Trib. Siena, sentenza 17/12/2024, n. 854
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Testo completo
N. 1569/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO Il Tribunale Ordinario di Siena, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Marianna Serrao Presidente Relatore Estensore Dott.ssa IU Capannoli Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice nella controversia iscritta al 1569/23 rg. tra
nato a [...] in data [...], CF ed Parte_1 C.F._1 attualmente residente in [...], Colle di Val D'Elsa (SI), al fine della presente procedura rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Ciacci (C.F. del Foro CodiceFiscale_2 di Siena, con studio in Siena Viale Vittorio Veneto n. 13, dove elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
residente in [...] , C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa - per mandato posto in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione –dall'Avv. Luca Cipriani del Foro di Siena c.f. : ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore in Poggibonsi, Via Salceto nr. 1. RESISTENTE avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : Per parte ricorrente
“ Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, poste le considerazioni in precedenza esposte, la documentazione prodotta, le risultanze di causa, modificare le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio citata, come di seguito esposto.
In Via Principale, immediata, nel merito, in ogni caso, posto quanto in epigrafe ed in ricorso introduttivo dedotto ed ampiamente documentato, sia circa il fatto della dimostrata capacità lavorativa della NO , sia per le innumerevoli occasioni di Controparte_1 lavoro portate alla attenzione della da parte dei figli IU e , sia CP_1 Per_1 riguardo alle variate e diminuite possibilità economiche del posta anche la Pt_1 dichiarazione della controparte resa in interrogatorio formale di aver reperito un lavoro, visto il contratto di lavoro allegato dalla , il ricorrente chiede la modifica e CP_1 dunque la revoca/totale ablazione della disposizione economica di cui alla sentenza di divorzio, che ha imposto al la corresponsione di € 700,00 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile in favore della e conseguentemente di essere esentato integralmente CP_1
Pagina 1
dalla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore di questa e ciò a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della ( allegato 6 Controparte_1 comparsa controparte), ossia dal mese successivo al giugno 2023 (12/06/2023) e quindi Voglia il Tribunale adito retroagire la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della donna, al momento del reperito lavoro/sottoscritto contratto, il tutto con ripetizione di quanto, nel periodo ritenuto, percepito dalla , oltre interessi in CP_1 favore dell'istante dal momento del dovuto. Pertanto e di conseguenza, Voglia il Tribunale adito dichiarare la immediata sospensione della corresponsione dell'assegno di divorzio, comunque revocandone in toto la misura. Voglia inoltre decretare l'obbligo, da parte della
di ripetizione delle somme percepite a far data dalla assunzione nel posto di CP_1 lavoro. Sempre in via principale, nel merito, ma in ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale adito revocare la misura dispositiva dell'assegno di divorzio retroagendo la revoca a far data dal deposito della domanda da parte dell'istante ( 14 luglio 2023) In Parte_1 via di ulteriore estremo subordine e comunque in denegatissima ipotesi Nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere non interamente ablabile/revocabile l'assegno di divorzio nella misura illo tempore disposta, Voglia il Tribunale adito, disporre una riduzione dell'assegno di divorzio da € 700,00 a massimo € 150,00 al mese, tenuto conto anche del reperito lavoro della controparte a far data dal 12 giugno 2023, comunque in ogni caso limitando temporalmente la corresponsione del ridotto assegno di divorzio a carico del Pt_1 a massimo due anni a decorrere dalla deposito del presente ricorso e sempre in assoluta ed obbligata considerazione dei redditi netti del e del reperito lavoro da parte della Pt_1
, nonché della dimostrata capacità della donna di reperire lavoro, svolgerlo nel CP_1 tempo e di produrre reddito, il tutto sempre con ripetizione delle somme che risulteranno in eccedenza a seguito della richiesta disposizione diminutiva/ riduttiva dell'assegno di divorzio, a decorrere dal momento del reperito impiego da parte della , o, in CP_1 subordine, dal momento del deposito del presente ricorso ( 14 luglio 2023), sempre oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Voglia il Tribunale adito tenere conto del comportamento della controparte che ha ammesso il reperito lavoro solo perché obbligata, si chiede tenersi conto di tale atteggiamento anche in caso di semplice riduzione della misura di assegno divorzile, nonchè per la condanna alle spese di causa a carico della controparte.
Voglia il Tribunale adito in via immediata ordinare alla , la produzione Controparte_1 degli estratti di conto corrente che rechino il saldo e aggiornati rispetto a quelli prodotti dopo reiterate istanze giudiziali. Si richiede l'ammissione integrale delle testimonianze come di seguito capitolate per i testi indicati.
1) CV avete inviato/portato a vs madre gli annunci che vi si mostra. Controparte_1
2) CV perché avete prodotto a gli annunci di lavoro che vi si mostra Controparte_1
3) CV la vi invitava presso la di lei abitazione per parlare degli annunci che le CP_1 avevate inviato
4) CV vi recavate all'appuntamento datovi a casa di vs madre e, nell'occasione siete stati aggrediti dalla che vi consigliava cosa fare delle offerte di lavoro da voi a lei CP_1 inviate e asseriva di volere “ tutti i soldi” di vostro padre.
