Trib. Trento, sentenza 25/11/2024, n. 1060
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Testo completo
N. R.G. 1851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
TI IV residente in 38032 Canazei (TN) – Streda do Ruf de Antermont n. 1 e con studio in
38032 Canazei (TN) - Strada Dolomites n. 60 (C.F. [...]– P.IVA 01577630229), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Talmon (C.F. [...]) e Flavia AOni (C.F.
[...]), entrambi con studio in 38032 Canazei (TN) – Via de Pareda n. 50, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in virtù di procura in calce al ricorso per D.I. dd. 02.05.2019 ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc;
APPELLANTE
CONTRO
RE ER (C.F. [...]) residente in [...], rappresentato e difeso dell'avv. Lara Battisti (C.F. [...]), con studio anche in 38036 San Giovanni di Fassa / Sen Jan (TN) Strada de Sas da le Undesc n. 18, con domicilio ivi eletto, giusta procura alle liti ex art. 83 cpc e costituzione a nuovo procuratore rilasciate su foglio separato contenuto nel fascicolo telematico;
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cavalese n. 5/2023 dd. 03.01.2023, depositata il 05.01.2023, non notificata. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE Nel merito:
-respingere, per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande formulate dall'attore in opposizione in quanto infondate in fatto e diritto;
-per l'effetto, per le motivazioni sopra meglio esplicate, confermare il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso dal Giudice di Pace di Cavalese, e conseguentemente condannare il Signor RE ER a pagare in favore dell'ing. IV TI la somma pari ad € 3.224,00 (tremiladuecentoventiquattro/00), detratto quanto ha già pagato, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto sino al giorno dell'effettivo pagamento, alle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 526,00
pagina 1 di 9
(cinquecentoventisei/00), di cui € 76,00 (settantasei/00) per spese ed € 450,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA, CNPA, e successive ed occorrende. In via istruttoria:
-richieste istruttorie come già formulate nell'atto di appello dd. 03.07.2023.
Con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CNPA come per legge, della fase monitoria e della presente. CONCLUSIONI DELL'APPELLATO Nel merito
-per le ragioni di cui alla narrativa, respingere tutte le domande avanzate dal signor TI Ing. IV nei confronti dell'appellato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5 del 5.1.2023 del Giudice di Pace di Cavalese. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 91 cpc. In via istruttoria Parte appellata si oppone alla richiesta ammissione delle prove testimoniali formulata dall'ing. TI, in quanto inammissibili, superflue e vertenti su fatti che avrebbero dovuto essere provati documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che con atto di citazione datato 25.06.2019, ritualmente notificato in data 28.06.2019,
RE ER proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di Cavalese avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso il 07.05.2019 e notificato il 23.05.2019, convenendo in giudizio
TI IV, e chiedendo, in via preliminare, respingersi la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione di detto decreto;
nel merito, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve al TI in relazione alle causali di cui al decreto anzidetto;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'opponente a sostegno delle domande formulate che il ricorso depositato da controparte si fondava sull'asserito mancato pagamento da parte del RE del compenso asseritamente dovuto dallo stesso per le prestazioni professionali svolte dall'ing. IV TI nell'ambito della ristrutturazione delle pp. mm. 5 e 6 della p. ed. 782 in c.c. Canazei ed oggetto della fattura n. 13 dd. 31.12.2018 azionata in sede monitoria.
Assumeva il RE che alcun incarico era stato conferito al professionista in quanto alcun documento era stato prodotto in tal senso dal TI, di talché alcun rapporto di prestazione d'opera professionale si era instaurato tra le parti. Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto rappresentava l'opponente che il TI risultava essere il progettista ed il tecnico incaricato dai potenziali acquirenti del suddetto immobile, ovvero
LA AO e AD NE, di redigere il progetto e di assisterli nella fase relativa alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita – tuttavia l'attuale opponente, successivamente alla sottoscrizione di detto contratto, decideva di non addivenire al rogito, di talché, in forza di tale recesso, corrispondeva ai due promittenti acquirenti la somma di € 12.000,00 prevista nel preliminare a titolo di penale. Rammentava, infine, l'opponente che la fattura commerciale, qualora contestata come nel caso di specie, non costituiva prova del credito fatto valere, in quanto proveniente dal medesimo soggetto che intende utilizzarla. Costituitosi con comparsa dd. 30.10.2019, l'opposto TI IV, nel rappresentare che la prestazioni di cui l'ing. TI chiedeva il pagamento al RE derivavano dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2230 e segg. c.c., intercorso tra gli stessi nel 2010 ed avente ed pagina 2 di 9
oggetto la predisposizione della documentazione tecnica e delle domande amministrative necessarie per porre in essere i lavori di ristrutturazione, come si evinceva dalla documentazione prodotta, tra cui la
“comunicazione di onorario” dd. 26.11.2015, ove erano state elencate tutte le attività tecniche / professionali svolte, chiedeva, in via preliminare, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, respingere le avverse domande, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse. Con sentenza n. 5/2023 dd. 03.01.2023, depositata il 05.01.2023, il Giudice di Pace di Cavalese, nel dichiarare esistente un rapporto contrattuale di fatto tra la parti, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, revocava il decreto ingiuntivo opposto ed accertava e dichiarava “il diritto dell'Ing. TI al compenso, per l'attività dallo stesso posta in essere nell'interesse del Signor RE, che si liquida, in via equitativa, nella somma omnicomprensiva di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio e del procedimento monitorio.
