Trib. Ferrara, sentenza 13/12/2024, n. 1237
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Testo completo
R.G. 1624 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GALLI ALICE Parte_1
ricorrente contro
contumace _1
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
come da ricorso
(A) in via principale, disporre l'affidamento della figlia minore in via super esclusiva alla madre, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla sola Sig.ra anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore quali a titolo Pt_1 esemplificativo salute, educazione e istruzione e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
B) in via subordinata, disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile preso l'abitazione materna;
C) in ogni caso: - la Sig.ra provvederà al mantenimento diretto della figlia e il Sig. Pt_1 _1 vi contribuirà mediante assegno di mantenimento di € 450,00 da versarsi a cadenza mensile;
- per quanto attiene alle spese straordinarie, nelle quali sono da ritenersi comprese anche tutte le spese scolastiche, inclusa la mensa, verranno suddivise nella misura del 50% ed in applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Ferrara;
- per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. La ricorrente si impegna a mantenere con il Sig. un contegno di rispetto e di serena comunicazione, al fine _1 di consentire un eventuale recupero dei rapporti padre-figlia, si impegna, inoltre, a tutelare la figura paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della bambina).
Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 dal rapporto sentimentale con il sig. era nata la figlia _1 [...]
(Ferrara, 18.11.2023)