5) CV se avete oggi rapporti con Controparte_1
6) CV vero che vostra madre tenta da sempre di riattivare il rapporto madre figli con voi
Pagina 2
7) CV sapete che la oggi ha un contratto di lavoro se si, come lo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALANO Il Tribunale Ordinario di Siena, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Marianna Serrao Presidente Relatore Estensore Dott.ssa IU Capannoli Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice nella controversia iscritta al 1569/23 rg. tra
nato a [...] in data [...], CF ed Parte_1 C.F._1 attualmente residente in [...], Colle di Val D'Elsa (SI), al fine della presente procedura rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Ciacci (C.F. del Foro CodiceFiscale_2 di Siena, con studio in Siena Viale Vittorio Veneto n. 13, dove elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
residente in [...] , C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa - per mandato posto in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione –dall'Avv. Luca Cipriani del Foro di Siena c.f. : ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore in Poggibonsi, Via Salceto nr. 1. RESISTENTE avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : Per parte ricorrente
“ Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, poste le considerazioni in precedenza esposte, la documentazione prodotta, le risultanze di causa, modificare le condizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio citata, come di seguito esposto.
In Via Principale, immediata, nel merito, in ogni caso, posto quanto in epigrafe ed in ricorso introduttivo dedotto ed ampiamente documentato, sia circa il fatto della dimostrata capacità lavorativa della NO , sia per le innumerevoli occasioni di Controparte_1 lavoro portate alla attenzione della da parte dei figli IU e , sia CP_1 Per_1 riguardo alle variate e diminuite possibilità economiche del posta anche la Pt_1 dichiarazione della controparte resa in interrogatorio formale di aver reperito un lavoro, visto il contratto di lavoro allegato dalla , il ricorrente chiede la modifica e CP_1 dunque la revoca/totale ablazione della disposizione economica di cui alla sentenza di divorzio, che ha imposto al la corresponsione di € 700,00 mensili a titolo di assegno Pt_1 divorzile in favore della e conseguentemente di essere esentato integralmente CP_1
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dalla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore di questa e ciò a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della ( allegato 6 Controparte_1 comparsa controparte), ossia dal mese successivo al giugno 2023 (12/06/2023) e quindi Voglia il Tribunale adito retroagire la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della donna, al momento del reperito lavoro/sottoscritto contratto, il tutto con ripetizione di quanto, nel periodo ritenuto, percepito dalla , oltre interessi in CP_1 favore dell'istante dal momento del dovuto. Pertanto e di conseguenza, Voglia il Tribunale adito dichiarare la immediata sospensione della corresponsione dell'assegno di divorzio, comunque revocandone in toto la misura. Voglia inoltre decretare l'obbligo, da parte della
di ripetizione delle somme percepite a far data dalla assunzione nel posto di CP_1 lavoro. Sempre in via principale, nel merito, ma in ipotesi subordinata, Voglia il Tribunale adito revocare la misura dispositiva dell'assegno di divorzio retroagendo la revoca a far data dal deposito della domanda da parte dell'istante ( 14 luglio 2023) In Parte_1 via di ulteriore estremo subordine e comunque in denegatissima ipotesi Nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere non interamente ablabile/revocabile l'assegno di divorzio nella misura illo tempore disposta, Voglia il Tribunale adito, disporre una riduzione dell'assegno di divorzio da € 700,00 a massimo € 150,00 al mese, tenuto conto anche del reperito lavoro della controparte a far data dal 12 giugno 2023, comunque in ogni caso limitando temporalmente la corresponsione del ridotto assegno di divorzio a carico del Pt_1 a massimo due anni a decorrere dalla deposito del presente ricorso e sempre in assoluta ed obbligata considerazione dei redditi netti del e del reperito lavoro da parte della Pt_1
, nonché della dimostrata capacità della donna di reperire lavoro, svolgerlo nel CP_1 tempo e di produrre reddito, il tutto sempre con ripetizione delle somme che risulteranno in eccedenza a seguito della richiesta disposizione diminutiva/ riduttiva dell'assegno di divorzio, a decorrere dal momento del reperito impiego da parte della , o, in CP_1 subordine, dal momento del deposito del presente ricorso ( 14 luglio 2023), sempre oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Voglia il Tribunale adito tenere conto del comportamento della controparte che ha ammesso il reperito lavoro solo perché obbligata, si chiede tenersi conto di tale atteggiamento anche in caso di semplice riduzione della misura di assegno divorzile, nonchè per la condanna alle spese di causa a carico della controparte.
Voglia il Tribunale adito in via immediata ordinare alla , la produzione Controparte_1 degli estratti di conto corrente che rechino il saldo e aggiornati rispetto a quelli prodotti dopo reiterate istanze giudiziali. Si richiede l'ammissione integrale delle testimonianze come di seguito capitolate per i testi indicati.
1) CV avete inviato/portato a vs madre gli annunci che vi si mostra. Controparte_1
2) CV perché avete prodotto a gli annunci di lavoro che vi si mostra Controparte_1
3) CV la vi invitava presso la di lei abitazione per parlare degli annunci che le CP_1 avevate inviato
4) CV vi recavate all'appuntamento datovi a casa di vs madre e, nell'occasione siete stati aggrediti dalla che vi consigliava cosa fare delle offerte di lavoro da voi a lei CP_1 inviate e asseriva di volere “ tutti i soldi” di vostro padre.
5) CV se avete oggi rapporti con Controparte_1
6) CV vero che vostra madre tenta da sempre di riattivare il rapporto madre figli con voi
Pagina 2
7) CV sapete che la oggi ha un contratto di lavoro se si, come lo
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