Trib. Firenze, sentenza 13/09/2024, n. 2795
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Testo completo
RG 12492/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso all'udienza del 12 Settembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 12492/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
ED MA, rappresentato e difeso dall'avv.to QUERCIOLI ANDREA
ATTORE
E
AN PJ
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ED MA ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze AN PJ chiedendo la revoca in via definitiva di MA TR dalla carica di amministratore della società La Bottega della
Pizza di TR MA e C. s.a.s. e la sua esclusione quale socio accomandatario, la concessione di un termine per la ricostituzione della compagine sociale e la sua nomina quale amministratore.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso di essere socio accomandante di La Bottega della Pizza di TR MA e C. sas e di aver riscontrato gravi inadempimenti da parte del convenuto, tali da giustificare la conferma della revoca
1
della carica di amministratore (ottenuta con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. del 11 Giugno 2021) e l'esclusione quale socio accomandatario.
In particolare, l'attore ha dedotto che tutti i proventi dell'attività societaria in collaborazione con la società Just Eat (recapito a domicilio di pizza e bevande) erano confluiti sul conto corrente personale del convenuto, invece che sul conto corrente societario.
Ha aggiunto, inoltre, che il conto corrente societario veniva usato dal convenuto per pagamenti personali, quali il contributo al mantenimento della figlia versato alla ex moglie per l'importo di € 600,00, e per prelievi ingiustificati. Ha ulteriormente dedotto che il socio accomandatario aveva concluso contratti a nome della società non approvati all'attore, non aveva provveduto a pagare il canone di locazione del fondo commerciale e non aveva pagato lo stipendio dei dipendenti.
Nonostante la rituale notifica, non si è costituito AN PJ, del quale è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20 Settembre 2023.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
12 Settembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte, con le quali sono state rassegnate le conclusioni.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento nei limiti e per i motivi seguenti.
1. Deve essere confermata la revoca del convenuto dalla carica di amministratore della società già disposta con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto risulta provata la mala gestio.
1.1 Vi è prova documentale che il convenuto abbia fatto uso di cose appartenenti alla società, in particolare il denaro, per scopi personali in violazione dell'art. 2256 c.c.: oltre a farsi accreditare sul proprio conto corrente i ricavi derivanti dalla collaborazione della società con Just Eat, il convenuto ha pure usato il denaro sociale per il pagamento di debiti personali, quali il versamento del contributo al mantenimento della figlia (bonifici risultanti dall'estratto del conto corrente della società, doc.5, e recanti la causale “alimenti figli” o
“mantenimento figli”).
2 1.2 Inoltre, la stessa
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso all'udienza del 12 Settembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 12492/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
ED MA, rappresentato e difeso dall'avv.to QUERCIOLI ANDREA
ATTORE
E
AN PJ
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ED MA ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze AN PJ chiedendo la revoca in via definitiva di MA TR dalla carica di amministratore della società La Bottega della
Pizza di TR MA e C. s.a.s. e la sua esclusione quale socio accomandatario, la concessione di un termine per la ricostituzione della compagine sociale e la sua nomina quale amministratore.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso di essere socio accomandante di La Bottega della Pizza di TR MA e C. sas e di aver riscontrato gravi inadempimenti da parte del convenuto, tali da giustificare la conferma della revoca
1
della carica di amministratore (ottenuta con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. del 11 Giugno 2021) e l'esclusione quale socio accomandatario.
In particolare, l'attore ha dedotto che tutti i proventi dell'attività societaria in collaborazione con la società Just Eat (recapito a domicilio di pizza e bevande) erano confluiti sul conto corrente personale del convenuto, invece che sul conto corrente societario.
Ha aggiunto, inoltre, che il conto corrente societario veniva usato dal convenuto per pagamenti personali, quali il contributo al mantenimento della figlia versato alla ex moglie per l'importo di € 600,00, e per prelievi ingiustificati. Ha ulteriormente dedotto che il socio accomandatario aveva concluso contratti a nome della società non approvati all'attore, non aveva provveduto a pagare il canone di locazione del fondo commerciale e non aveva pagato lo stipendio dei dipendenti.
Nonostante la rituale notifica, non si è costituito AN PJ, del quale è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20 Settembre 2023.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
12 Settembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte, con le quali sono state rassegnate le conclusioni.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento nei limiti e per i motivi seguenti.
1. Deve essere confermata la revoca del convenuto dalla carica di amministratore della società già disposta con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto risulta provata la mala gestio.
1.1 Vi è prova documentale che il convenuto abbia fatto uso di cose appartenenti alla società, in particolare il denaro, per scopi personali in violazione dell'art. 2256 c.c.: oltre a farsi accreditare sul proprio conto corrente i ricavi derivanti dalla collaborazione della società con Just Eat, il convenuto ha pure usato il denaro sociale per il pagamento di debiti personali, quali il versamento del contributo al mantenimento della figlia (bonifici risultanti dall'estratto del conto corrente della società, doc.5, e recanti la causale “alimenti figli” o
“mantenimento figli”).
2 1.2 Inoltre, la stessa
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