Trib. Catania, sentenza 01/08/2024, n. 3976
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. M E Presidente
2. dott. M R A Giudice
3. dott. I M E C B Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel proc. civile iscritto al n. 18191/2019 RG promosso da
nato in Catania il 8/10/1979, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. F C che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
nata in Catania il 2/8/1982, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. M C che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
1
, nato in Catania il 13/8/2004, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. R L che rapp. e dif. per procura in atti.
INTERVENIENTE AUTONOMO
LITISCONSORTILE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 12/7/2024 attesa la
rinunzia ai termini di legge cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della sua separazione personale dal coniuge
[...]
con la quale aveva contratto matrimonio il 24/8/2000 e Controparte_1
dal quale era nato il figlio in data 13/8/2004. CP_2
Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costutitasi in giudizio svolgeva le deduzioni e Controparte_1
richieste calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, all'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito alla udienza
presidenziale, veniva indi disposto nei termini quivi di seguito trascritti:
“Il Giudice Cannata Baratta in funzioni di presidente, sciogliendo la riserva assunta alla udienza presidenziale in data
23/3/2021;
esaminati gli atti e documenti (proc. n. 18191/2019 RG);
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visto il proprio pregresso provvedimento in data
21/11/2020 con il quale “ritenuto che, ai fini delle assumende determinazioni ex art. 708 cpc in punto di affidamento e collocamento
[...]
nato il 2/8/2004 - e di determinazione dei tempi e modalità di Persona_1
incontro con lo stesso del genitore non affidatario e/o collocatario, avendo CP_1
– istante l'affidamento esclusivo del figlio alla madre - dedotto la tenuta da
[...]
parte di di gravissime e reiterate condotte aggressive, Parte_1
umilianti e violente moralmente e fisicamente nei confronti della moglie anche in presenza del figlio minorenne (violenza assistita) nonché in confronto di quest'ultimo indi tristemente e sofferentemente “consapevole del disamore paterno”, nonché
d'essere il coniuge dedito al gioco d'azzardo con sperpero delle sostanze necessarie al sostentamento della famiglia deprivata indi anche del minimo vitale, mentre
ha istato l'affidamento del minore ad entrambi i genitori seppur Parte_1
con collocamento presso la madre”, è stato disposto anzitutto l'ascolto del figlio minorenne , ai sensi dell'art. 6 della CP_2
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, ed è stato altresì nominato il Curatore Speciale del minore;
ritenuto che
alla udienza presidenziale in data 11/2/2021 il figlio minorenne , nato il 13/8/2004, in sede CP_2
di ascolto espletato con modalità serenamente colloquiali in assenza delle parti e dei difensori - (“la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n. 7282 del 26 marzo 2010) ha anche chiarito che
l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i
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bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato” (così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n. 27207) - ha espresso quanto segue “vivo con mamma nella casa a Catania dove prima che papà e mamma si separassero vivevamo tutti insieme;
mamma è
fidanzata con che non vive con noi;
saltuariamente Per_2
viene a casa e ogni tanto pranza con noi;
io papà, che pure non sento parte della mia vita, non è che non lo voglio vedere, ma
avendo una mia vita, miei amici e cose da fare, vorrei vedere papà come e quando me la sento, mettendomi d'accordo di volta in volta con papà, ma senza allontanarmi dal contesto e dalle
adiacenze della mia casa perché non mi sento sicuro da solo con papà lontano da casa”;
ritenuto che, costituitosi in giudizio con comparsa in data
22/3/2021 il Curatore Speciale del minore , avv. CP_2
R L, chiedeva disporsi l'affidamento in via esclusiva del figlio minorenne alla madre, istando indi alla
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udienza in data 23/3/2021 l'imposizione a carico del
dell'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio con un assegno mensile di euro 280,00 – nelle more dell'espletamento di indagini economico-patrimoniali - oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore;
alla medesima udienza il procuratore alle liti del , avv. Parte_1
F C, dichiarava di non opporsi “allo stato, all'affidamento esclusivo del minore alla madre” ed CP_2
il procuratore alle liti della avv. Angela Chimento, CP_1
non opponendosi allo stato alla determinazione del contributo
ordinario nei limiti del cd. minimo vitale, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva l'imposizione a carico del Parte_1
“altresì di contributo di mantenimento della sig.ra CP_1
istando disporsi indagini tributarie”;
infine la CP_1
personalmente presente evidenziava che “il minore CP_2
nella giornata di domani ha un appuntamento presso la NPI
Corso Italia in Catania”;
ritenuto che, alla stregua della domanda proposta dal Curatore
Speciale del minore, avv. R L, degli elementi in atti e della espressa non opposizione “allo stato” di controparte, dispone il Presidente l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, con collocamento dello stesso presso la casa familiare sita in Catania, Villaggio S. Agata, Zona B n. 113, che assegna dunque
in uso esclusivo a , quale genitore affidatario Controparte_1
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del minore perché la stessa ivi con il minore viva, con i mobili e le suppellettili che ne costituiscono l'arredo;
in ordine agli incontri del figlio , nato il 13/8/2004 CP_2
e, dunque, da tempo entrato nel suo 17° anno di età che compirà tra qualche mese, con il padre DEVE
EVIDENZIARSI IL DOVEROSO RISPETTO CP_3
DELLA
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