Trib. Fermo, sentenza 08/11/2024, n. 705
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S M Presidente dott.ssa M T Giudice dott.ssa G C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 311/2023 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. P B Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Monia Tomassini e domiciliato presso il loro studio sito in Via
Giovanni Agnelli, 22/24 Fermo;
RICORRENTE
Contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Sciarresi e domiciliata presso il suo studio sito in Corso Cefalonia, 39 Fermo;
RESISTENTE con l'intervento di
-AVV. ( ) in qualità di curatore speciale della Parte_2 C.F._3 minore (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1 C.F._4 sito a Montegranaro in via Vittorio Veneto n.6;
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2024 le parti concludevano come segue: parte ricorrente come da memoria integrativa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo: A) Dichiarare con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi del matrimonio concordatario contratto il giorno 30.07.2002 a Canosa di Puglia tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido esclusivo della minore Per_1
al padre sig. e collocamento della stessa presso il padre;
2) assegnare al sig.
[...] Parte_1 la casa coniugale sita in Fermo (FM), C.da Misericordia n. 48, in comproprietà con Parte_1
pagina 1 di 15 la sig.ra , con tutti i beni e gli arredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli oggetti Controparte_1 strettamente personali della sig.ra ;
3) Disporre che la madre potrà vedere e tenere Controparte_1 con se la minore tre pomeriggi a settimana (dalle ore 14.00 alle ore 21.00) e alternativamente nel week end dal sabato appena esce da scuola alla domenica sera dopo cena. 4) Durante le ferie estive la minore potrà trascorrere più giorni consecutivi con la madre in base alle esigenze lavorative della stessa e della minore previo congruo accordo con il padre. Durante le vacanze di Natale, Capodanno, Pasquali, 1°
Maggio, 2 Giugno, 1 e 2 Novembre, 8 Dicembre, compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza. La sig.ra potrà, inoltre, far visita alla minore ogni volta lo riterrà Controparte_1 opportuno previo accordo telefonico e congruo preavviso con il sig. La sig.ra Parte_1 [...]
dovrà provvedere altresì ad accompagnare la bambina a scuola nei giorni in cui il sig. CP_1 effettuerà il turno di lavoro della mattina o riprendere la stessa da scuola;
5) disporre Parte_1 il pagamento a carico della sig.ra di una somma a titolo di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia minore nella misura di €. 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_1 da erogarsi anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario a partire dalla data del deposito del ricorso;
6) Le spese straordinarie, così come classificate dal protocollo elaborato del Tribunale di Fermo in data 03.11.2021, saranno poste al 50% a carico della sig.ra ;
Controparte_1
7) Disporre che l'assegno unico venga erogato per l'intero importo in favore del sig. Parte_1
a far data dal deposito del ricorso;
8) Disporre che le parti prestino reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o altro documento, ma fino alla maggiore età della figlia Per_1 sarà obbligatoriamente necessaria la espressa autorizzazione scritta di entrambi i genitori ogni qualvolta le stesse intendano uscire dal territorio nazionale. Con ulteriori pronunce secondo legge, ritenute utili e necessarie in relazione al richiesto provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
parte resistente si è riportata agli atti e dunque come da memoria integrativa: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed asserzione:
- per il motivo retro sub 1), dichiarare con sentenza parziale ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi e - ordinando l'annotazione del Parte_1 Controparte_1 provvedimento nei registri dello stato civile – all'esito della precisazione congiunta delle conclusioni nella prima udienza della fase di merito con susseguente rimessione della causa in decisione per la pronuncia, quest'ultima emanata con contestuale e separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con susseguente rimessione al collegio per la sentenza definitiva al fine di:
- in via principale, per il motivo retro sub 2), rigettare la richiesta del signor di addebito della Pt_1 separazione nei confronti della signora poiché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- in via principale, per il motivo retro sub 3), stabilire il regime di affidamento esclusivo della minore
alla madre , con attribuzione esclusivamente alla medesima del potere Persona_1 Controparte_1 decisionale in ordine alle scelte ordinarie e straordinarie da assumere nell'interesse della figlia;
in via principale, per il motivo retro sub 3), disporre la collocazione della minore in via Persona_1 prevalente con la madre , con assegnazione alla medesima della casa coniugale sita Controparte_1 in Fermo, Contrada Misericordia n.48;
pagina 2 di 15
- in via principale, per il motivo retro sub 3), prevedere il diritto di visita paterno, stabilendo, per
l'effetto, i periodi di spettanza del padre nell'esatta congruenza di quelli temporalmente già riconosciuti alla madre in forza dei provvedimenti presidenziali;
- in via principale, per il motivo retro sub 4), ponendo a carico del signor l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla signora della Controparte_1 somma, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione al 50% della partecipazione alle spese straordinarie;
- in via principale, per il motivo retro sub 5), nulla disporre sulle richieste del ricorrente in tema di rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio;
- in via principale, per il motivo retro sub 6), nulla disporre sulle richieste del ricorrente riferite alla ripartizione dell'importo dell'assegno unico. Con vittoria di spese e competenze professionali.” con la precisazione che la sig.ra ha CP_1 successivamente rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo.
