Trib. Piacenza, sentenza 22/11/2024, n. 766

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 22/11/2024, n. 766
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 766
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


Oggetto: separazione giudiziale

Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa M G Presidente Rel. Est.
Dott.ssa L V Giudice
Dott.ssa M L D GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 14.7.2021
da
C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Antsohihy (Madagascar), rappresentata e difesa dall'Avv. M M del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, via Melchiorre
Gioia, n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.


- RICORRENTE -


contro
C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. M C del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via Santa Franca, n. 19, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. - RESISTENTE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa in data 16.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.4.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2021 chiedeva Parte_1 di sentire dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 28.12.2005 in Bettola (PC), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bettola, anno 2005, parte I, n. 4, ufficio
1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, matrimonio dal quale era nata, il 12.4.2006, la figlia . Per_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva che la residenza familiare veniva stabilita in Bettola (PC), Località Castignola di Padri n. 22, presso un immobile di proprietà esclusiva del Sig. e che l'unione matrimoniale era definitivamente CP_1 venuta meno a causa delle condotte prevaricatrici e minacciose poste in essere dal marito ai danni della moglie e della figlia. La ricorrente, infatti, rappresentava che poco dopo la nascita della figlia il marito rifiutava di fornire alla moglie il denaro necessario per la spesa alimentare e per l'acquisto di abiti o del materiale scolastico per e sempre Per_1 più spesso rientrava a casa in stato di ubriachezza, minacciando di uccidere moglie e figlia, anche su commissione, fino a quando la ricorrente nel mese di maggio 2021 si determinava a sporgere denuncia-querela in seguito alla quale madre e figlia venivano prontamente collocate presso una struttura protetta ad indirizzo secretato con conseguente presa in carico da parte del Servizio Sociale di Ponte Dell'Olio al fine di realizzare gli interventi di sostegno funzionali all'acquisizione di autonomia economica, abitativa e lavorativa. La ricorrente deduceva altresì di essere priva di occupazione lavorativa, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, nonché della suocera, sig.ra , senza mai percepire alcun compenso per il servizio svolto;
Persona_2 diversamente il marito lavorava in qualità di operaio con contratto a tempo determinato, potendo dunque contare su una retribuzione mensile tale da mantenere moglie e figlia.
Infine, precisava di non voler tornare a vivere nell'immobile adibito a casa familiare, in quanto, oltre ad essere ubicato in una frazione molto isolata e poco popolata, era confinante con la casa ove viveva la madre del signor CP_1
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava altresì l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento prevalente della Per_1 stessa presso la madre e regolamento di frequentazione con il padre secondo le modalità ritenute più opportune nell'esclusivo interesse e tutela della minore, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia in misura non inferiore ad Euro
500,00, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, nonché un assegno per il mantenimento della ricorrente di importo non inferiore ad Euro 400,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 20-21.7.2021, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
23.11.2021 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 16.11.2021 si costituiva in giudizio CP_1
, aderendo alla domanda di separazione personale della moglie, ma contestando
[...] integralmente quanto dedotto nel ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che già prima dell'instaurazione del presente giudizio pendeva un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna nell'ambito del quale era stato già adottato un decreto provvisorio limitativo della responsabilità genitoriale, con affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e incarico al Per_1
Servizio Sociale territorialmente competente di predisporre alcuni interventi a sostegno di entrambi i genitori e della minore nonché di regolamentare gli incontri del padre con la minore. Il resistente eccepiva, pertanto, l'incompetenza del Tribunale ordinario in ordine alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale, stante la già radicata competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Contestava altresì la ricostruzione operata in ricorso in ordine alle condotte pregiudizievoli asseritamente poste in essere dal sig. nei confronti di moglie e figlia, in quanto manifestamente infondata e comunque CP_1 carente sotto il profilo probatorio, non essendo stata accertata alcuna responsabilità penale in capo al resistente e non essendo stata adottata alcuna misura cautelare nei confronti dello stesso. Precisava, inoltre, che l'allontanamento dalla casa coniugale da parte di moglie e figlia con collocazione delle stesse presso una struttura protetta discendeva unicamente da un'autonoma scelta della ricorrente, la quale non aveva avuto alcun riguardo alla volontà e all'interesse della figlia. Quanto alla condizione economico- reddituale, rilevava che la moglie, in costanza di matrimonio, non aveva mai svolto attività lavorativa, eccetto qualche occupazione stagionale a carattere occasionale nelle campagne limitrofe;
inoltre, nonostante l'impegno profuso dal marito nel reperire un lavoro per la moglie, quest'ultima si era sempre mostrata refrattaria a svolgere una qualsiasi attività, rifiutando persino di occuparsi della cura della suocera, rinunciando così al compenso per
l'eventuale servizio svolto. Precisava altresì di aver sempre aiutato la moglie negli spostamenti, non essendo quest'ultima munita di patente di guida, accompagnandola ovunque e financo essendo costretto a chiedere finanziamenti per pagare i viaggi in
Madagascar dove la moglie era solita andare per far visita alla sua famiglia, lasciando in tali occasioni la figlia da sola con il padre per uno o due mesi. In aggiunta, Per_1 deduceva di essersi sempre occupato della gestione della figlia, interessandosi del suo andamento scolastico e facendo fronte a tutte le sue esigenze, non facendo mai mancare nulla né alla moglie né alla figlia. Rilevava, inoltre, che la crisi del rapporto coniugale
derivava dalla violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della moglie, la quale rifiutava da tempo qualsiasi contatto e rapporto intimo con il marito, rendendo comunque intollerabile la convivenza. Si opponeva al versamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, posto che la stessa si trovava nella condizione di poter far fronte al proprio mantenimento tenuto conto della sua giovane età, della sua capacità lavorativa nonché del sostegno fornitole dal Servizio Sociale competente. Infine, riferiva di lavorare in qualità di operaio con contratto a tempo determinato, percependo una retribuzione mensile netta pari a circa 1.700,00 Euro, la quale, però, risultava gravata da un mutuo con rata mensile di circa 482,00 Euro nonché da due finanziamenti contratti per esigenze familiari con rate mensili pari a 745,30 Euro, per un totale di 1.227,30 Euro da decurtare dalla retribuzione mensile.
Sulla base di tali motivi, il resistente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale per i Minorenni di Bologna in ordine alle questioni inerenti alla responsabilità genitoriale;
nel merito, chiedeva di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, rigettando la domanda di addebito della separazione al marito formulata da controparte. Domandava altresì il rigetto della domanda avente ad oggetto la corresponsione di un assegno per il mantenimento della moglie, chiedendo di disporre, in capo a quest'ultima, l'obbligo di reperire un'adeguata occupazione lavorativa entro il termine massimo di sei mesi, tale da soddisfare il proprio mantenimento e di contribuire insieme al padre al mantenimento della figlia. Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa familiare sita in Bettola (PC), località Castigliola n. 22, in suo favore e di sentire porre a suo carico un contributo per il mantenimento della figlia non superiore ad Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la
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