Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 1132
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2141/2020 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE n. 52, C.F._1
AVOLA, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANA DI MARIA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA MILANO C.LE C.F._3
VINCI n. 7, AVOLA , presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CUNI (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
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prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 13 novembre 2020,
ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1 CP_1
presso le abitazioni site in Avola (SR) via Roma n. 59 e via Falaride,
[...] trv. III, n. 7 senza soluzione di continuità dal mese di maggio 2010 al 4 settembre 2020, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica inquadrabile al livello “C” del C.C.N.L. “sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”;
di essersi occupata di rassettare casa, fare le pulizie, stirare, cucinare e, dal 2018, anche di mansioni di autista accompagnando ove richiesto , coniuge della resistente;
di aver lavorato dal Persona_1
2010 all'agosto 2016 senza regolare assunzione, 7 giorni su 7 senza riposi settimanali, con orario di lavoro dalle ore 8:30 alle 13:00, e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, con orario pomeridiano osservato solo nel periodo estivo per
70/100 ore mensili durante la stagione estiva, a fronte della corresponsione della somma di € 5,00 l'ora, corrispostale brevi manu in denaro contante;
di essere stata assunta dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2020 con un fittizio contratto part-time per 10 ore settimanali, percependo in contanti la somma di € 6,00 l'ora fino al 31/12/2019 e di € 7,00 l'ora per l'anno 2020;
di aver svolto, per l'intera durata del rapporto di lavoro, le proprie mansioni attenendosi scrupolosamente alle direttive che venivano impartite dalla resistente che corrispondeva altresì personalmente CP_1 la retribuzione.
La ricorrente ha chiesto dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato descritto in ricorso;
condannare a Controparte_1 corrispondere a la somma complessiva di € 81.179,90 per Parte_1 le causali indicate in ricorso;
condannare la datrice di lavoro al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio , contestando le domande Controparte_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: che le uniche prestazioni svolte da alle dipendenze di Parte_1 CP_1
sono state offerte nel periodo 2016-2020;
che non vi è stato alcun
[...] rapporto di lavoro tra le parti relativamente al periodo 2010-2016 se non sporadiche prestazioni occasionali che non hanno rivestito il carattere della
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subordinazione ed i relativi compensi, all'epoca integralmente corrisposti, risultano prescritti per effetto della prescrizione ordinaria quinquennale;
che il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, limitato al periodo 01.09.2016 – 31.05.2020, è stato regolarizzato come da contratto e buste paga nel rispetto del ccnl applicabile con il pagamento di retribuzioni calcolate sulla base di € 7,00 nette per ogni ora di lavoro;
di aver effettuato un bonifico in data 29.07.2020 per la somma di € 2.000,00 a titolo di anticipo di retribuzioni e compensi in favore di , che in Parte_1 seguito ha rifiutato di riprendere il lavoro secondo quanto in precedenza promesso;
che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario, per 13^ mensilità, per 14^ mensilità, rol o malattia, né per ferie e permessi non goduti.
ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso;
e in via Controparte_1 riconvenzionale, condannarsi la lavoratrice al pagamento in favore della resistente della somma di € 2.000,00. ha sostenuto l'infondatezza della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dalla resistente;
al riguardo ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, la somma di € 2.000,00, di cui al bonifico del 29.07.2020, non rappresentava affatto un anticipo di retribuzioni e compensi, bensì l'importo delle retribuzioni non corrisposte brevi manu alla lavoratrice nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio
2020.
Si osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324);
sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro
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