Il curatore speciale della minore: confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, attivare un sostegno psicologico in favore della minore e un percorso di
Mediazione Familiare, affiancare i genitori con un percorso di sostegno alla genitorialità.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 proponeva ricorso avanti a questo Tribunale Parte_1 per sentire dichiarare la separazione giudiziale dalla coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Canosa Di Puglia in data 30.07.2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canosa di Puglia al n. 79 p. 2 s. A2002, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il ricorrente a fondamento delle proprie domande deduceva che:
- dall'unione in data 10.8.2004 sono nati due figli: e in data 30.05.2012 e Persona_2 Per_1
;
[...]
- i coniugi insieme ai figli fissavano la propria residenza presso la propria abitazione in Fermo, C. da
Misericordia n. 48;
la casa coniugale veniva acquistata in comproprietà dai coniugi mediante accensione di un mutuo ipotecario cointestato presso la Banca BPER;
- fino a marzo/aprile 2022 il rapporto tra i coniugi era sereno;
- l'improvviso abbandono del tetto coniugale e dei figli (all'epoca minorenni) da parte della sig.ra
[...]
determinava la cessazione della convivenza tra i coniugi;
CP_1
- dal giorno dell'allontanamento la Sig.ra non si era più occupata dei figli (il figlio CP_1 Per_2 in data 10.08.2022 è diventato maggiorenne) non provvedendo ai loro bisogni affettivi, non esercitando il diritto di visita - se non occasionalmente - e non versando somme a titolo di mantenimento dei figli;
- il Sig. si occupava esclusivamente della casa e dei figli provvedendo da solo al pagamento Pt_1 di tutto quanto necessario ai figli, con ripercussioni negative sulla propria attività lavorativa;
- i Servizi Sociali del Comune di Fermo si erano già attivati su indicazione della Procura presso il
Tribunale dei Minori;
– il ricorrente si era reso disponibile a iscrivere la figlia presso il centro diurno al fine di CP_2 meglio tutelare la minore;
pagina 3 di 15
– i coniugi lavoravano per la stessa ditta che veniva interessata da un incendio nel gennaio 2023 e di conseguenza la sig.ra , senza avvisare il sceglieva di andare a lavorare a Eboli, CP_1 Pt_1 presso uno stabilimento fuori regione;
-chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti della moglie e l'affido esclusivo della minore Per_1 stante il disinteresse mostrato dalla per il disinteresse mostrato dalla madre nei confronti della figlia e collocamento presso il padre;
- quanto al profilo economico, il Sig. provvedeva a tutti i bisogni della famiglia, oltre a Pt_1 sostenere in via esclusiva la rata del mutuo per l'acquisto della casa pari ad € 870,00;
- il ricorrente fino al mese di gennaio 2023 percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1250,00 circa e attualmente si trova in attesa di occupazione: per far fronte alle spese familiari si vedeva costretto a vendere l'auto Opel Mokka;
- la resistente, da quando si era allontanata da casa, nulla aveva versato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S M Presidente dott.ssa M T Giudice dott.ssa G C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 311/2023 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. P B Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Monia Tomassini e domiciliato presso il loro studio sito in Via
Giovanni Agnelli, 22/24 Fermo;
RICORRENTE
Contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Sciarresi e domiciliata presso il suo studio sito in Corso Cefalonia, 39 Fermo;
RESISTENTE con l'intervento di
-AVV. ( ) in qualità di curatore speciale della Parte_2 C.F._3 minore (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1 C.F._4 sito a Montegranaro in via Vittorio Veneto n.6;
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2024 le parti concludevano come segue: parte ricorrente come da memoria integrativa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo: A) Dichiarare con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi del matrimonio concordatario contratto il giorno 30.07.2002 a Canosa di Puglia tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido esclusivo della minore Per_1
al padre sig. e collocamento della stessa presso il padre;
2) assegnare al sig.
