Trib. Nola, sentenza 16/05/2024, n. 1118

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 16/05/2024, n. 1118
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 1118
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa V O, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa V O, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/05/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1292/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: retribuzione;

T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. M Parte_1
M ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Dorso n. 16;

ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. G D C ed elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, via Mauro Leone n. 59;
resistente
CONCLUSIONI


PER PARTE RICORRENTE: Accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente per il periodo dal 7\3\2017 fino al 14\7\2017 come operaio addetto al trasporto merci con mansioni di autista di motrice, in relazione all'orario di lavoro settimanale svolto, come indicato in premessa dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'importo complessivo 7\3\2017 fino al 14\7\2017 autista motrici ed autocarri - euro 1660,21 x 3= totale euro 4.980,63;
tredicesima mensilità euro 415,05, quattordicesima mensilità euro 415,05;
ferie non godute euro 415,05;
competenze per lavoro straordinario svolto e non liquidato 20 ore settimanali x 84 ore mensili x 3 = 252 ore x 12,8679 = 3.242,71;
permessi orari euro 343,20;
trattamento di fine rapporto lavoro euro 2.265,18 per un totale complessivo spettante pari al seguente riepilogo: - retribuzione spettante euro 4.980,63 a detrarre retribuzione percepita come da buste paga euro 3.221,10 differenza ancora dovuta euro 1.759,53;
tredicesima, quattordicesima ferie non godute euro 1.245,06;
permessi orari euro 343,20;
straordinario svolto ma non liquidato euro 3.242,71 trattamento di fine rapporto lavoro euro 2.265,18 totale da liquidare euro 8.855,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
In relazione a quanto sopra dichiarato condannare la società

[...]
in persona del legale rappresentante … al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di un COMPLESSIVO IMPORTO DI EURO 8.855,70 a titolo spettanze lavorative maturate ma mai percepite, salvo ogni errore od omissione e sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge , per i titoli sopra esposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
Vinte le spese ed onorario con attribuzione all'avv.to M M.

PER PARTE RESISTENTE: Accertare la nullità dell'atto introduttivo;
rigettare il ricorso introduttivo perché nullo e/o annullabile e/o improcedibile e/o improponibile;
nel merito, rigettare il ricorso perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto;
vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio de quo, in ogni caso, con attribuzione ai procuratori antistatari.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 24.02.2020, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
07.03.2017 al 14.07.2017, con qualifica di operaio livello 3S del CCNL per il personale dipendente da imprese di , con mansioni di autista di motrice;
Controparte_3
- di aver “osservato un orario di lavoro settimanale di almeno 60 ore, senza riposo settimanale con un orario giornaliero di circa 12 ore al giorno senza alcuna pausa”;
in particolare, “iniziava la settimana lavorativa alle ore 20:30 della domenica, prendeva la motrice
a e partiva per trasporto Fiat merce collettame con destinazione Taranto, Parte_2
Reggio Calabria, Lecce o Roma a seconda del tipo di commissione. Arrivato a destinazione scaricava e ritirava la merce per poi tornare in sede a e ripartire per tutta la settimana fino Pt_2 al venerdì. Il sabato mattina si recava presso lo stabilimento di per preparare il carico Pt_2 degli autocarri che sarebbero partiti all'indomani…”;

- che era assoggettato alle direttive di ed , uno dei soci;
Controparte_1 Parte_3
- di aver lavorato 26 giorni al mese;

- di non aver mai percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità, la retribuzione per il lavoro straordinario svolto quotidianamente, l'indennità sostitutiva dei permessi orari e ferie non godute, per festività lavorate, ed il trattamento di fine rapporto lavoro.
Rivendicando per tali titoli la somma complessiva di € 8.855,70, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al
[...] pagamento delle spettanze dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
nel merito, contestava, in fatto e diritto, la fondatezza degli assunti di parte, concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, alla odierna udienza - celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 dell'art. 127 ter c.p.c..

2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla convenuta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed
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