Avversa detta sentenza proponeva gravame TI IV con atto di citazione in appello dd.
03.07.2023, ritualmente notificato in data 03.07.2023, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di 1° grado, ovvero: nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso dal Giudice di Pace di Cavalese, con conseguente condanna di RE ER a pagare in favore di TI IV, la somma di € 3.224,00, detratto quanto già pagato, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento monitorio e di entrambi i gradi del giudizio. In particolare, nel riportare i singoli capi oggetto di contestazione, l'appellante deduceva, quali motivi di appello: A) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 114 cpc per aver giudicato il Giudice di Pace secondo equità;
B) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc relativamente alle prove documentali comprovanti l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c.;
errata ed omessa valutazione delle prove documentali, omessa valutazione delle prove orali;
C) violazione e falsa applicazione degli artt. 2031 e 2330 c.c., errata qualificazione del rapporto sorto tra le parti in causa;
D) condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi con comparsa dd. 25.10.2023, l'appellato RE ER rammentava che all'udienza dd. 15.11.2022, nell'ambito del primo grado del giudizio, aveva offerto la somma di €2.500,00 a tacitazione di ogni pretesa, specificando di nulla voler riconoscere nel merito, di talché rimanevano impregiudicate tutte le domande e le eccezioni formulate nel corso del primo grado del giudizio ed in particolare quelle relative all'inesistenza di un'obbligazione giuridica tra le parti in mancanza del conferimento dell'incarico. Evidenziava l'appellato che nel corso del giudizio aveva sempre negato di aver conferito espresso mandato oneroso all'ing. IV TI per l'esecuzione di progetti relativi alla ristrutturazione del proprio appartamento sito in Canazei, essendosi trattato, in realtà, di una prestazione di natura amicale, come ritenuto dal giudice di prime cure (“1) è pacifico che vi era un rapporto di amicizia tra le odierne parti processuali;
2) è, per stessa ammissione dell'attore, certo ed incontrovertibile che l'ing. TI si sia offerto di aiutare il signor RE nella predisposizione di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
TI IV residente in 38032 Canazei (TN) – Streda do Ruf de Antermont n. 1 e con studio in
38032 Canazei (TN) - Strada Dolomites n. 60 (C.F. [...]– P.IVA 01577630229), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Talmon (C.F. [...]) e Flavia AOni (C.F.
[...]), entrambi con studio in 38032 Canazei (TN) – Via de Pareda n. 50, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in virtù di procura in calce al ricorso per D.I. dd. 02.05.2019 ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc;
APPELLANTE
CONTRO
RE ER (C.F. [...]) residente in [...], rappresentato e difeso dell'avv. Lara Battisti (C.F. [...]), con studio anche in 38036 San Giovanni di Fassa / Sen Jan (TN) Strada de Sas da le Undesc n. 18, con domicilio ivi eletto, giusta procura alle liti ex art. 83 cpc e costituzione a nuovo procuratore rilasciate su foglio separato contenuto nel fascicolo telematico;
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cavalese n. 5/2023 dd. 03.01.2023, depositata il 05.01.2023, non notificata. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE Nel merito:
-respingere, per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande formulate dall'attore in opposizione in quanto infondate in fatto e diritto;
-per l'effetto, per le motivazioni sopra meglio esplicate, confermare il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso dal Giudice di Pace di Cavalese, e conseguentemente condannare il Signor RE ER a pagare in favore dell'ing. IV TI la somma pari ad € 3.224,00 (tremiladuecentoventiquattro/00), detratto quanto ha già pagato, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto sino al giorno dell'effettivo pagamento, alle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 526,00
pagina 1 di 9
(cinquecentoventisei/00), di cui € 76,00 (settantasei/00) per spese ed € 450,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali 15%, IVA, CNPA, e successive ed occorrende. In via istruttoria:
-richieste istruttorie come già formulate nell'atto di appello dd. 03.07.2023.