[...] Parte_1 la casa coniugale sita in Fermo (FM), C.da Misericordia n. 48, in comproprietà con Parte_1
pagina 1 di 15 la sig.ra , con tutti i beni e gli arredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli oggetti Controparte_1 strettamente personali della sig.ra ;
3) Disporre che la madre potrà vedere e tenere Controparte_1 con se la minore tre pomeriggi a settimana (dalle ore 14.00 alle ore 21.00) e alternativamente nel week end dal sabato appena esce da scuola alla domenica sera dopo cena. 4) Durante le ferie estive la minore potrà trascorrere più giorni consecutivi con la madre in base alle esigenze lavorative della stessa e della minore previo congruo accordo con il padre. Durante le vacanze di Natale, Capodanno, Pasquali, 1°
Maggio, 2 Giugno, 1 e 2 Novembre, 8 Dicembre, compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza. La sig.ra potrà, inoltre, far visita alla minore ogni volta lo riterrà Controparte_1 opportuno previo accordo telefonico e congruo preavviso con il sig. La sig.ra Parte_1 [...]
dovrà provvedere altresì ad accompagnare la bambina a scuola nei giorni in cui il sig. CP_1 effettuerà il turno di lavoro della mattina o riprendere la stessa da scuola;
5) disporre Parte_1 il pagamento a carico della sig.ra di una somma a titolo di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia minore nella misura di €. 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_1 da erogarsi anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario a partire dalla data del deposito del ricorso;
6) Le spese straordinarie, così come classificate dal protocollo elaborato del Tribunale di Fermo in data 03.11.2021, saranno poste al 50% a carico della sig.ra ;
Controparte_1
7) Disporre che l'assegno unico venga erogato per l'intero importo in favore del sig. Parte_1
a far data dal deposito del ricorso;
8) Disporre che le parti prestino reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o altro documento, ma fino alla maggiore età della figlia Per_1 sarà obbligatoriamente necessaria la espressa autorizzazione scritta di entrambi i genitori ogni qualvolta le stesse intendano uscire dal territorio nazionale. Con ulteriori pronunce secondo legge, ritenute utili e necessarie in relazione al richiesto provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
parte resistente si è riportata agli atti e dunque come da memoria integrativa: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed asserzione:
- per il motivo retro sub 1), dichiarare con sentenza parziale ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi e - ordinando l'annotazione del Parte_1 Controparte_1 provvedimento nei registri dello stato civile – all'esito della precisazione congiunta delle conclusioni nella prima udienza della fase di merito con susseguente rimessione della causa in decisione per la pronuncia, quest'ultima emanata con contestuale e separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con susseguente rimessione al collegio per la sentenza definitiva al fine di:
- in via principale, per il motivo retro sub 2), rigettare la richiesta del signor di addebito della Pt_1 separazione nei confronti della signora poiché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- in via principale, per il motivo retro sub 3), stabilire il regime di affidamento esclusivo della minore
alla madre , con attribuzione esclusivamente alla medesima del potere Persona_1 Controparte_1 decisionale in ordine alle scelte ordinarie e straordinarie da assumere nell'interesse della figlia;
in via principale, per il motivo retro sub 3), disporre la collocazione della minore in via Persona_1 prevalente con la madre , con assegnazione alla medesima della casa coniugale sita Controparte_1 in Fermo, Contrada Misericordia n.48;
pagina 2 di 15
- in via principale, per il motivo retro sub 3), prevedere il diritto di visita paterno, stabilendo, per
l'effetto, i periodi di spettanza del padre nell'esatta congruenza di quelli temporalmente già riconosciuti alla madre in forza dei provvedimenti presidenziali;
- in via principale, per il motivo retro sub 4), ponendo a carico del signor l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla signora della Controparte_1 somma, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione al 50% della partecipazione alle spese straordinarie;
- in via principale, per il motivo retro sub 5), nulla disporre sulle richieste del ricorrente in tema di rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio;
- in via principale, per il motivo retro sub 6), nulla disporre sulle richieste del ricorrente riferite alla ripartizione dell'importo dell'assegno unico. Con vittoria di spese e competenze professionali.” con la precisazione che la sig.ra ha CP_1 successivamente rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo.
