Trib. L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 7
TRIB L'Aquila
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 08/01/2025
Ex art. 127 cpc
N. R.G.22 /2021
Il giudice Anna Maria Mancini
Visto il provvedimento con cui il Giudice ha disposto la trattazione scritta del presente provvedimento con le modalità ivi specificate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato;
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 08/01/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 22 /2021 R.G. decisa all'udienza del
08/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c. vertente
T R A
- NT LA elettivamente domiciliato in L' Aquila Piazza Fontesecco 3 presso e nello studio dell'avv. MEOGROSSI LUCA dal quale è rappresentato e difeso
Attore
E
-ISOTEC DI AM ST s.a.s. elettivamente domiciliata in L' Aquila ,
Via Arco Dei Veneziani, 27 presso e nello studio dell' avv. MASSIMI
LANFRANCO dal quale è rappresentata e difesa
Convenuta
OGGETTO: convalida di sfratto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie integrative, i verbali di causa e le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di data
28/01/2020, ON TI, sull'allegazione del mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti di cui al contratto di locazione ad uso non abitativo di data
01/09/2017 regolarmente registrato, intimava alla conduttrice ISOTEC di MP
FA s.a.s. sfratto per morosità, nonché l'emissione di un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti a far data dalla mensilità di ottobre 2018 (avendo corrisposto solo in data 11/06/2019 il canone relativo al mese di settembre 2018) pari ad € 22.400,00, oltre interessi con emissione di ordinanza di rilascio in caso di opposizione.
All'udienza di prima comparizione del 21/12/2020 si costituiva in giudizio l'intimato formalizzando la propria opposizione alla convalida di sfratto per contestare l'avversa ricostruzione dei fatti e per dichiarare, in particolare, di aver già rilasciato l'immobile nel gennaio 2019. Il Giudice , rilevando che le eccezioni opposte dall'intimato non erano fondate su prova scritta, in accoglimento dell' istanza del locatore emetteva ordinanza di rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione la data del 05/02/2021
e, disponendo per la prosecuzione del giudizio il mutamento del rito in locatizio ex art. dell'art. 667 c.p.c., assegnava all'istante termine di trenta giorni ed all'intimato
termine al dieci giorni prima della udienza fissata al 08/03/2021 per l'integrazione degli atti introduttivi. Inoltre, invitava le parti a
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