Con vittoria di compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CNPA come per legge, della fase monitoria e della presente. CONCLUSIONI DELL'APPELLATO Nel merito
-per le ragioni di cui alla narrativa, respingere tutte le domande avanzate dal signor TI Ing. IV nei confronti dell'appellato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5 del 5.1.2023 del Giudice di Pace di Cavalese. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, anche ai sensi dell'art. 91 cpc. In via istruttoria Parte appellata si oppone alla richiesta ammissione delle prove testimoniali formulata dall'ing. TI, in quanto inammissibili, superflue e vertenti su fatti che avrebbero dovuto essere provati documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che con atto di citazione datato 25.06.2019, ritualmente notificato in data 28.06.2019,
RE ER proponeva opposizione avanti il Giudice di Pace di Cavalese avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso il 07.05.2019 e notificato il 23.05.2019, convenendo in giudizio
TI IV, e chiedendo, in via preliminare, respingersi la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione di detto decreto;
nel merito, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve al TI in relazione alle causali di cui al decreto anzidetto;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'opponente a sostegno delle domande formulate che il ricorso depositato da controparte si fondava sull'asserito mancato pagamento da parte del RE del compenso asseritamente dovuto dallo stesso per le prestazioni professionali svolte dall'ing. IV TI nell'ambito della ristrutturazione delle pp. mm. 5 e 6 della p. ed. 782 in c.c. Canazei ed oggetto della fattura n. 13 dd. 31.12.2018 azionata in sede monitoria.
Assumeva il RE che alcun incarico era stato conferito al professionista in quanto alcun documento era stato prodotto in tal senso dal TI, di talché alcun rapporto di prestazione d'opera professionale si era instaurato tra le parti. Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto rappresentava l'opponente che il TI risultava essere il progettista ed il tecnico incaricato dai potenziali acquirenti del suddetto immobile, ovvero
LA AO e AD NE, di redigere il progetto e di assisterli nella fase relativa alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita – tuttavia l'attuale opponente, successivamente alla sottoscrizione di detto contratto, decideva di non addivenire al rogito, di talché, in forza di tale recesso, corrispondeva ai due promittenti acquirenti la somma di € 12.000,00 prevista nel preliminare a titolo di penale. Rammentava, infine, l'opponente che la fattura commerciale, qualora contestata come nel caso di specie, non costituiva prova del credito fatto valere, in quanto proveniente dal medesimo soggetto che intende utilizzarla. Costituitosi con comparsa dd. 30.10.2019, l'opposto TI IV, nel rappresentare che la prestazioni di cui l'ing. TI chiedeva il pagamento al RE derivavano dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2230 e segg. c.c., intercorso tra gli stessi nel 2010 ed avente ed pagina 2 di 9
oggetto la predisposizione della documentazione tecnica e delle domande amministrative necessarie per porre in essere i lavori di ristrutturazione, come si evinceva dalla documentazione prodotta, tra cui la
“comunicazione di onorario” dd. 26.11.2015, ove erano state elencate tutte le attività tecniche / professionali svolte, chiedeva, in via preliminare, concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, respingere le avverse domande, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse. Con sentenza n. 5/2023 dd. 03.01.2023, depositata il 05.01.2023, il Giudice di Pace di Cavalese, nel dichiarare esistente un rapporto contrattuale di fatto tra la parti, rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, revocava il decreto ingiuntivo opposto ed accertava e dichiarava “il diritto dell'Ing. TI al compenso, per l'attività dallo stesso posta in essere nell'interesse del Signor RE, che si liquida, in via equitativa, nella somma omnicomprensiva di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio e del procedimento monitorio.
Avversa detta sentenza proponeva gravame TI IV con atto di citazione in appello dd.
03.07.2023, ritualmente notificato in data 03.07.2023, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di 1° grado, ovvero: nel merito, respingere tutte le domande formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 45/2019 emesso dal Giudice di Pace di Cavalese, con conseguente condanna di RE ER a pagare in favore di TI IV, la somma di € 3.224,00, detratto quanto già pagato, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento monitorio e di entrambi i gradi del giudizio. In particolare, nel riportare i singoli capi oggetto di contestazione, l'appellante deduceva, quali motivi di appello: A) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 114 cpc per aver giudicato il Giudice di Pace secondo equità;
B) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc relativamente alle prove documentali comprovanti l'esistenza di un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c.;
errata ed omessa valutazione delle prove documentali, omessa valutazione delle prove orali;
C) violazione e falsa applicazione degli artt. 2031 e 2330 c.c., errata qualificazione del rapporto sorto tra le parti in causa;
D) condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del procedimento monitorio e di entrambi i gradi di giudizio. Costituitosi con comparsa dd. 25.10.2023, l'appellato RE ER rammentava che all'udienza dd. 15.11.2022, nell'ambito del primo grado del giudizio, aveva offerto la somma di €2.500,00 a tacitazione di ogni pretesa, specificando di nulla voler riconoscere nel merito, di talché rimanevano impregiudicate tutte le domande e le eccezioni formulate nel corso del primo grado del giudizio ed in particolare quelle relative all'inesistenza di un'obbligazione giuridica tra le parti in mancanza del conferimento dell'incarico. Evidenziava l'appellato che nel corso del giudizio aveva sempre negato di aver conferito espresso mandato oneroso all'ing. IV TI per l'esecuzione di progetti relativi alla ristrutturazione del proprio appartamento sito in Canazei, essendosi trattato, in realtà, di una prestazione di natura amicale, come ritenuto dal giudice di prime cure (“1) è pacifico che vi era un rapporto di amicizia tra le odierne parti processuali;
2) è, per stessa ammissione dell'attore, certo ed incontrovertibile che l'ing. TI si sia offerto di aiutare il signor RE nella predisposizione di
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