Il curatore speciale della minore: confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, attivare un sostegno psicologico in favore della minore e un percorso di
Mediazione Familiare, affiancare i genitori con un percorso di sostegno alla genitorialità.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 proponeva ricorso avanti a questo Tribunale Parte_1 per sentire dichiarare la separazione giudiziale dalla coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Canosa Di Puglia in data 30.07.2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canosa di Puglia al n. 79 p. 2 s. A2002, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il ricorrente a fondamento delle proprie domande deduceva che:
- dall'unione in data 10.8.2004 sono nati due figli: e in data 30.05.2012 e Persona_2 Per_1
;
[...]
- i coniugi insieme ai figli fissavano la propria residenza presso la propria abitazione in Fermo, C. da
Misericordia n. 48;
la casa coniugale veniva acquistata in comproprietà dai coniugi mediante accensione di un mutuo ipotecario cointestato presso la Banca BPER;
- fino a marzo/aprile 2022 il rapporto tra i coniugi era sereno;
- l'improvviso abbandono del tetto coniugale e dei figli (all'epoca minorenni) da parte della sig.ra
[...]
determinava la cessazione della convivenza tra i coniugi;
CP_1
- dal giorno dell'allontanamento la Sig.ra non si era più occupata dei figli (il figlio CP_1 Per_2 in data 10.08.2022 è diventato maggiorenne) non provvedendo ai loro bisogni affettivi, non esercitando il diritto di visita - se non occasionalmente - e non versando somme a titolo di mantenimento dei figli;
- il Sig. si occupava esclusivamente della casa e dei figli provvedendo da solo al pagamento Pt_1 di tutto quanto necessario ai figli, con ripercussioni negative sulla propria attività lavorativa;
- i Servizi Sociali del Comune di Fermo si erano già attivati su indicazione della Procura presso il
Tribunale dei Minori;
– il ricorrente si era reso disponibile a iscrivere la figlia presso il centro diurno al fine di CP_2 meglio tutelare la minore;
pagina 3 di 15
– i coniugi lavoravano per la stessa ditta che veniva interessata da un incendio nel gennaio 2023 e di conseguenza la sig.ra , senza avvisare il sceglieva di andare a lavorare a Eboli, CP_1 Pt_1 presso uno stabilimento fuori regione;
-chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti della moglie e l'affido esclusivo della minore Per_1 stante il disinteresse mostrato dalla per il disinteresse mostrato dalla madre nei confronti della figlia e collocamento presso il padre;
- quanto al profilo economico, il Sig. provvedeva a tutti i bisogni della famiglia, oltre a Pt_1 sostenere in via esclusiva la rata del mutuo per l'acquisto della casa pari ad € 870,00;
- il ricorrente fino al mese di gennaio 2023 percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1250,00 circa e attualmente si trova in attesa di occupazione: per far fronte alle spese familiari si vedeva costretto a vendere l'auto Opel Mokka;
- la resistente, da quando si era allontanata da casa, nulla aveva versato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi