Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 781
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2045/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
8.11.2023
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avvocato NASTARI DOMENICO, come da mandati in calce al
ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Venezia-Mestre (VE), Calle del
Gambero n.6,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato DI TEODORO FRANCO, come da mandato in calce
alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso De
Michetti, 64 - Teramo
O G G ETTO : retri buzi one .
1 CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1. accertarsi e dichiararsi che, a seguito alla intervenuta cessione del ramo di azienda presso il
quale le ricorrenti prestano la propria attività lavorativa (pulizie e ristorazione), si è verificato in
danno delle stesse, un peggioramento del normale corrispettivo della prestazione, e per l'effetto
accertarsi e dichiararsi il diritto delle stesse alla corresponsione, da parte di Controparte_1
delle differenze retributive maturate a fare data dal 01.05.2022, maggiorate degli interessi di
[...]
legge, detratto il percepito, le quali dovranno tenere conto delle ulteriori voci di retribuzione
presenti al momento del trasferimento di ramo di azienda (scatti di anzianità, emolumento
aziendale e ratei di 14^) e non applicate da con riserva di Controparte_1
quantificazione degli importi in separato giudizio;
2. accertarsi e dichiararsi, per il futuro, il diritto in capo alle ricorrenti di percepire la corretta
retribuzione, calcolata tenendo conto delle ulteriori voci di retribuzione presenti al momento del
trasferimento del ramo di azienda (scatti di anzianità, emolumento aziendale e ratei di 14^) e non
applicate da con riserva di quantificazione in separato giudizio. Controparte_1
3. accertare e dichiarare la illegittimità della “trattenuta vitto” operata mensilmente da
[...]
in busta paga, a fare data da maggio 2022, in danno delle ricorrenti di seguito Controparte_2
indicate e per l'effetto condannarsi la a corrispondere in restituzione alle Controparte_3
ricorrenti i seguenti importi, calcolati sino ad agosto 2023: , € 223,30, Parte_1
, € 240,24, , € 252,56, Parte_2 Parte_3 Parte_5
, € 243,32, , € 307,23, oltre agli importi maturati e maturandi a
[...] Parte_8
fare data dal settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione di legge.
In relazione alle domande di cui ai punti 1 e 2, le ricorrenti esprimono formale riserva di
quantificazione con separato giudizio degli importi maturati e maturandi (a titolo di differenze
retributive e contributive) a loro favore, dal momento del riconosciuto diritto o da quello
accertando in corso di causa.
In ogni caso, spese e competenze rifuse, con distrazione a favore del difensore, che si dichiara
antistatario.
Per parte resistente:
2
rigettare il ricorso, con condanna delle ricorrenti al pagamento di spese diritti onorari del giudizio
come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti esponevano di prestare attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta a far data dall'1.5.2022 ivi pervenute a seguito di cessione di Controparte_4
ramo di azienda da Lamentavano che a far data dalla cessione di ramo di Controparte_5
azienda la società cessionaria avesse ridotto il loro trattamento retributivo, dando
integrale applicazione alle previsioni del CCNL Aris senza garantire il livello posseduto
al momento del trasferimento ed in particolare senza considerare le voci, fisse e
continuative, costuite dallo “emolumento aziendale”, dagli scatti di anzianità e dalla
14esima mensilità, di cui fruivano presso la cedente che applicava invece il CCNL
Anaste. Alcune delle ricorrenti ( , Parte_1 Parte_2 Parte_3
) sostenevano inoltre che, a far data dall'1.5.2022, la Parte_5 Parte_8
convenuta avesse operato nei loro confronti una trattenuta mensa illegittima in quanto
non corrispondente alla alcuna fruizione di mensa, peraltro non presente sul luogo di
lavoro fino a maggio 2023. Chiedevano quindi, oltre alla restituzione degli importi riferiti
alla trattenuta mensa quanto alle ricorrenti Parte_1 Parte_2 Parte_3
, che fosse condannata a
[...] Parte_5 Parte_8 CP_1
riconoscere le differenze retributive
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