Trib. Belluno, sentenza 03/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Belluno, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Belluno
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2022 R.G. promossa
da
GI TT, con l'avv. SPINAZZE' MARIO, come da mandato in atti
- ATTORE
contro
ST RA, con l'avv. MARCO DAL BEN, come da mandato in atti
- CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni richiesta ed eventuale nuova domanda
di parte convenuta e su cui comunque non si accetta contraddittorio, visti gli
artt.2043, 2052 c.c. e vista la sentenza che ha già accertato che le lesioni riportate dal
ricorrente sono conseguenza immediata e diretta dell'omesso e inadeguato controllo di
ER CR sull'animale a sua responsabilità e custodia e visto altresì il notevole
lasso tempo trascorso dal pur banale sinistro per l'inutile, quanto dannosa, resistenza
della compagnia assicuratrice (vero convenuto di pietra nel giudizio), condannare
ER CR al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, le
spese mediche e ogni altra ivi pari a €.25.000,00 o nella maggiore o diversa somma
risultante di giustizia, oltre interessi e spese dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e
1 con ristoro di ogni contributo unificato e spesa di notifica, nonché diritti ed onorari del
giudizio, IVA, Registro e CPA.
• Con ampia vittoria risarcitoria, anche ex art.96 c.p.c., vista la palese ed ingiustificata
temerarietà della resistenza di controparte, attuata evidentemente per meri scopi
dilatori, sull'accertamento di fatti ben noti, già certi e legalmente ovvi.
CONCLUSIONI di parte convenuta:
Nel merito: voglia il Tribunale adito rigettare la domanda attorea, siccome infondata
in fatto e in diritto;

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale
dell'attore e per testi sui capitoli, che qui di seguito si trascrivono:
1) 'Vero che in data 22.07.2021 la convenuta si trovava presso il Rifugio La Grava in
compagnia dei figli NI AR ed AB AR con il figlio di pochi mesi,
nonché con il compagno NO LE, per pranzare tutti assieme;
vi erano con

loro anche due cani: uno dell'odierna convenuta ed uno di proprietà della figlia
AB, che erano tenuti al guinzaglio';
2) 'Vero che, quando i suddetti avventori si trovavano seduti all'esterno del Rifugio, il
signor TA e la moglie, che ne sono i gestori, uscirono dal fabbricato del Rifugio ed
ebbero modo di chiacchierare con loro, mentre i cani, vedendo le due persone che si
avvicinavano, si ritrassero per quanto consentito dalla lunghezza dei guinzagli';
3) 'Vero che, avendo deciso la signora ER di pranzare con i suoi famigliari nella
veranda, i cani furono legati ad una struttura situata a circa 10-15 metri dal Rifugio,
precisamente a due pali, mettendo loro a disposizione una ciotola di acqua fresca';
4) 'Vero che il signor TA, recatosi a prendere in auto dei turisti che non volevano
salire a piedi, al ritorno parcheggiò l'auto non nello spiazzo dove l'aveva presa, ma
circa a due-tre metri dal posto in cui i cani erano stati legati';
5) 'Vero che, accortosi di ciò, il signor NO LE si portò immediatamente
vicino ai cani e ammonì il signor TA dicendogli: 'Stai lontano dai cani!';
l'attore,

2 rispondendo di essere amico dei cani, allungò ugualmente la mano per accarezzare il
cane della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi