di spendere la somma complessiva di circa € 2.600,00 mensili.
Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento così come stabilito in sede di separazione in favore dei tre figli, opponendosi alla corresponsione di un assegno divorzile nei confronti della ;
“in P_ subordine” di revocare l'assegno di mantenimento nei confronti dei tre figli, essendo disponibile a riconoscere un assegno divorzile nei confronti della
di € 200,00 mensili. P_
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , che non P_
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto: che dal momento della separazione il si sarebbe Parte_1
disinteressato dei figli, versando in loro favore solamente l'assegno di mantenimento;
che risulta essere affetta da handicap grave e, _1 pertanto, ha asserito come a causa di tali gravi patologie “necessita di cure e assistenza continue”, che vengono prestate da lei e, dal germano, Per_5
;
che, asseritamente, anche risulta “portatrice di gravi
[...] Per_2
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handicap” ed è in cura presso il Centro Salute Mentale di CE e, pertanto, ha asserito, che anche lei necessiterebbe “di cure ed assistenza continue”, prestate da e ;
che anche se non P_ Persona_5 Per_2
gode della pensione di invalidità, asseritamente non potrebbe esercitare attività lavorativa, a causa della sua invalidità;
che non è Per_3
economicamente autosufficiente non espletando alcuna attività lavorativa, in quanto si dedicherebbe alla cura delle sorelle e della anziana madre;
che la
non riesce a far ricorso alle cure di terzi, in quanto le somme di cui P_
dispone non sarebbero sufficienti per far fronte alle esigenze di vita quotidiana e alle cure mediche sue e delle figlie;
che, asseritamente, a causa delle sue patologie, non riesce a lavorare e non avrebbe fonti reddituali ed economiche, non percependo alcun reddito o pensione;
che l'unica fonte reddituale di cui gode il nucleo familiare sarebbe costituita dalla sola pensione della figlia che, secondo la propria ricostruzione, non sarebbe _1 intervenuto un atto di cessione volontaria di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, da parte del ;
che le spese sostenute dal Parte_1 Parte_1
sarebbero inferiori a quanto da lui dichiarato, perchè abiterebbe con i propri nipoti;
che il , asseritamente, non avrebbe versato alcuni importi del Parte_1
mantenimento, limitatamente ad alcuni mesi, per cui la ha depositato P_
una denuncia.
Pertanto, la resistente, oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre un assegno di mantenimento mensile a favore dei tre figli di € 300,00 ciascuno e un assegno divorzile a proprio favore di € 500,00 mensili;
di condannare parte ricorrente alle spese del giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione
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spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione tra i coniugi” e che quest'ultima si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia
n.169/2003 del 19/03/2003 (dep. 17/04/2003).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che, nei dodici mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno
e non possa più essere ricostituita.
Pertanto, la domanda può trovare accoglimento.
Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto, con domanda riconvenzionale, disporsi un assegno divorzile in suo favore di € 300,00 mensili, in quanto, a causa delle proprie condizioni, non percepisce alcun reddito né alcuna pensione e, pertanto, sostiene di non avere sufficienti redditi propri.
Il ricorrente, invece, si oppone al suo riconoscimento, in quanto sostiene di aver corrisposto tale “assegno”, attraverso il trasferimento a titolo “gratuito” alla della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa P_
coniugale.
Il ricorrente, inoltre, sul presupposto della mancata concessione di un assegno di mantenimento a favore dei figli, si è, comunque, dichiarato disposto al riconoscimento in favore della di un assegno divorzile pari ad € 200,00 P_
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mensili, tenendo conto dell'asserito trasferimento pro quota della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, in favore della resistente.
L'art. 5 L.898/1970 prevede che il Tribunale ricorrendo le condizioni indicate dallo stesso articolo, possa disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, che ha visto il suo apice nel 2018 con l'importante sentenza
a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287.
Occorre brevemente riportare il percorso giurisprudenziale compiuto fino al
2018.
A partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto