Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/03/2024, n. 354
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Testo completo
Nella procedura n. 4115/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4115/2022 tra
CR AN PA (avv. REGGIANI ROBERTO)
ATTORE
e
ARCA SERVIZI RL oggi EM ET RL (avv. SANFILIPPO BENEDETTO)
CONVENUTO
Oggi 13/03/2024, innanzi al dott.ssa Ersilia Carlucci, a seguito di udienza cartolare del 22/02/2024 celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate per CR AN PA dall'avv. REGGIANI ROBERTO e per ARCA SERVIZI RL (oggi EM ET RL), dall'avv. SANFILIPPO BENEDETTO.
Il Giudice dà lettura delle conclusioni precisate dalle parti, che concludono come da note scritte.
Al termine, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4115/2022 promossa da:
CR AN PA (Cod. Fisc.: 01806740153) elettivamente domiciliato in Guastalla (RE), Corso Garibaldi, n. 4, presso lo Studio e la Persona dell'avv. Reggiani RO (C.F.:[...]) del Foro di Reggio Emilia.
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
ARCA SERVIZI RL oggi EM ET RL (CF: 09106071005) rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Sanfilippo (C.F. [...]) del foro di TI (ME) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in QU (ME) via Montello 8 (pec: sanfilippobenedetto@pec.giuffre.it – fax 0941/727180).
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione conclusioni del 22.02.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, TO
AN PA ha citato in giudizio Arca Servizi RL al fine di vedere accolte le proprie conclusioni e revocato il decreto opposto, n. 1598/2022, reso in data 01.09.2022, RG 2933/2022.
TO AN ha, quindi, asserito che in data 24.11.2015 la società Arca Servizi RL accendeva presso la dipendenza del TO AN di Cremona il rapporto di conto corrente n.
194/010/3341.
In seguito a periodiche attività di vigilanza sui rapporti trattati, la filiale di Cremona disponeva l'aggiornamento della visura camerale della società correntista ed in tale frangente apprendeva l'intervenuta variazione, non comunicata, della compagine societaria.
Effettivamente in data 27.11.2017 RO EC vendeva alla società EM MA Ltd la propria quota di partecipazione nella società Arca Servizi RL;
anche la EM Software RL, rappresentata sempre dal EC, vendeva la propria quota di partecipazione nella società Arca
Servizi RL alla EM MA Ltd.
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Perciò, all'esito delle intervenute cessioni, il capitale sociale della Arca Servizi RL risultava detenuto per il 98,85% dalla società EM MA Ltd e per il restante 0,15% da IN AN.
Ha sostenuto parte opponente che dell'avvenuto cambio del controllo societario non veniva data comunicazione a TO AN.
Veniva quindi inviata, in data 21.02.2022, una comunicazione e-mail in forza della quale veniva disposto il blocco del conto corrente 194/010/3341: TO AN comunicava, quindi, al rappresentante della società cliente, TO MU, che vi era la necessità urgente di ottenere la documentazione necessaria ad adempiere l'obbligo di “adeguata verifica della clientela” previsto dalla normativa antiriciclaggio e che il rapporto di conto corrente non poteva proseguire presso la dipendenza di Cremona.
Ha affermato l'opponente che MU inviava in parte la documentazione necessaria e pertanto le si richiedeva di integrare la documentazione ancora mancante (atto costitutivo e visura di EM MA Ltd e atto di passaggio quote riguardante l'Arca Servizi con la quale la società è passata alla EM MA Ltd).
Tuttavia, secondo la tesi di parte opponente, MU, nell'interesse della società opposta, si rifiutava di sottoscrivere le richieste di estinzione del rapporto di conto corrente e di indicare le coordinate bancarie richieste per l'accreditamento delle somme da restituire, insistendo nel voler prelevare le somme dovute in contanti e al contempo cercando di operare online.
La Banca ha precisato di non avere eseguito il trasferimento della somma registrata a saldo del conto corrente a causa della mancata consegna della documentazione richiesta, della mancata sottoscrizione della richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente, del mancato adempimento all'obbligo di adeguata verifica della clientela e della mancata sottoscrizione dell'ordine di trasferimento dei fondi con indicazione del conto su cui accreditarli.
Tale essendo la ricostruzione dei fatti offerta, la Banca opponente ha sostenuto di aver legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto e di aver correttamente rifiutato il pagamento in contanti e provveduto ad accantonare la somma registrata a saldo attivo del conto corrente estinto su apposito conto corrente contabile “debitori/creditori diversi”, in attesa di indicazione delle richieste coordinate bancarie.
Ha quindi rassegnato le proprie conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna declaratoria:
▪ accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni esposte e per l'effetto,
▪ revocare l'impugnato decreto perché inammissibile ovvero perché improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta di data 01.02.2023 si è costituita in giudizio EM Net
RL, già Arca Servizi RL chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, ha asserito che la società opposta è regolarmente iscritta al n. 179 dello speciale
Albo dei Concessionari di Riscossione tenuto dal Ministero Economia e Finanza, con un capitale sociale di € 5.000.000,00 interamente versato (all. 2 parte convenuta) e svolge servizio di accertamento e riscossione tributi su tutto il territorio nazionale per conto dei Comuni clienti.
Ha affermato che nel 2013 la stessa accendeva presso la filiale di Reggio Emilia della banca TO AN Spa il contratto di conto corrente n. 194010000003341 e che nel corso degli anni la società mutava i propri dati societari, pur mantenendo la stessa identità giuridica.
Ha asserito, inoltre, che senza preavviso, con il pretesto di avere appreso del mutamento della compagine societaria con l'ingresso della società EM MA Ltd nella proprietà della società oggi
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opposta, la filiale della Banca con e-mail chiedeva di essere contattata telefonicamente e anticipava la volontà di recedere unilateralmente dal contratto.
Ha sostenuto che la banca richiedeva la trasmissione di ulteriori documenti, regolarmente trasmessi in data 21.02.2022 e che, ciò nonostante, procedeva a bloccare l'operatività del conto corrente, rifiutando gli ordini di pagamento effettuati online dalla società opposta.
Ha affermato che in data 24.02.2022, nonostante la trasmissione di tutta la documentazione richiesta, la banca comunicava il recesso unilaterale dal contratto di conto corrente, il quale comportava il definitivo blocco del conto e la mancata esecuzione delle disposizioni di bonifico già
a partire dal 23.02.2022.
Ha