Trib. Agrigento, sentenza 13/11/2024, n. 1419
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa G D S, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1963 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FANARA Parte_1
FABIO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 19.6.24 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere un docente assunto con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
Deduceva, quindi, di essere stato ingiustamente escluso dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato. In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del . 15219 del 15 ottobre CP_2
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Richiamava pronunce della Corte di Giustizia
Europea, del Consiglio di Stato e della Cassazione, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali.
Chiedeva, infine, il riconoscimento del proprio diritto e la condanna del CP_1 all'attribuzione del beneficio in questione.
Il , ritualmente convenuto, rimaneva contumace. CP_1
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del
13.11.24
Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La Carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_3
A tal proposito, si rileva che l'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.[…] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.” La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi