Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 17958
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 17620 del 2022, vertente tra
- ( , nato a [...] il [...], rappresentato e TE C.F._1 difeso dall'avv. Elettra Bianchi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Ciardo, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 26.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio TE con rito concordatario con la sig.ra in Roma in data 29.09.2001 (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, atto N. 01578, Parte II, Serie A01), e dalla unione erano nati i figli (02/02/2002), prematuramente deceduto in data 18.03.2013, e Per_1 Per_2
(12/03/2005);
con decreto n. cronol. 14295/2021 del 24/06/2021 (RG n. 64395/2020) il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: ognuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, l'affido condiviso dell'allora figlia minore con collocamento presso il domicilio materno, la vendita della casa familiare e le Per_2 modalità di riparto del ricavato, un assegno paterno per il mantenimento della figlia di € 500 mensili, oltre ad ulteriori € 300 per spese di abbigliamento, nonché il pagamento delle intere spese mediche ed attività sportive, ripartendosi le restanti spese al 50% con la moglie.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero confermate le statuizioni separative.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, aderendo alla domanda di divorzio, affido, CP_1 collocamento e frequentazione della figlia minore contestava tuttavia le ulteriori prospettazioni Per_2 formulate ex adverso, chiedendo di contro il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di
€ 700 mensili e l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia a € 1.000 mensili, avuto
riguardo alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione della casa di attuale residenza
(sita in Roma, Via Archimede 139), con la conferma per il resto delle statuizioni separative (contributo paterno delle spese di abbigliamento della ragazza fino all'importo massimo mensile di €
300, delle spese mediche ed attività sportive della figlia ripartendosi al 50% le restanti spese Per_2 straordinarie).
All'udienza cartolare del 08.11.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione. Instaurata la fase istruttoria, il GI assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Con provvedimento del 21.06.2023 il giudice istruttore, ritenute le istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte generiche, in parte non contestate e in parte già documentalmente provate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza fissata il G.I. riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella afferente al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non essendoci questioni riguardanti l'affidamento e il collocamento Per_2 della stessa, nonché quella riguardante l'assegno divorzile richiesto da . Controparte_1
Va detto che il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, hanno una narrazione diversa ripercorrendo entrambi la storia matrimoniale e le ragioni della crisi dell'unione in maniera differente, come se la già intervenuta separazione non fosse stata metabolizzata. Certamente la morte del figlio di soli 11 anni, nella narrazione di entrambi e comprensibilmente, ha rappresentato uno spartiacque determinante della loro storia familiare. Il presente procedimento di divorzio, con domanda intervenuta dopo un tempo relativamente breve dalla intervenuta separazione consensuale, sembra aver portato le parti a rivivere le ragioni della crisi, che tuttavia non hanno rilevanza giuridica nel presente giudizio, atteso che la separazione è intervenuta consensualmente.
.
Contributo per il mantenimento della figlia
Le parti sono genitori di (19 anni), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, convivente con la madre e studentessa universitaria.
Non vi sono statuizioni in tema di affido che riguardino la figlia, che, per la sua età, ha esigenze diverse e maggiori in termini di abbigliamento, sport, frequentazioni, interessi e svaghi rispetto a quando era adolescente e comunque rispetto all'epoca della separazione. Con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il suo mantenimento di € 500 mensili, oltre un ulteriore somma di
€ 300 per spese relative all'abbigliamento, il 100% delle spese mediche e sportive, oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 17620 del 2022, vertente tra
- ( , nato a [...] il [...], rappresentato e TE C.F._1 difeso dall'avv. Elettra Bianchi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Ciardo, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 26.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio TE con rito concordatario con la sig.ra in Roma in data 29.09.2001 (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, atto N. 01578, Parte II, Serie A01), e dalla unione erano nati i figli (02/02/2002), prematuramente deceduto in data 18.03.2013, e Per_1 Per_2
(12/03/2005);
con decreto n. cronol. 14295/2021 del 24/06/2021 (RG n. 64395/2020) il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: ognuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, l'affido condiviso dell'allora figlia minore con collocamento presso il domicilio materno, la vendita della casa familiare e le Per_2 modalità di riparto del ricavato, un assegno paterno per il mantenimento della figlia di € 500 mensili, oltre ad ulteriori € 300 per spese di abbigliamento, nonché il pagamento delle intere spese mediche ed attività sportive, ripartendosi le restanti spese al 50% con la moglie.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero confermate le statuizioni separative.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, aderendo alla domanda di divorzio, affido, CP_1 collocamento e frequentazione della figlia minore contestava tuttavia le ulteriori prospettazioni Per_2 formulate ex adverso, chiedendo di contro il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di
€ 700 mensili e l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia a € 1.000 mensili, avuto
riguardo alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione della casa di attuale residenza
(sita in Roma, Via Archimede 139), con la conferma per il resto delle statuizioni separative (contributo paterno delle spese di abbigliamento della ragazza fino all'importo massimo mensile di €
300, delle spese mediche ed attività sportive della figlia ripartendosi al 50% le restanti spese Per_2 straordinarie).
All'udienza cartolare del 08.11.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione. Instaurata la fase istruttoria, il GI assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Con provvedimento del 21.06.2023 il giudice istruttore, ritenute le istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte generiche, in parte non contestate e in parte già documentalmente provate, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza fissata il G.I. riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 3755/2023 pubbl. il 07/03/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quella afferente al contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non essendoci questioni riguardanti l'affidamento e il collocamento Per_2 della stessa, nonché quella riguardante l'assegno divorzile richiesto da . Controparte_1
Va detto che il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, hanno una narrazione diversa ripercorrendo entrambi la storia matrimoniale e le ragioni della crisi dell'unione in maniera differente, come se la già intervenuta separazione non fosse stata metabolizzata. Certamente la morte del figlio di soli 11 anni, nella narrazione di entrambi e comprensibilmente, ha rappresentato uno spartiacque determinante della loro storia familiare. Il presente procedimento di divorzio, con domanda intervenuta dopo un tempo relativamente breve dalla intervenuta separazione consensuale, sembra aver portato le parti a rivivere le ragioni della crisi, che tuttavia non hanno rilevanza giuridica nel presente giudizio, atteso che la separazione è intervenuta consensualmente.
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Contributo per il mantenimento della figlia
Le parti sono genitori di (19 anni), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2 autosufficiente, convivente con la madre e studentessa universitaria.
Non vi sono statuizioni in tema di affido che riguardino la figlia, che, per la sua età, ha esigenze diverse e maggiori in termini di abbigliamento, sport, frequentazioni, interessi e svaghi rispetto a quando era adolescente e comunque rispetto all'epoca della separazione. Con l'ordinanza presidenziale venivano confermate le statuizioni separative, che prevedevano a carico del padre un contributo per il suo mantenimento di € 500 mensili, oltre un ulteriore somma di
€ 300 per spese relative all'abbigliamento, il 100% delle spese mediche e sportive, oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza
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